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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02466/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2013 e 2014 notificati a un'associazione di volontariato e a due persone fisiche ritenute autrici delle violazioni. L'Ufficio, a seguito di verifica fiscale, aveva contestato il venir meno dei requisiti per il regime agevolato delle ONLUS e degli enti non commerciali: aveva ritenuto indebite alcune retribuzioni corrisposte a un dipendente oltre i limiti del CCNL e qualificabili come distribuzione indiretta di utili; aveva rilevato un contratto di consulenza stipulato tra il presidente dell'associazione e l'ente stesso, con possibile conflitto di interessi e compenso per la carica; aveva messo in dubbio l'attendibilità dei bilanci; aveva escluso l'esenzione IVA per talune prestazioni; aveva negato deduzioni IRAP per carenza di prova. In appello la CTR aveva però accolto i ricorsi dei contribuenti, ritenendo assorbente la mancata cancellazione dell'ente dai registri e quindi non affrontando compiutamente i presupposti sostanziali delle agevolazioni. L'Agenzia, in cassazione, ha dedotto: 1) omessa pronuncia e motivazione apparente, per avere la CTR ritenuto assorbita ogni altra questione senza esaminare il merito delle riprese fiscali; 2) violazione della disciplina sulle ONLUS e sugli enti di volontariato, sostenendo che la perdita dei benefici discende dal venir meno dei requisiti sostanziali, indipendentemente dalla formale cancellazione, e che la CTR avrebbe dovuto verificare concretamente il rispetto dei requisiti di legge.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, ma ha ravvisato una motivazione solo apparente nella sentenza d'appello, perché la CTR si era limitata a dire che la mancata cancellazione dai registri rendeva assorbite le ulteriori questioni, senza spiegare perché dovessero ritenersi infondate o non esaminabili le riprese IRES, IRAP e IVA e senza confrontarsi con i presupposti sostanziali del regime agevolato. Ha inoltre affermato che, per le ONLUS, l'assenza di un formale provvedimento di cancellazione non impedisce all'Amministrazione di contestare il difetto originario o sopravvenuto dei requisiti sostanziali previsti dall'art. 10 d.lgs. n. 460/1997. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte richiama la regola per cui l'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto una decisione su domanda o eccezione; nel caso concreto il vizio ravvisato non è stato l'omessa pronuncia ma la motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come parametro della struttura della motivazione delle sentenze tributarie, la cui carenza può integrare vizio deducibile in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro del motivo per error in procedendo, utilizzato per censurare l'omessa pronuncia e la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di violazione di legge relativo alla disciplina fiscale delle ONLUS e alla ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e restano denunciabili solo le anomalie motivazionali gravi.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.

  • art. 143 T.u.i.r.

    I contributi pubblici destinati allo svolgimento dell'attività non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti non commerciali; la disciplina si estende alle ONLUS per rinvio.

  • art. 144 T.u.i.r.

    È richiamato tra le norme sulle agevolazioni fiscali degli enti non commerciali/ONLUS oggetto di recupero.

  • art. 145 T.u.i.r.

    È richiamato tra le norme sulle agevolazioni fiscali degli enti non commerciali/ONLUS oggetto di recupero.

  • art. 150 T.u.i.r.

    È richiamato tra le norme sulle agevolazioni fiscali degli enti non commerciali/ONLUS oggetto di recupero.

  • art. 10 d.lgs. n. 460 del 1997

    comma 1, lett. d; comma 1, lett. e; comma 1, lett. h; comma 6, lett. e; comma 8

    La Corte ribadisce che le agevolazioni spettano solo se permangono i requisiti sostanziali della ONLUS; il divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, l'obbligo di impiego degli utili per le attività istituzionali e l'obbligo di bilancio sono requisiti essenziali. Il venir meno dei requisiti fa decadere dalle agevolazioni, indipendentemente dalla cancellazione formale.

  • art. 11 d.lgs. n. 460 del 1997

    È richiamato per l'istituzione dell'anagrafe delle ONLUS e per il meccanismo di iscrizione/comunicazione e controllo formale.

  • art. 26 d.lgs. n. 460 del 1997

    È richiamato come norma di rinvio alla disciplina fiscale degli enti non commerciali per le ONLUS.

  • art. 5 d.m. 18/7/2003, n. 266

    La cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS è disposta dalla Direzione regionale quando accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti; la cancellazione comporta decadenza dalle agevolazioni, ma la Corte precisa che l'assenza del provvedimento formale non impedisce all'Ufficio di contestare il difetto sostanziale dei requisiti.

  • art. 1 d.m. 18/7/2003, n. 266

    È richiamato per il procedimento di comunicazione e controllo formale per l'iscrizione all'anagrafe ONLUS.

  • art. 3 d.m. 18/7/2003, n. 266

    È richiamato per il controllo formale sulla sussistenza dei requisiti in sede di iscrizione all'anagrafe ONLUS.

  • art. 5, comma 4, d.m. 18/7/2003, n. 266

    La decadenza dalle agevolazioni è collegata al momento in cui i requisiti vengono meno o, se mancavano originariamente, fin dall'iscrizione; la Corte lo usa per affermare che il dato formale non è sufficiente a conservare il beneficio.

  • art. 6, commi 4 e 5, L. n. 266 del 1991

    La cancellazione dai registri regionali delle organizzazioni di volontariato è di competenza delle Regioni, non dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 18 c.c.

    È richiamato nella ricostruzione della CTP per affermare la responsabilità di chi ha agito in nome e per conto dell'ente; la Cassazione non si sofferma su tale profilo nel dispositivo finale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale che regola la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 384 c.p.c.

    È richiamato per la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

  • art. 385 c.p.c.

    È richiamato per la regolazione del rinvio e delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato nel motivo di ricorso come norma sull'onere della prova, in relazione alla dimostrazione dei requisiti e delle deduzioni fiscali.

  • art. 10, punto 21, d.P.R. n. 633 del 1972

    È citato nel contesto della disciplina IVA per escluderne l'applicazione alle prestazioni dell'ente.

  • art. 10, punto 27-ter, d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato nella ricostruzione delle questioni IVA come possibile base dell'esenzione per prestazioni rese a persone disagiate; la Corte non decide nel merito della specifica aliquota ma rinvia al giudice di merito.

  • art. 10, punti 15, 18, 19, 20, 21 e 27-ter, d.P.R. n. 633 del 1972

    Sono menzionati come ipotesi di esenzione IVA oggettiva, non soggettiva, che richiedono la verifica della natura concreta delle prestazioni.

  • art. 30, comma 5, d.l. n. 185 del 2008

    È richiamato nella memoria controricorrente come base del recupero delle agevolazioni fruite indebitamente dalle organizzazioni di volontariato con attività produttive o commerciali non marginali.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali per le ONLUS, la mancanza di un formale provvedimento di cancellazione dai registri non impedisce all'Amministrazione finanziaria di contestare e recuperare i benefici se accerta il difetto, originario o sopravvenuto, dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
  • L'iscrizione nei registri e nell'anagrafe delle ONLUS è condizione necessaria ma non sufficiente per conservare il regime di favore: il giudice deve verificare la realtà fattuale dell'attività svolta e il rispetto effettivo del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e degli altri vincoli legali.
  • Nei giudizi tributari la motivazione è solo apparente quando la sentenza si limita a formule di stile o a un'affermazione di assorbimento, senza spiegare perché le singole riprese fiscali o le questioni decisive debbano ritenersi superate.
  • L'omessa pronuncia va tenuta distinta dalla motivazione apparente: la prima presuppone l'assenza totale di decisione su una domanda o eccezione, mentre la seconda ricorre quando la questione è formalmente trattata ma senza un reale apparato argomentativo percepibile.
  • Per le ONLUS, l'accertamento del venir meno dei requisiti sostanziali determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali anche indipendentemente dal momento in cui interviene il provvedimento amministrativo di cancellazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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