Cassazione Civile, Ordinanza n. 22427/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui erano stati recuperati ricavi non dichiarati e costi ritenuti non inerenti o non di competenza, oltre a irrogazione di sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, riconoscendo la deducibilità di una quota di perdite su crediti; in appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione la società deduceva tre censure: 1) nullità/inesistenza della notificazione dell'avviso per mancata sottoscrizione del messo notificatore sulla busta, invocando l'art. 3 l. n. 890/1982; 2) nullità dell'avviso per difetto di motivazione, contestando la motivazione per relationem fondata sul PVC della Guardia di Finanza e invocando l'art. 7 l. n. 212/2000 e l'art. 42 d.P.R. n. 600/1973; 3) erronea esclusione dalla deduzione di perdite su crediti per euro 161.763,95, sostenendo che la perdita risultasse documentata nella procedura esecutiva intrapresa verso un debitore.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'omessa sottoscrizione del messo notificatore sulla copia/busta non determina inesistenza della notifica e, comunque, ogni eventuale nullità è sanata dalla proposizione del ricorso. Ha respinto il secondo motivo, ribadendo la legittimità della motivazione per relationem all'atto della Guardia di Finanza quando gli elementi siano già noti al contribuente e la motivazione sia comprensibile. Ha respinto anche il terzo motivo, osservando che il contribuente non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare in modo certo e preciso la perdita del credito e che la mera infruttuosità di un pignoramento non bastava; inoltre erano emersi elementi fattuali incompatibili con la pretesa deduzione. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 l. 20 novembre 1982, n. 890
La mancata apposizione della relazione di notifica o della sottoscrizione del messo notificatore non comporta inesistenza della notificazione; al più integra una irregolarità o nullità sanabile, non opponibile al destinatario se l'avviso di ricevimento è ritualmente compilato.
L'eventuale nullità della notificazione è sanata dalla proposizione del ricorso, per raggiungimento dello scopo dell'atto.
art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione dell'avviso può essere resa per relationem e non è illegittima se comprensibile e riferita ad elementi già noti al contribuente.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'atto di accertamento è sufficientemente motivato anche mediante richiamo agli esiti del PVC della Guardia di Finanza, quando la pretesa risulti intelligibile e difendibile.
art. 101 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi; in ogni caso sono deducibili se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
Il contribuente che deduce una perdita su crediti deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare in modo certo e preciso l'effettiva irrecuperabilità del credito.
art. 6 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Richiamato solo nel quadro fattuale, in relazione alla presentazione di istanza di accertamento con adesione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta, l'assenza della sottoscrizione del messo notificatore o della relazione di notifica sulla copia consegnata al destinatario non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto; se la spedizione e la ricezione risultano regolari, la viziosità si risolve al più in una nullità sanabile o in una mera irregolarità.
- La nullità della notificazione è sanata dalla proposizione del ricorso del destinatario, quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo difensivo.
- La motivazione dell'avviso di accertamento può legittimamente essere effettuata per relationem mediante rinvio al processo verbale della Guardia di Finanza, purché l'atto sia intellegibile e il contribuente sia posto in condizione di comprendere la pretesa e difendersi.
- Le perdite su crediti sono deducibili solo se supportate da elementi certi e precisi; la mera infruttuosità di un'esecuzione o l'assenza di una procedura concorsuale del debitore non bastano, da sole, a fondare la deduzione.
- Chi contesta l'indeducibilità di un credito non riscosso deve allegare e provare in modo puntuale i fatti idonei a dimostrarne l'effettiva irrecuperabilità, anche considerando la complessiva situazione del debitore e gli eventi successivi rilevanti.
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