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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28034/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, riferita alla dichiarazione IVA presentata per l’anno d’imposta 2007, dalla quale risultava un omesso versamento di euro 14.081,00. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, in sostanza, che fosse illegittima per mancanza del preventivo avviso bonario; in appello aveva inoltre dedotto che la notifica della cartella fosse inesistente perché eseguita a mezzo raccomandata A/R priva di relata e che comunque la questione fosse rilevabile d’ufficio. In cassazione ha articolato cinque motivi: (1) violazione delle norme sul processo tributario, assumendo che l’Agenzia non fosse validamente costituita perché le controdeduzioni prodotte si riferivano ad altro giudizio; (2) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per omessa comunicazione di irregolarità prima dell’iscrizione a ruolo; (3) omessa o insufficiente motivazione sul vizio di notifica della cartella; (4) violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, per la deducibilità in appello dell’inesistenza della notifica; (5) violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che il concessionario non potesse notificare direttamente per posta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la costituzione in giudizio della parte si perfeziona con il deposito dell’atto difensivo secondo le forme previste dal d.lgs. n. 546 del 1992, indipendentemente dal suo contenuto o dall’eventuale riferimento a un diverso giudizio. Ha respinto il secondo motivo ribadendo l’orientamento consolidato secondo cui, in caso di omesso versamento di somme già esposte in dichiarazione o di divergenza tra dichiarato e versato, la cartella da controllo automatizzato è legittima anche senza avviso bonario, perché la comunicazione preventiva è necessaria solo quando emergano errori o incertezze rilevanti nella dichiarazione. Ha ritenuto infondati anche i motivi dalla terza alla quinta: la notifica della cartella può avvenire direttamente a mezzo raccomandata A/R da parte del concessionario ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973; in tale ipotesi non è necessaria una relata di notifica, essendo sufficiente l’avviso di ricevimento; comunque, anche a voler qualificare il vizio denunciato come irregolarità della notifica, esso sarebbe sanato per raggiungimento dello scopo, poiché il contribuente ha proposto tempestivamente ricorso. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché l’Agenzia delle Entrate non si è costituita. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È invocato per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte esamina i motivi come censure di falsa applicazione di norme.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato per il vizio motivazionale, ma la Corte non accoglie la censura sulla notifica.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente; la Corte, in combinazione con gli artt. 23 e 54, afferma che la costituzione si perfeziona con il deposito dell’atto difensivo.

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato dalla Corte per affermare che la costituzione in giudizio avviene mediante deposito dell’atto contenente le difese.

  • art. 34 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale del giudizio tributario.

  • art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla Corte insieme all’art. 23 per descrivere le formalità di costituzione in giudizio.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte ribadisce che il preventivo avviso bonario è necessario solo quando siano rilevati errori o incertezze nella dichiarazione, non quando il debito derivi dall’omesso versamento di somme dichiarate.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000

    È richiamato nel senso che la comunicazione preventiva non è dovuta se non sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte esclude che la questione relativa alla notifica comporti una proponibilità diversa da quella riconosciuta, ritenendo comunque infondata la censura.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973

    La notifica della cartella può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R; in tale ipotesi la notifica si perfeziona con la ricezione e non richiede relata.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Eventuali vizi della notificazione sono sanati per raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia ricevuto l’atto e abbia proposto tempestivamente ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 54 d.P.R. n. 546 del 1992

    Citato nel passaggio sulla costituzione in giudizio della parte resistente.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 597 del 1973

    È menzionato nel motivo del ricorrente, ma la decisione ragiona sul corrispondente art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente si perfeziona con il deposito dell’atto difensivo secondo le forme previste dalla disciplina speciale, a prescindere dal contenuto sostanziale delle difese o da eventuali riferimenti a un diverso procedimento.
  • In tema di controllo automatizzato delle dichiarazioni, l’omissione dell’avviso bonario non determina invalidità della cartella quando la pretesa deriva dal mancato versamento di somme già dichiarate dal contribuente o dalla divergenza tra importi dichiarati e importi versati; la comunicazione preventiva è necessaria solo in presenza di errori dichiarativi o di incertezze rilevanti.
  • La notificazione della cartella esattoriale può essere eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata di notifica, essendo sufficiente l’attestazione dell’ufficiale postale e perfezionandosi la notifica con la ricezione da parte del destinatario.
  • Il vizio relativo alla modalità di notificazione, quand’anche non integri inesistenza ma mera nullità, è sanato se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, come accade quando il contribuente propone tempestivamente ricorso avverso la cartella.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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