Cassazione Civile, Ordinanza n. 24487/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (custode)
La controversia
La lite nasce dalla richiesta, proposta dal titolare di un’autorimessa pubblica, di ottenere il pagamento del compenso per la custodia, protrattasi per anni, di un’autovettura di lusso di proprietà della controparte. La proprietaria del veicolo si è opposta contestando la debenza e ha proposto domanda riconvenzionale per i danni derivanti dalla mancata utilizzazione del mezzo e da asseriti inadempimenti del custode agli obblighi inerenti al deposito/custodia, deducendo anche di aver sporto denuncia penale per fatti connessi alla gestione del veicolo. In appello la Corte territoriale ha ridotto l’importo riconosciuto al custode e ha accolto in parte la riconvenzionale della proprietaria. Con il ricorso per cassazione la proprietaria ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per violazione del diritto di difesa, per il diniego di rinvio della discussione in procedura ex art. 281-sexies c.p.c.; 2) violazione di norme processuali e sostanziali per l’asserita errata qualificazione della riproposizione dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, per il mancato assolvimento dell’onere della prova circa il lato passivo del rapporto e per la pretesa estraneità della ricorrente al contratto; 3) violazione dei criteri di liquidazione delle spese, perché sarebbe stato applicato uno scaglione di valore superiore a quello effettivo; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’ammissione del resistente di avere rapporti solo con un terzo e non con la ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio deciso ex art. 281-sexies c.p.c., il rinvio richiesto non era necessario e non risultava alcuna concreta compressione del diritto di difesa, essendo la discussione stata comunque svolta. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la Corte d’appello aveva correttamente qualificato e dichiarato inammissibile l’appello incidentale della ricorrente e, comunque, i profili sollevati miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito; inoltre è stato confermato che il resistente aveva assolto all’onere di provare l’instaurazione del rapporto di deposito con la proprietaria del veicolo. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, confermando la liquidazione delle spese sul valore complessivo della controversia e non sulla sola differenza richiesta in appello, poiché la contestazione sulla legittimazione passiva aveva esteso il thema decidendum all’intero rapporto. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché era diretta non all’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma alla rivalutazione di una prova. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 281-sexies c.p.c.
La decisione resa con questo rito speciale non comporta, di per sé, un diritto della parte a un ulteriore rinvio dopo la fissazione dell’udienza di discussione, se il diritto di difesa è stato comunque assicurato.
art. 24 Cost.
La tutela del diritto di difesa è violata solo se il diniego di rinvio determina una concreta e specifica compressione delle facoltà difensive.
art. 346 c.p.c.
La riproposizione in appello va qualificata secondo il suo effettivo contenuto processuale; nel caso esaminato l’appello incidentale era stato effettivamente proposto.
art. 1218 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per negare la responsabilità contrattuale, ma la Corte ha ribadito che il rapporto di deposito/custodia era stato provato dal resistente.
art. 1372 c.c.
Invocato per sostenere il principio di relatività del contratto, ma la Corte ha ritenuto esistente il rapporto contrattuale tra le parti.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova grava su chi allega il fatto costitutivo del diritto; la Corte ha ritenuto che il resistente avesse provato l’instaurazione del contratto di deposito con la proprietaria del veicolo.
art. 91 c.p.c.
Le spese vanno liquidate in base al valore effettivo della controversia, che può estendersi all’intero rapporto quando la contestazione investe il titolo del diritto e non solo una somma residua.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati richiamati come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non alla mera censura della valutazione di una prova o di un argomento.
art. 1769 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre l’inadempimento degli obblighi del custode/depositario.
art. 1770 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come base degli obblighi del depositario.
art. 1771 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi derivanti dal deposito.
art. 295 c.p.c.
Invocato in appello per la sospensione del processo civile in ragione della pendenza del procedimento penale, ma il testo non indica accoglimento di tale istanza.
art. 646 c.p.
Richiamato solo come base della denuncia penale presentata dalla proprietaria del veicolo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per il rito camerale e il deposito delle conclusioni scritte.
Massime di principio
- Nel giudizio deciso con il modulo dell’art. 281-sexies c.p.c., il diniego di un ulteriore rinvio non determina nullità se la parte ha comunque potuto discutere la causa e non indica uno specifico pregiudizio difensivo.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio: l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove restano riservati al giudice di merito.
- Ai fini della legittimazione passiva e dell’esistenza del rapporto obbligatorio, è sufficiente la prova dell’instaurazione del contratto con la parte convenuta, desumibile anche da elementi documentali coerenti con la qualità di proprietario/intestatario del bene.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la mancata valorizzazione di una prova o di una dichiarazione resa in giudizio.
- Nella liquidazione delle spese, il valore della causa va determinato avendo riguardo all’effettivo oggetto della controversia; quando l’impugnazione investe il titolo complessivo del rapporto, lo scaglione va calcolato sull’intero valore del rapporto e non sulla sola differenza economica residua.
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