Cassazione Civile, Ordinanza n. 24489/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (madre)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di due appartamenti siti a Londra, di proprietà della madre, il cui prezzo complessivo di vendita era stato versato sul conto corrente lussemburghese intestato al figlio. La madre agiva in giudizio chiedendo la condanna del figlio alla restituzione della somma, inizialmente prospettando che costui avesse operato quale suo procuratore generale nell'ambito di un mandato; il convenuto contestava sia l'esistenza di un'attività svolta per conto della madre sia l'applicabilità della disciplina del mandato, sostenendo che la vendita era stata curata direttamente dalla madre e che il versamento sul conto estero era avvenuto con il suo consenso. In via subordinata, la domanda veniva riqualificata come gestione d'affari e, soprattutto, come azione generale di arricchimento senza causa. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non provato il mandato e tardive le domande ex artt. 2028 e 2041 c.c.; la corte d'appello, invece, aveva ritenuto ammissibile la modifica della domanda nel corso del processo, aveva escluso che il figlio avesse agito per conto della madre nella vendita, ma aveva accolto la domanda ex art. 2041 c.c. sul rilievo che il convenuto non avesse dimostrato a che titolo il prezzo fosse pervenuto nella sua disponibilità. In cassazione il figlio deduceva: 1) violazione degli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c. per l'asserita inammissibilità della domanda nuova di arricchimento senza causa nel rito sommario; 2) violazione dell'art. 2041 c.c. per avere la corte d'appello accolto la domanda senza prova della mancanza di giusta causa dell'attribuzione; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e, in subordine, dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 1241 e 1242 c.c. per omessa pronuncia sulla compensazione e per non aver considerato presunti versamenti effettuati a favore della madre, dedotti come controcrediti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, anche nel procedimento sommario poi convertito in rito ordinario, è ammissibile la modifica della domanda quando essa intervenga tempestivamente, sia connessa alla medesima vicenda sostanziale e non pregiudichi il diritto di difesa della controparte. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non censurava un errore di diritto sulla nozione di giusta causa, ma mirava a rivalutare il merito e le prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che la corte territoriale aveva espressamente considerato generiche le allegazioni del ricorrente e che la doglianza ex art. 115 c.p.c. tendeva anch'essa a sollecitare un riesame del materiale probatorio. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
La domanda introdotta con rito sommario può essere oggetto di successiva modifica, se questa resta connessa alla medesima vicenda sostanziale e interviene tempestivamente nel processo.
art. 702-ter c.p.c.
Il mutamento del rito disposto dal giudice non cristallizza la domanda iniziale né impedisce successive modifiche della pretesa, ove ammissibili secondo i principi generali.
art. 2028 c.c.
La domanda di gestione d'affari è stata richiamata come qualificazione alternativa della pretesa, ma la Corte non affronta nel merito la disciplina dell'istituto.
art. 2041 c.c.
L'azione di arricchimento senza causa richiede che sia provata la mancanza di giusta causa dell'attribuzione patrimoniale; la censura che mira solo a contestare la valutazione delle prove è inammissibile in cassazione.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la pretesa, anche sinteticamente, escludendola per genericità delle allegazioni o per insussistenza dei presupposti.
art. 115 c.p.c.
La violazione di tale norma non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.
artt. 1241 e 1242 c.c.
Le deduzioni relative alla compensazione, se non sorrette da specifiche e autosufficienti allegazioni, non impongono una diversa decisione quando il giudice abbia ritenuto generiche le allegazioni del debitore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo civile è ammissibile la modifica della domanda anche quando incida su petitum o causa petendi, purché la nuova prospettazione resti alternativa e connessa alla medesima vicenda sostanziale, sia proposta tempestivamente e non comprometta il contraddittorio.
- La conversione dal rito sommario al rito ordinario non comporta una preclusione assoluta alla modifica della domanda già introdotta; ciò che rileva è il rispetto delle regole di preclusione proprie del rito successivamente applicabile e della difesa della controparte.
- Nell'azione generale di arricchimento senza causa, la parte che invoca il rimedio deve allegare e provare i presupposti dell'azione; in cassazione non è sindacabile la mera rivalutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- La doglianza di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia comunque preso posizione sulla domanda o sull'eccezione, anche se con motivazione sintetica, escludendola per genericità o infondatezza.
- La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se investe l'erronea applicazione della regola di valutazione della prova legale o del fatto non contestato, non se mira a ottenere un nuovo esame delle prove.
- L'eccezione di compensazione richiede allegazioni specifiche e coerenti; la mera indicazione di versamenti o controcrediti, ove non adeguatamente circostanziata, non impone al giudice una diversa soluzione.
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