Cassazione Civile, Ordinanza n. 24488/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 24 marzo 1982 relativa al trasferimento di un lotto di terreno con struttura in cemento armato. La società acquirente ha agito per ottenere l'accertamento dell'effetto traslativo immediato della scrittura, oppure, in subordine, la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. previa verifica dell'integrale pagamento del prezzo. La società alienante ha resistito sostenendo che il contratto prevedeva obbligazioni reciproche: una parte del prezzo era stata pagata prima della scrittura, una parte doveva essere adempiuta mediante accollo di due mutui gravanti sull'immobile con liberazione della venditrice, e il residuo doveva essere corrisposto successivamente; secondo la venditrice, l'acquirente non aveva né accollato i mutui né pagato il residuo, alterando il sinallagma. In via riconvenzionale la venditrice ha chiesto la risoluzione della vendita per grave inadempimento dell'acquirente e la restituzione dei canoni percepiti dalla stessa per la locazione dei cespiti. Il Tribunale ha ritenuto che la scrittura avesse efficacia traslativa immediata, ha rigettato la riconvenzionale di risoluzione e ha poi ritenuto prescritta la relativa pretesa. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, ma ha rivalutato la prescrizione e ha escluso che l'inadempimento residuo fosse di non scarsa importanza anche per effetto della riduzione del debito dovuta alla prescrizione di parte del prezzo. La ricorrente ha censurato: 1) la violazione del giudicato interno, sostenendo che la gravità dell'inadempimento sarebbe stata già coperta da giudicato perché non impugnata; 2) la violazione degli artt. 1453, 1455 e 1175 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la gravità dell'inadempimento senza valutare tutte le circostanze oggettive e soggettive, in particolare il mancato accollo dei mutui e il mancato pagamento del residuo prezzo, nonché l'incidenza concreta del pregiudizio subito dalla venditrice.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo insussistente il giudicato interno sulla gravità dell'inadempimento, perché la questione era rimasta legata alla decisione sulla prescrizione e non costituiva un capo autonomo della sentenza di primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva omesso di compiere una valutazione completa della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., trascurando sia l'incidenza concreta del mancato accollo dei mutui sui beni rimasti nella disponibilità dell'alienante sia il residuo prezzo non corrisposto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per la memoria depositata nel procedimento camerale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato formalmente per entrambi i motivi, ma la Corte ha qualificato il primo come error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la Corte ha ricondotto il primo motivo alla violazione del giudicato interno come error in procedendo
richiamato per dedurre la preclusione da giudicato interno
richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento
la gravità dell'inadempimento va valutata considerando tutte le circostanze oggettive e soggettive idonee a incidere sull'equilibrio contrattuale
richiamato dal ricorrente quale parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto
menzionato nella domanda subordinata dell'attrice originaria per l'esecuzione in forma specifica
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della decisione, dotati di propria individualità e fondati su presupposti di fatto e di diritto distinti; non si forma su mere argomentazioni o su valutazioni preliminari che costituiscono antecedenti logici di un altro capo della sentenza.
- Quando la questione della prescrizione non si esaurisce nell'accertamento del dies a quo o delle cause interruttive, ma incide sulla qualificazione giuridica del diritto azionato, l'impugnazione sul punto può riaprire anche il tema della spettanza del diritto e dei suoi presupposti.
- Ai fini della risoluzione per inadempimento, la gravità ex art. 1455 c.c. va apprezzata con valutazione complessiva, sia oggettiva sia soggettiva, considerando l'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio sinallagmatico e il concreto pregiudizio arrecato all'altra parte.
- Non è corretto valutare la gravità dell'inadempimento considerando solo un segmento della prestazione mancata o ritardata, se il contratto presenta una pluralità di obbligazioni collegate che incidono sull'assetto complessivo del rapporto.
- Nel giudizio di risoluzione per inadempimento, la rilevanza dell'inadempimento non può essere ridotta alla sola entità astratta della prestazione mancata: occorre verificare anche le conseguenze concrete dell'omissione, inclusa l'eventuale incidenza di esecuzioni forzate o di altre ripercussioni patrimoniali sulla parte adempiente.
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