Cassazione Civile, Ordinanza n. 24483/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina dall'opposizione contro provvedimenti sanzionatori amministrativi per circa 50.000 euro e oltre 63.000 euro, irrogati a due ex dirigenti di banca per infrazioni alla normativa bancaria. Dopo un primo accoglimento dell'opposizione per asserita violazione del termine del procedimento amministrativo, la Cassazione nel 2019 ha rigettato il ricorso avverso il decreto di rinvio, ritenendo infondata anche la doglianza sulla prescrizione dell'obbligazione sanzionatoria ex art. 28 L. 689/1981, perché la comunicazione del verbale di contestazione sarebbe stata atto interruttivo. Con il ricorso per revocazione la ricorrente ha denunciato errore di fatto revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. in relazione all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza del 2019 avrebbe omesso di esaminare uno specifico profilo del sesto motivo di ricorso: non solo l'idoneità dell'atto di contestazione a interrompere la prescrizione, ma anche la diversa questione della decorrenza del termine prescrizionale in rapporto al carattere istantaneo delle condotte ascritte, che, se consumate oltre cinque anni prima della notifica dell'atto, sarebbero state prescritte. La ricorrente richiamava anche un precedente della stessa Corte che, in un procedimento parallelo, aveva accolto una doglianza analoga.
La decisione
Il giudizio di revocazione non è stato definito nel merito perché, in pendenza della fase decisoria, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, successivamente accettato dalla Consob. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza statuire sulle spese per effetto dell'accordo tra le parti. Non risulta quindi un accoglimento o rigetto sul vizio revocatorio dedotto, ma estinzione del giudizio.
Norme richiamate
nel ricorso originario veniva invocata per sostenere la prescrizione dell'obbligazione sanzionatoria; la sentenza del 2019 aveva però ritenuto interruttivo ogni atto del procedimento comunicato al responsabile della violazione
indicato come base del ricorso per revocazione contro la sentenza di cassazione
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale ipotesi di errore di fatto revocatorio consistente nell'omesso esame di uno specifico motivo di ricorso
richiamati per dichiarare l'estinzione del processo in conseguenza della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione ex art. 391-bis c.p.c., l'errore di fatto revocatorio può essere dedotto solo se la decisione abbia effettivamente omesso di percepire un fatto processuale decisivo e non quando la censura si risolva, in sostanza, in una critica alla valutazione giuridica compiuta dalla sentenza impugnata.
- La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con cessazione della necessità di pronuncia sul merito del motivo di revocazione e sulle spese secondo l'accordo intervenuto tra le parti.
- In materia di prescrizione delle sanzioni amministrative, la doglianza può investire sia l'idoneità di un atto a interrompere il termine, sia la corretta individuazione del momento iniziale di decorrenza in relazione alla natura istantanea o permanente dell'illecito; tali profili vanno distintamente considerati quando siano effettivamente dedotti nel motivo di ricorso.
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