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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01077/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2005, ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972. La società contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, in sintesi, che fosse priva di adeguata motivazione, che fosse stata emessa senza previo invio della comunicazione di irregolarità e senza attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, soprattutto in relazione al disconoscimento di un credito d'imposta, e che la sentenza di merito fosse nulla per omessa pronuncia sulle contestazioni relative ai tributi non sgravati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specifica riproduzione della cartella di pagamento nel ricorso, così da non consentire il controllo diretto sulla dedotta carenza di motivazione; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la comunicazione di irregolarità non è sempre necessaria nel controllo automatizzato e, comunque, la contribuente non ha indicato specificamente quali incertezze rilevanti nella dichiarazione avrebbero imposto il contraddittorio preventivo né ha trascritto la dichiarazione fiscale; ha infine respinto il terzo motivo, osservando che la CTR aveva comunque esaminato nel merito, sia pure sinteticamente, l'infondatezza delle pretese residue, escludendo l'omessa pronuncia. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione dell'atto amministrativo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di trascrizione integrale della cartella

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti tributari; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della censura

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    nel controllo automatizzato la comunicazione di irregolarità è necessaria solo in presenza di errori nella dichiarazione o di specifiche incertezze rilevanti; la sua omissione, nei casi indicati dalla giurisprudenza, integra mera irregolarità

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    norma gemella dell'art. 36-bis per il controllo automatizzato IVA, richiamata per affermare i medesimi principi sulla comunicazione di irregolarità e sul contraddittorio

  • art. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212

    il contraddittorio endoprocedimentale è dovuto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la sua omissione è sanzionata con nullità solo in tale ipotesi

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro di ricorso per violazione di legge invocato per i primi due motivi

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    parametro di ricorso invocato per la dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude l'omessa pronuncia perché il giudice di appello aveva comunque espresso una motivazione sul merito delle contestazioni residue

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una cartella di pagamento, quando si deduce un vizio di motivazione dell'atto, il ricorrente deve trascriverne integralmente il contenuto rilevante e indicare specificamente dove esso sia stato prodotto nei gradi di merito; altrimenti la censura è inammissibile.
  • Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la comunicazione di irregolarità non è un passaggio sempre necessario: essa è richiesta quando emergano errori dichiarativi o situazioni che generino incertezze rilevanti; se la pretesa deriva dal mero mancato versamento di somme dichiarate, la sua omissione non determina nullità ma, al più, irregolarità.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente non è generalizzato per tutte le iscrizioni a ruolo da liquidazione automatizzata, ma solo nei casi in cui la dichiarazione presenti incertezze su aspetti rilevanti.
  • La deduzione del mancato contraddittorio preventivo non può restare astratta: chi la invoca deve indicare in concreto quali profili della dichiarazione richiedessero l'interlocuzione preventiva e, se necessario, trascrivere gli atti fiscali rilevanti per consentire il controllo di legittimità.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur con motivazione sintetica, abbia comunque esaminato e disatteso nel merito le contestazioni dedotte dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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