Cassazione Civile, Ordinanza n. 19524/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di pagamento relativo all'acconto TARI 2018 emesso da un Comune nei confronti del contribuente, poi deceduto; l'erede ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, riformando il primo grado, aveva accolto l'appello del Comune e ritenuto legittima la pretesa tributaria. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto il giudicato esterno, sostenendo che precedenti sentenze definitive avevano annullato avvisi identici relativi ad annualità precedenti e che, quindi, il punto decisivo comune doveva ritenersi precluso. Con il secondo motivo ha denunciato violazione della disciplina sulla motivazione degli atti tributari e dei principi di trasparenza e difesa, assumendo che il Comune avesse liquidato il tributo senza considerare le denunce presentate e senza spiegare il discostamento dai dati dichiarati, né allegare gli atti presupposti o giustificare le tariffe applicate. Con il terzo motivo ha censurato l'applicazione della tariffa e della categoria, deducendo l'erronea applicazione della disciplina sui presupposti e sulle riduzioni TARSU/TARI, il mancato rilievo della stagionalità dell'attività, della diversa occupazione dell'immobile, dell'assenza di attività di ristorazione e della distanza dal punto di raccolta, richiamando anche denunce di inizio e fine occupazione e una perizia di parte.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul giudicato esterno ha escluso la preclusione perché le decisioni richiamate riguardavano annualità diverse e fatti mutevoli, come le superfici tassabili e l'utilizzo dell'arenile; inoltre la censura era generica e carente di specificità/autosufficienza. Sui motivi relativi a motivazione e applicazione tariffaria ha ritenuto l'atto sufficientemente motivato secondo la disciplina degli atti impositivi, osservando che per la rettifica TARSU/TARI è sufficiente l'indicazione della maggiore superficie o della diversa tariffa/categoria, senza necessità di allegare atti generali come regolamenti o delibere. Ha ritenuto inoltre inammissibili o infondate le doglianze fattuali sulla stagionalità, sulla distanza dal punto di raccolta e sull'assenza di ristorazione, richiamando i limiti del giudizio di legittimità e i requisiti di specificità dell'art. 366 c.p.c.; ha escluso infine che la mancata utilizzazione stagionale dell'immobile integri, di per sé, un'esenzione, essendo richiesto uno stato di obiettiva impossibilità di utilizzo. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione del Comune, ed è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'efficacia del giudicato preclude il riesame del medesimo punto di diritto o di fatto solo quando le cause riguardino il medesimo rapporto giuridico e un elemento tendenzialmente permanente; non opera rispetto a elementi mutevoli riferiti ad annualità diverse.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro dedotto per la violazione e falsa applicazione di legge nei motivi secondo e terzo.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla motivazione e sul contenuto degli atti impositivi.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo di motivazione e allegazione degli atti presupposti.
Richiamato dalla ricorrente per il difetto di motivazione dell'atto tributario.
art. 24 Cost.
Richiamato quale parametro del diritto di difesa, ritenuto non violato dalla Corte nei termini prospettati.
art. 59, commi 4, 5 e 6, D.Lgs. 507/1993
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'applicazione della tariffa e della categoria.
Richiamato dalla ricorrente per valorizzare le denunce di inizio e fine occupazione.
art. 72, comma 1, D.Lgs. 507/1993
La Corte lo interpreta nel senso che il Comune può liquidare direttamente la tassa e iscriverla a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, senza previa notifica di accertamento, salvo omessa o incompleta denuncia.
art. 62, comma 2, D.Lgs. 507/1993
L'esclusione dal tributo richiede una obiettiva impossibilità di utilizzo dell'immobile, non bastando il mancato uso soggettivo o stagionale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Le censure fondate su atti e documenti sono inammissibili se il ricorrente non li riproduce e non indica puntualmente dove siano collocati nel fascicolo e quando siano stati prodotti.
Massime di principio
- Il giudicato esterno in materia tributaria può precludere il riesame solo di punti comuni fondanti relativi a elementi tendenzialmente permanenti del rapporto; non si estende automaticamente a annualità diverse quando l'imposizione dipende da fatti variabili o mutevoli.
- In tema di TARSU/TARI, l'atto di liquidazione è sufficientemente motivato se indica la maggiore superficie, la diversa tariffa o la categoria applicata, in combinazione con gli atti generali dell'ente; non è necessario allegare regolamenti o delibere di carattere generale.
- Quando il Comune liquida il tributo sulla base dei ruoli dell'anno precedente e di dati già acquisiti, non occorre un previo avviso di accertamento, salvo che la denuncia del contribuente sia mancante o incompleta.
- L'esclusione o esenzione dal tributo per inutilizzabilità dell'immobile richiede una oggettiva impossibilità di utilizzo, non essendo sufficiente la mera chiusura stagionale o il mancato uso di fatto legato a scelte del contribuente.
- Nel ricorso per cassazione le doglianze che si fondano su documenti di merito sono inammissibili se non vengono riprodotti nel ricorso e localizzati con precisione nei fascicoli e nel processo di produzione; non basta un generico richiamo a documenti numerati.
- Le contestazioni che investono accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito non sono, di regola, scrutinabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale deducibile e comunque nei rigorosi confini dell'autosufficienza del ricorso.
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