Cassazione Civile, Ordinanza n. 24476/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento sanzionatorio amministrativo irrogato per l'omessa segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria di una serie di operazioni ritenute sospette, consistenti nell'emissione di numerosi assegni circolari su richiesta di una banca sammarinese. Il direttore di filiale e l'istituto di credito, condannati in solido, hanno impugnato il decreto sanzionatorio e poi la conferma resa in appello. In Cassazione hanno dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 14 l. 689/1981 per tardività della contestazione, sostenendo che l'accertamento si fosse concluso prima della data ritenuta dalla Corte d'appello; 2) violazione dell'art. 3 d.l. 143/1991 e degli artt. 648-bis e 648-ter c.p., assumendo che le operazioni non fossero davvero sospette; 3) violazione dell'art. 3 e dell'art. 3-bis, comma 4, d.l. 143/1991 e delle istruzioni operative della Banca d'Italia, lamentando che nel decreto mancasse l'indicazione degli specifici indici di anomalia e che la terzietà del soggetto ritirante non bastasse a qualificare sospette le operazioni; 4) violazione della disciplina sanzionatoria sopravvenuta, chiedendo l'applicazione della normativa più favorevole introdotta dal d.lgs. 90/2017.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi perché le censure miravano in realtà a rimettere in discussione valutazioni di fatto della Corte d'appello: sul momento di conclusione dell'accertamento ai fini dell'art. 14 l. 689/1981, sulla qualificazione delle operazioni come sospette e sulla concreta ricorrenza degli indici di anomalia. Ha invece accolto il quarto motivo, ritenendo necessario verificare in concreto quale disciplina sanzionatoria fosse più favorevole tra quella vigente al tempo dei fatti e quella successiva introdotta dal d.lgs. 90/2017, tenendo conto anche dei criteri di graduazione della sanzione. La decisione è stata quindi cassata limitatamente a questo profilo con rinvio al giudice di merito per il giudizio comparativo sul trattamento sanzionatorio applicabile.
Norme richiamate
termine di 90 giorni dall'accertamento per la notificazione del verbale di contestazione
In mancanza di contestazione immediata, l'accertamento coincide con il momento in cui l'autorità acquisisce e valuta tutti i dati indispensabili per verificare la violazione; la relativa valutazione è demandata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
art. 3 d.l. 143/1991 conv. in l. 197/1991
obbligo di segnalare senza ritardo ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura o altre circostanze, faccia ritenere che il denaro possa provenire dai delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p.
La segnalazione è dovuta quando, sulla base degli elementi disponibili e della capacità economica del cliente, l'operazione presenti caratteristiche oggettive e circostanze tali da indurre ragionevolmente il sospetto di provenienza illecita.
sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla metà del valore dell'operazione
La misura della sanzione va determinata tenendo conto della gravità dell'infrazione, della pluralità delle operazioni e dell'arco temporale delle omissioni.
artt. 648-bis c.p. e 648-ter c.p.
Richiamati come delitti-presupposto ai fini dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
art. 3 d.l. 143/1991 come sostituito dall'art. 41 d.lgs. 231/2007
segnalazione di operazione sospetta quando si sanno, sospettano o vi sono motivi ragionevoli per sospettare operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
Il sospetto può desumersi dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione e da ogni altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate.
sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata
La disciplina sopravvenuta prevede un apparato sanzionatorio diverso e potenzialmente più favorevole, da confrontare in concreto con quello previgente.
Nel testo risultante dalla riforma del 2017 disciplina l'omessa segnalazione di operazioni sospette con sanzioni pecuniarie anche fisse e con criteri di maggiore graduazione per ipotesi gravi, ripetute o sistematiche.
La comparazione tra discipline sanzionatorie deve fondarsi su un apprezzamento concreto di tutte le circostanze rilevanti del caso specifico per individuare il regime complessivamente più favorevole.
nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore del Titolo V non costituisce più illecito; per le violazioni anteriori si applica la legge vigente all'epoca se più favorevole
La lex mitior si applica alle violazioni precedenti la riforma se la disciplina sopravvenuta è più favorevole, senza che rilevi l'avvenuta emanazione del provvedimento sanzionatorio, purché non definitivo.
Viene richiamato quale principio di legalità che impone di applicare al precetto la norma vigente al tempo dei fatti.
Le censure che investono valutazioni di fatto sotto la veste della violazione di legge sono inammissibili in sede di legittimità.
art. 74, comma 1, d.lgs. 231/2007
dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
La clausola di invarianza non esclude l'applicazione della legge più favorevole sopravvenuta alle sanzioni amministrative non definitive.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l'autorità abbia acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili alla verifica della violazione, non dal mero acquisto del fatto nella sua materialità.
- La qualificazione di un'operazione come sospetta richiede una valutazione complessiva degli indici oggettivi e soggettivi disponibili; in cassazione non è sindacabile la mera ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito sotto la veste della violazione di legge.
- Le censure che contestano la sufficienza o la rilevanza degli elementi valorizzati dal giudice per ritenere sussistente l'illecito si risolvono in doglianze di merito, non scrutinabili nel giudizio di legittimità se non nei limiti consentiti sul vizio motivazionale.
- In tema di disciplina sanzionatoria sopravvenuta, il giudice deve compiere un confronto in concreto tra il regime previgente e quello successivo, includendo anche i criteri di graduazione della sanzione, per individuare la lex mitior.
- La retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative opera fino a quando il provvedimento non sia divenuto definitivo; l'eventuale già avvenuta irrogazione non è di per sé ostativa all'applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole.
Come è indicizzato
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