Cassazione Civile, Ordinanza n. 21025/2022 del 01/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società, titolare di un'attività di locazione di autovetture a terzi senza conducente, aveva ricevuto 36 avvisi di accertamento per insufficiente versamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2011. La contribuente contestava gli avvisi sostenendo di avere correttamente applicato l'agevolazione tariffaria prevista dalla tariffa C dell'allegato 3 al D.P.R. n. 39/1953, che riduce del 50% la tassa per le "autovetture da noleggio da rimessa". La regione sosteneva invece che l'agevolazione spettasse solo ai veicoli destinati al noleggio con conducente e non anche al noleggio senza conducente. In cassazione la regione deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 14 preleggi, della tariffa C del D.P.R. n. 39/1953, dell'art. 85 cod. strada e degli artt. 1, 2 e 3 L. n. 21/1992, lamentando un'interpretazione estensiva e analogica di una norma agevolativa tributaria; con il secondo motivo censurava la statuizione sulle spese, sostenendo che, se fosse stata accolta la sua tesi, sarebbe dovuta essere diversa la regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la tariffa C del D.P.R. n. 39/1953, nel prevedere la riduzione del 50% per le "autovetture da noleggio da rimessa", non limita il beneficio al solo noleggio con conducente: il noleggio senza conducente, essendo una locazione di cosa mobile e non un contratto di trasporto, rientra anch'esso nella nozione di autovettura da noleggio da rimessa. Il presupposto dell'agevolazione è il possesso di una rimessa destinata a custodire le autovetture impiegate nell'attività di noleggio, senza che rilevi la presenza o meno del conducente. La Corte ha quindi escluso che la CTR abbia effettuato un'interpretazione estensiva vietata, reputando invece corretta la lettura letterale e sistematica della norma. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, essendo infondata la censura principale, resta ferma la soccombenza della regione anche ai fini delle spese. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della regione alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale utilizzato per dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 14 preleggi
la ricorrente lo invocava per sostenere il divieto di interpretazione analogica delle norme agevolative tributarie; la Corte ha escluso che la decisione impugnata avesse fatto applicazione analogica, ritenendo corretta l'interpretazione letterale della norma
tariffa C, allegato 3, D.P.R. n. 39/1953
autovetture da noleggio di rimessa
la riduzione del 50% si applica alle autovetture destinate al noleggio da rimessa, senza distinzione tra noleggio con o senza conducente
richiamato dalla ricorrente; la Corte lo ha considerato non decisivo per restringere il significato di noleggio da rimessa alle sole ipotesi con conducente
richiamato dalla Corte per qualificare il noleggio senza conducente come fattispecie di locazione della vettura
richiamato dalla Corte per distinguere il contratto di trasporto dalla locazione/noleggio del veicolo
artt. 1, 2 e 3 legge n. 21/1992
richiamati dalla ricorrente; la Corte ha escluso che essi imponessero una lettura della nozione di noleggio da rimessa limitata al noleggio con conducente
art. 158 T.U.L.P.S.
richiamato dalla Corte come norma che definisce noleggio di rimessa anche l'ipotesi senza conducente
art. 12 preleggi
la Corte lo richiama come canone ermeneutico fondamentale: la legge va interpretata innanzitutto secondo il significato letterale delle parole
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato dalla ricorrente in tema di spese; la Corte, rigettando il ricorso, ha confermato la statuizione sulle spese
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
richiamato in relazione all'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002 per il contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando una norma tributaria agevolativa utilizza un'espressione tecnica riferita a un'attività contrattuale, il suo significato va ricostruito anzitutto secondo il dato letterale e la nozione civilistica del contratto richiamato, senza introdurre distinzioni non desumibili dal testo.
- Il divieto di interpretazione analogica delle norme agevolative non impedisce di attribuire alla norma il significato che emerge dalla sua lettera e dal suo sistema: non è interpretazione estensiva vietata il riconoscimento del beneficio a fattispecie che rientrano nel significato proprio delle parole usate dal legislatore.
- Se il presupposto agevolativo è individuato nel possesso di una rimessa destinata alle autovetture impiegate nel noleggio, la fruizione del beneficio non dipende dalla presenza del conducente, quando tale elemento non sia previsto come requisito normativo.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulle spese processuali resta assorbita dalla conferma della soccombenza della parte ricorrente sul capo principale della decisione.
- Per distinguere noleggio e trasporto, rileva che nel primo caso il contratto è finalizzato al godimento del bene per un tempo determinato, mentre nel secondo l'obbligazione principale è il trasferimento di persone o cose verso un luogo diverso.
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