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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19076/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento per IRPEF 2004, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 per omessi o carenti versamenti di addizionale comunale e regionale IRPEF. La contribuente aveva contestato l'atto davanti alla CTP e, soccombente, aveva proposto appello; la CTR dell'Abruzzo ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario limitatamente ai contributi previdenziali e ha confermato il resto. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su un atto diverso da quello impugnato; 2) violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ritenuto nuova e quindi inammissibile la questione sulla deducibilità di spese mediche ed erogazione liberale a partito politico; 3) violazione dell'art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 7 l. n. 212/2000 per mancata motivazione dell'atto in relazione a tali deduzioni; 4) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. sempre sulla detraibilità delle spese mediche e della liberalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché la ricorrente non ha indicato in modo specifico quando e dove le questioni fossero state dedotte nei gradi di merito, in violazione dell'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione. Ha inoltre ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo perché la sentenza impugnata aveva già qualificato come nuove, rispetto al ricorso introduttivo, le doglianze sulla deducibilità delle spese mediche e della erogazione liberale, con conseguente preclusione in appello e in cassazione di questioni non ritualmente introdotte nel thema decidendum. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese all'Agenzia delle Entrate; nulla sulle spese verso le parti rimaste intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando si denunciano questioni non espressamente trattate nella sentenza impugnata, il ricorrente deve allegare non solo di averle dedotte in precedenza, ma anche indicare puntualmente in quale atto del giudizio di merito ciò sia avvenuto; in difetto la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Nel processo tributario le questioni non introdotte nel ricorso originario non possono essere proposte per la prima volta in appello e non possono essere utilmente coltivate in cassazione se non risultano ritualmente parte del thema decidendum di merito.
  • La deduzione di un vizio di omessa pronuncia o di omesso esame richiede che la parte individui con precisione il contenuto dell'istanza o della questione asseritamente trascurata e la sua effettiva introduzione nel giudizio di merito.
  • La motivazione relativa alla preclusione per novità della questione prevale sulla censura di difetto di motivazione dell'atto, quando la pretesa difensiva non sia stata tempestivamente proposta nei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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