Cassazione Civile, Ordinanza n. 24561/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di irrogazione di sanzioni emesso per l’omessa autofatturazione di due operazioni imponibili intervenute nel 2006 con società non residenti, in ambito di inversione contabile. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima la sanzione, riducendola dal 150% al 100% dell’imposta. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: il primo per vizio di motivazione e per asserita violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, deducendo che l’Ufficio non avesse valutato le osservazioni presentate; il secondo per violazione dei principi di legalità e favor rei e per erronea applicazione dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 a una fattispecie di reverse charge; il terzo per violazione della medesima norma, sostenendo che le violazioni in materia di autofatturazione sarebbero meramente formali e che la sanzione commisurata al tributo sarebbe sproporzionata; il quarto per violazione della disciplina IVA unionale e dei principi di proporzionalità e neutralità, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Con memoria la ricorrente ha chiesto anche l’applicazione dello ius superveniens del d.lgs. n. 158/2015. L’Agenzia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sul quantum della sanzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che l’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 non si applica al procedimento di irrogazione delle sanzioni, che è invece disciplinato dall’art. 16 d.lgs. n. 472/1997. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, affermando che la disciplina delle violazioni in materia di autofatturazione e reverse charge va ricostruita alla luce della specificità del sistema sanzionatorio e dello ius superveniens, nonché dei principi unionali di neutralità e proporzionalità. La Corte ha distinto le violazioni sostanziali, formali e meramente formali, chiarendo che, nel reverse charge, la mancata esecuzione degli adempimenti connessi all’inversione contabile può integrare una violazione formale sanzionabile anche se non si sia verificato un omesso versamento IVA o un danno erariale concreto, perché ciò che rileva è il pregiudizio ex ante all’attività di controllo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per le spese. È stata dichiarata assorbita la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è rimasto assorbito dal parziale accoglimento del ricorso principale.
Norme richiamate
richiamato come parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione/ nullità della sentenza
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la motivazione della sentenza
richiamato in tema di motivazione
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
ritenuto non applicabile al procedimento di irrogazione delle sanzioni, che è disciplinato dall’art. 16 d.lgs. n. 472/1997
art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997
indicato come disciplina applicabile al procedimento di irrogazione delle sanzioni
artt. 3, commi 1 e 3, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamati in relazione ai principi di legalità e al favor rei in materia sanzionatoria
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997
norma generale invocata come erroneamente applicata alla fattispecie di omessa autofatturazione
art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471 del 1997
considerato la disciplina specifica per gli obblighi di inversione contabile, anche nella formulazione previgente e nella riforma del d.lgs. n. 158/2015
applicato come ius superveniens in forza del favor rei
art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972
norma cardine del reverse charge e dell’inversione contabile
art. 21, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per l’obbligo di emissione tempestiva della fattura/autofattura
art. 19, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale condizione generale del diritto di detrazione
artt. 23 e 24 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati in tema di annotazione nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi
art. 25 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in relazione all’annotazione nel registro degli acquisti ai fini della detrazione
art. 267 TFUE
invocato dalla ricorrente per il rinvio pregiudiziale, ma la richiesta è stata assorbita
Sesta direttiva n. 77/388/CEE
richiamata insieme alla direttiva 2006/112/CE sui principi IVA
direttiva 2006/112/CE
richiamata in tema di neutralità e proporzionalità dell’IVA
art. 199 quater della Dir. 2006/112/CE
citato come esempio di estensione del reverse charge nel contrasto alle frodi
art. 6, comma 9-bis.1 d.lgs. n. 471 del 1997
menzionato tra i regimi speciali introdotti dal legislatore
art. 6, comma 9-bis.2 d.lgs. n. 471 del 1997
menzionato tra i regimi speciali introdotti dal legislatore
art. 6, comma 9-bis.3 d.lgs. n. 471 del 1997
menzionato tra i regimi speciali introdotti dal legislatore
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997
richiamato nel rinvio contenuto nel comma 9-bis per l’indebita detrazione IVA
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997
richiamato nel rinvio contenuto nel comma 9-bis per l’indebita detrazione IVA
art. 13 e seguenti d.P.R. n. 600 del 1973
richiamati per la contabilità rilevante ai fini delle imposte sui redditi
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio tributario, l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applica, poiché la disciplina procedurale di riferimento è quella speciale dell’art. 16 d.lgs. n. 472/1997.
- In materia di reverse charge, la violazione degli obblighi di autofatturazione e di registrazione va valutata alla luce della disciplina sanzionatoria specifica, non potendosi automaticamente applicare la norma generale sull’omessa documentazione delle operazioni imponibili.
- Per distinguere le violazioni tributarie occorre considerare: sostanziali se incidono su base imponibile, imposta o versamento; formali se pregiudicano i controlli senza incidere sul tributo; meramente formali se non incidono né sul tributo né sui controlli. La distinzione tra formali e meramente formali si compie in astratto, ex ante, sulla idoneità della condotta a ostacolare i controlli.
- Nel reverse charge la mancata esecuzione degli adempimenti connessi all’inversione contabile è di per sé sanzionabile, anche in assenza di omesso versamento IVA, perché la ratio della norma è presidiare il corretto funzionamento del sistema e l’esercizio dei controlli fiscali.
- Lo ius superveniens in materia di sanzioni tributarie si applica se più favorevole al trasgressore, e la disciplina successiva del comma 9-bis dell’art. 6 d.lgs. n. 471/1997 deve essere considerata nella ricostruzione della fattispecie.
- I principi di neutralità e proporzionalità dell’IVA non escludono la possibilità per il legislatore nazionale di sanzionare gli obblighi formali del soggetto passivo, purché la sanzione sia proporzionata e il diritto di detrazione non sia indebitamente sacrificato quando gli obblighi sostanziali sono stati rispettati.
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