Cassazione Civile, Ordinanza n. 06758/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di azienda di trasporto pubblico aveva impugnato il provvedimento di destituzione irrogatogli il 18 aprile 2017. La contestazione disciplinare gli addebitava di avere fruito, in tre giornate di dicembre 2016, di permessi ex legge n. 104/1992 per assistere la madre senza poi recarsi presso il domicilio di quest'ultima. In primo grado le sue domande erano state accolte, mentre in appello erano state respinte. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 53-56 dell'allegato A al R.D. n. 148/1931, sostenendo che la disciplina speciale dei Consigli di disciplina per gli autoferrotranvieri fosse tuttora vigente e dovesse prevalere sull'art. 7 Stat. lav., con conseguente illegittimità del mancato accesso agli atti e della mancata applicazione del procedimento più garantista previsto dal regio decreto; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 5 della l. n. 604/1966, lamentando che, esclusa la disciplina speciale, la Corte d'appello avesse erroneamente addossato al lavoratore la prova dei fatti negativi e non avesse correttamente valutato gli elementi probatori offerti dalla società. La società ha resistito e, con ricorso incidentale, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 R.D. n. 148/1931 per violazione degli artt. 3 e 39 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la disciplina speciale dell'allegato A al R.D. n. 148/1931 non sia stata abrogata dall'art. 7 Stat. lav. e che i Consigli di disciplina previsti dall'art. 54 siano tuttora vigenti. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, osservando che non è ammissibile un motivo di ricorso diretto soltanto a prospettare una questione di legittimità costituzionale, e comunque ha ritenuto la questione manifestamente infondata. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda applicando i principi sulla perdurante vigenza dei Consigli di disciplina e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale.
Norme richiamate
artt. 53-56 dell'allegato A al R.D. n. 148/1931
La disciplina speciale del procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, inclusi i Consigli di disciplina, non è stata abrogata dall'art. 7 Stat. lav. e conserva vigenza residuale fino a intervento legislativo espresso.
art. 54 dell'allegato A al R.D. n. 148/1931
I Consigli di disciplina previsti dalla norma non possono essere considerati abrogati e devono essere applicati nelle controversie disciplinari del settore, secondo la disciplina speciale vigente.
Non ha determinato l'abrogazione implicita della disciplina speciale del R.D. n. 148/1931 per il settore autoferrotranviario.
Il secondo motivo, che ne denunciava la violazione, è stato assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo.
È richiamato come norma sul sindacato di legittimità nei motivi di ricorso.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la specialità del rapporto giustifica la disciplina differenziata.
art. 39 Cost.
Non è ravvisabile violazione del principio di pluralismo sindacale nella composizione dei Consigli di disciplina come disciplinata dalla normativa vigente all'epoca del recesso.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale.
La Corte d'appello lo aveva valorizzato per ritenere implicitamente abrogati i Consigli di disciplina; la Cassazione ha ritenuto tale conclusione errata.
D.Lgs. n. 179/2009, art. 1, comma 1, e allegato 1
La norma è richiamata come atto che ha conservato in vigore il R.D. n. 148/1931 quale disciplina speciale indispensabile.
D.L. n. 50/2017, art. 27, comma 12-quinquies
Aveva previsto l'abrogazione del R.D. n. 148/1931, poi non più operante per effetto della successiva abrogazione della disposizione abrogatrice.
D.L. n. 91/2017, art. 9-quinquies, comma 1
Ha abrogato la precedente disposizione che aveva disposto l'abrogazione del R.D. n. 148/1931, confermandone la sopravvivenza.
Massime di principio
- La disciplina speciale del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri dettata dal R.D. n. 148/1931 ha natura di fonte primaria e non può ritenersi abrogata per incompatibilità implicita con l'art. 7 Stat. lav.; essa continua a operare fino a un espresso intervento legislativo.
- Nei procedimenti disciplinari del settore del trasporto pubblico regolati dal R.D. n. 148/1931 devono essere applicate le garanzie e gli organi speciali ivi previsti, compresi i Consigli di disciplina, quando la fattispecie ricada nell'ambito di tale disciplina residuale.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a sollecitare la rimessione di una questione di legittimità costituzionale, perché la scelta di investire o meno la Corte costituzionale appartiene al giudice del merito o di legittimità e non integra di per sé un vizio della sentenza impugnata.
- La questione di legittimità costituzionale della disciplina speciale del settore autoferrotranviario è, in ogni caso, manifestamente infondata quando sia fondata sulla sola diversità di trattamento rispetto alla disciplina generale del lavoro, essendo la specialità del rapporto idonea a giustificare il regime differenziato.
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