Cassazione Civile, Ordinanza n. 19076/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento per IRPEF 2004, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 per omessi o carenti versamenti di addizionale comunale e regionale IRPEF. La contribuente aveva contestato l'atto davanti alla CTP e, soccombente, aveva proposto appello; la CTR dell'Abruzzo ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario limitatamente ai contributi previdenziali e ha confermato il resto. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su un atto diverso da quello impugnato; 2) violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ritenuto nuova e quindi inammissibile la questione sulla deducibilità di spese mediche ed erogazione liberale a partito politico; 3) violazione dell'art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 7 l. n. 212/2000 per mancata motivazione dell'atto in relazione a tali deduzioni; 4) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. sempre sulla detraibilità delle spese mediche e della liberalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché la ricorrente non ha indicato in modo specifico quando e dove le questioni fossero state dedotte nei gradi di merito, in violazione dell'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione. Ha inoltre ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo perché la sentenza impugnata aveva già qualificato come nuove, rispetto al ricorso introduttivo, le doglianze sulla deducibilità delle spese mediche e della erogazione liberale, con conseguente preclusione in appello e in cassazione di questioni non ritualmente introdotte nel thema decidendum. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese all'Agenzia delle Entrate; nulla sulle spese verso le parti rimaste intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura ex art. 112 c.p.c. non è scrutinabile se non è specificamente localizzata la deduzione della questione nei gradi di merito.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario sono inammissibili in appello le domande e le eccezioni nuove non dedotte nel ricorso introduttivo.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo formale ex art. 36-ter è richiamato quale fonte della cartella impugnata.
art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241
È invocato dalla ricorrente in tema di obbligo di motivazione dell'atto amministrativo.
art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212
È invocato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del vizio processuale dedotto per i primi due motivi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione di legge dedotto sul tema della motivazione dell'atto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto con il quarto motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale base della misura dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si denunciano questioni non espressamente trattate nella sentenza impugnata, il ricorrente deve allegare non solo di averle dedotte in precedenza, ma anche indicare puntualmente in quale atto del giudizio di merito ciò sia avvenuto; in difetto la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Nel processo tributario le questioni non introdotte nel ricorso originario non possono essere proposte per la prima volta in appello e non possono essere utilmente coltivate in cassazione se non risultano ritualmente parte del thema decidendum di merito.
- La deduzione di un vizio di omessa pronuncia o di omesso esame richiede che la parte individui con precisione il contenuto dell'istanza o della questione asseritamente trascurata e la sua effettiva introduzione nel giudizio di merito.
- La motivazione relativa alla preclusione per novità della questione prevale sulla censura di difetto di motivazione dell'atto, quando la pretesa difensiva non sia stata tempestivamente proposta nei gradi precedenti.
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