Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24472/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento negativo promosso dalla professionista contro la pretesa dell'INPS di contributi per l'anno 2010 alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, in relazione all'esercizio della professione forense come praticante avvocato iscritto all'albo. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno escluso il credito contributivo ritenendo non provata dall'INPS la sussistenza dell'attività professionale in forma abituale; la Corte territoriale ha valorizzato anche il fatto che il reddito annuo prodotto fosse inferiore a euro 5.000,00, considerandolo elemento incompatibile con l'obbligo contributivo, salvo prova dell'occasionalità mancante. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla Gestione separata e sulla contribuzione dei professionisti, sostenendo che la soglia reddituale non dimostra di per sé il carattere occasionale dell'attività e che, per un professionista iscritto all'albo, l'abitualità sarebbe requisito immanente. La resistente ha controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che la sentenza impugnata non aveva affermato un automatismo tra reddito inferiore a 5.000 euro e occasionalità dell'attività, ma aveva accertato in fatto la mancata prova dell'abitualità da parte dell'INPS, sul quale incombeva il relativo onere probatorio. La decisione di merito è stata reputata conforme all'orientamento di legittimità richiamato, secondo cui l'esenzione dall'obbligo contributivo per il professionista richiede la verifica dell'attività svolta in modo non occasionale come scelta ex ante del libero professionista, mentre la soglia reddituale rileva per le attività professionali svolte in forma occasionale. Il ricorso è stato quindi rigettato; sono state poste a carico dell'INPS le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    disciplina l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata; nel caso di professionista iscritto all'albo, l'obbligo non è escluso automaticamente dal solo dato reddituale, ma dipende dalla verifica dell'attività abituale/non occasionale.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    richiamato dall'INPS tra le norme sulla contribuzione dei professionisti, senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo decisivo diverso da quello sull'onere della prova dell'abitualità.

  • art. 53 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato nel ricorso come norma sulla qualificazione del reddito professionale; non viene valorizzato dalla Corte oltre il quadro normativo complessivo.

  • artt. 10, 11 e 22, L. n. 576/1980

    norme richiamate dall'INPS in tema di Cassa forense e contributi professionali; il loro richiamo non incide sul decisum, che ruota sull'accertamento dell'abitualità e sull'onere probatorio.

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003

    la soglia reddituale è richiamata come parametro che rileva per attività professionali svolte in forma occasionale, ma non come indice automatico di occasionalità dell'attività del professionista iscritto all'albo.

  • art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003

    richiamato nel ricorso, senza un'autonoma applicazione nella motivazione decisoria.

  • art. 380-bis c.p.c.

    disciplina il procedimento camerale non partecipato seguito dalla Corte.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • In tema di contribuzione alla Gestione separata INPS del professionista iscritto all'albo, il punto decisivo non è il solo ammontare del reddito prodotto, ma la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività in modo abituale e non occasionale.
  • La soglia reddituale prevista dalla disciplina richiamata assume rilievo per individuare attività professionali occasionali, ma non consente di presumere automaticamente l'occasionalità dell'attività di un professionista iscritto all'albo.
  • Quando l'INPS pretende contributi per attività professionale asseritamente abituale, grava sull'ente l'onere di provare il requisito dell'abitualità; in difetto di prova, il credito contributivo non è dovuto.
  • L'accertamento sull'abitualità dell'attività professionale è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal ricorso per violazione di legge o nei casi di vizio motivazionale dedotto nei limiti del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.