Cassazione Civile, Ordinanza n. 21100/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per imposta di registro, ipotecaria, interessi e sanzioni, conseguente a un atto di compravendita immobiliare in cui la società era parte acquirente e obbligata in solido. La contribuente aveva contestato la cartella deducendo, in via preliminare, l’inesistenza della notifica e la carenza di motivazione, e nel merito l’applicazione del giudicato favorevole formatosi in favore dei coobbligati venditori. In appello aveva insistito sull’art. 1306 c.c., sostenendo che la sentenza favorevole ottenuta dai coobbligati solidali, con rideterminazione del valore del bene e dell’imposta, dovesse estendersi anche a lei; inoltre, in cassazione ha articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) omessa pronuncia sull’applicazione dell’art. 1306 c.c. e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 3) violazione degli artt. 1306 e 1292 c.c. per mancata liberazione dall’obbligazione dopo il pagamento effettuato dai coobbligati; 4) violazione dell’art. 10, comma 1, l. 212/2000 per mancata considerazione, in base a collaborazione e buona fede, del pagamento eseguito dai coobbligati; 5) violazione dell’art. 163 TUIR e del divieto di doppia imposizione, per omesso scomputo delle somme già versate dai coobbligati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibili i motivi quarto e quinto. Ha escluso il vizio di motivazione apparente perché la CTR aveva comunque espresso, sia pure sinteticamente, la ragione decisoria, ossia la definitività del precedente giudicato sfavorevole sulla posizione della contribuente. Ha negato l’applicabilità favorevole dell’art. 1306 c.c. perché tale disposizione non opera quando nei confronti del medesimo debitore solidale si sia già formato un giudicato sfavorevole; la contribuente non poteva quindi avvalersi della successiva decisione favorevole resa in favore di altri coobbligati. Ha inoltre escluso che potesse parlarsi di liberazione dell’obbligazione per il pagamento altrui, poiché la doglianza era sempre costruita come estensione del giudicato favorevole in presenza di un giudicato sfavorevole proprio. I motivi sulla collaborazione e buona fede e sul divieto di doppia imposizione sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano una questione nuova, non trattata nei gradi di merito e comunque richiedente accertamenti di fatto non consentiti in cassazione. Il ricorso è stato complessivamente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con statuizione sul raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per il vizio di motivazione apparente della sentenza tributaria; la Corte esclude che nel caso concreto la motivazione fosse solo apparente.
utilizzato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
consente la denuncia dei vizi processuali, ma non del semplice difetto di sufficienza della motivazione, dopo la riforma del 2012.
art. 12 preleggi
richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell’art. 360 c.p.c. in senso restrittivo.
si applica anche alle obbligazioni tributarie solidali, ma il suo effetto favorevole è precluso quando nei confronti del coobbligato che lo invoca si sia già formato un giudicato sfavorevole; il giudicato favorevole altrui non può superare quello già formatosi contro il medesimo debitore.
richiamato in relazione alla solidarietà passiva, ma la Corte ribadisce che la disciplina della solidarietà tributaria segue, in linea di principio, quella di diritto comune, con il limite del giudicato già formatosi.
invocato per l’asserita omessa pronuncia; la Corte ritiene la doglianza superata dal fatto che la CTR aveva implicitamente escluso l’applicabilità dell’art. 1306 c.c. per la presenza di un giudicato sfavorevole.
art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000
richiamato per il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente; la doglianza è dichiarata inammissibile perché nuova e non scrutinabile in cassazione senza accertamenti di fatto.
art. 163 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dalla ricorrente come base del divieto di doppia imposizione; la Corte non esamina nel merito la questione, dichiarandola nuova e inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è censurabile solo quando si traduca in un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, cioè in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile; non è deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- In materia di obbligazioni tributarie solidali, l’art. 1306 c.c. è applicabile in via generale, ma l’effetto estensivo del giudicato favorevole reso in favore di un coobbligato non opera quando nei confronti del debitore che lo invoca si sia già formato un giudicato sfavorevole autonomamente efficace.
- Il coobbligato solidale non può utilizzare una successiva pronuncia favorevole resa nei confronti di altri debitori se egli ha già promosso un proprio giudizio conclusosi con decisione a lui sfavorevole, anche se questa sia di natura processuale.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito, inclusa la verifica dell’eventuale pagamento del condebitore e dei suoi effetti satisfattivi.
- La deduzione di principi quali collaborazione e buona fede o divieto di doppia imposizione non è scrutinabile in cassazione quando comporti un accertamento fattuale nuovo e non risulti che la questione sia stata tempestivamente proposta e trattata nel merito.
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