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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24561/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di irrogazione di sanzioni emesso per l’omessa autofatturazione di due operazioni imponibili intervenute nel 2006 con società non residenti, in ambito di inversione contabile. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima la sanzione, riducendola dal 150% al 100% dell’imposta. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: il primo per vizio di motivazione e per asserita violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, deducendo che l’Ufficio non avesse valutato le osservazioni presentate; il secondo per violazione dei principi di legalità e favor rei e per erronea applicazione dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 a una fattispecie di reverse charge; il terzo per violazione della medesima norma, sostenendo che le violazioni in materia di autofatturazione sarebbero meramente formali e che la sanzione commisurata al tributo sarebbe sproporzionata; il quarto per violazione della disciplina IVA unionale e dei principi di proporzionalità e neutralità, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Con memoria la ricorrente ha chiesto anche l’applicazione dello ius superveniens del d.lgs. n. 158/2015. L’Agenzia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sul quantum della sanzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che l’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 non si applica al procedimento di irrogazione delle sanzioni, che è invece disciplinato dall’art. 16 d.lgs. n. 472/1997. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, affermando che la disciplina delle violazioni in materia di autofatturazione e reverse charge va ricostruita alla luce della specificità del sistema sanzionatorio e dello ius superveniens, nonché dei principi unionali di neutralità e proporzionalità. La Corte ha distinto le violazioni sostanziali, formali e meramente formali, chiarendo che, nel reverse charge, la mancata esecuzione degli adempimenti connessi all’inversione contabile può integrare una violazione formale sanzionabile anche se non si sia verificato un omesso versamento IVA o un danno erariale concreto, perché ciò che rileva è il pregiudizio ex ante all’attività di controllo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per le spese. È stata dichiarata assorbita la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è rimasto assorbito dal parziale accoglimento del ricorso principale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento sanzionatorio tributario, l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applica, poiché la disciplina procedurale di riferimento è quella speciale dell’art. 16 d.lgs. n. 472/1997.
  • In materia di reverse charge, la violazione degli obblighi di autofatturazione e di registrazione va valutata alla luce della disciplina sanzionatoria specifica, non potendosi automaticamente applicare la norma generale sull’omessa documentazione delle operazioni imponibili.
  • Per distinguere le violazioni tributarie occorre considerare: sostanziali se incidono su base imponibile, imposta o versamento; formali se pregiudicano i controlli senza incidere sul tributo; meramente formali se non incidono né sul tributo né sui controlli. La distinzione tra formali e meramente formali si compie in astratto, ex ante, sulla idoneità della condotta a ostacolare i controlli.
  • Nel reverse charge la mancata esecuzione degli adempimenti connessi all’inversione contabile è di per sé sanzionabile, anche in assenza di omesso versamento IVA, perché la ratio della norma è presidiare il corretto funzionamento del sistema e l’esercizio dei controlli fiscali.
  • Lo ius superveniens in materia di sanzioni tributarie si applica se più favorevole al trasgressore, e la disciplina successiva del comma 9-bis dell’art. 6 d.lgs. n. 471/1997 deve essere considerata nella ricostruzione della fattispecie.
  • I principi di neutralità e proporzionalità dell’IVA non escludono la possibilità per il legislatore nazionale di sanzionare gli obblighi formali del soggetto passivo, purché la sanzione sia proporzionata e il diritto di detrazione non sia indebitamente sacrificato quando gli obblighi sostanziali sono stati rispettati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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