Cassazione Civile, Ordinanza n. 27993/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzo/opponente)
La controversia
La controversia trae origine da un'opposizione di terzo proposta avverso due sentenze della Corte d'appello di Messina che avevano condannato il marito della ricorrente al rilascio di due immobili siti in Filicudi, in favore di altri soggetti. La ricorrente deduceva di essere comproprietaria dei beni, perché in comunione legale con il coniuge al momento dell'acquisto, e sosteneva inoltre che la decisione sfavorevole al marito si fondasse su una scrittura privata falsa; in subordine, affermava di avere acquistato la proprietà per usucapione. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione ritenendola infondata anche perché già coperta da giudicati anteriori e, inoltre, tardiva. In cassazione i ricorrenti hanno proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 2909 c.c., per avere attribuito efficacia di giudicato a una sentenza che riguardava beni diversi e a cui la ricorrente non aveva partecipato; (2) violazione dell'art. 404, comma 1, c.p.c., per avere dichiarato tardiva l'opposizione di terzo ordinaria; (3) violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., per non avere rimesso la causa al primo giudice; (4) omesso esame della dedotta falsità della scrittura privata dell'11 marzo 1971; (5) violazione delle regole sulle spese, per la compensazione effettuata nonostante la pretesa fondatezza delle ragioni degli opponenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo errato il richiamo al giudicato esterno perché la precedente sentenza riguardava immobili diversi da quelli in contestazione e perché la ricorrente, non essendo parte di quel giudizio, non era ad esso opponibile; ha inoltre ritenuto erronea la declaratoria di tardività dell'opposizione di terzo ordinaria, osservando che tale rimedio non è soggetto a un termine di decadenza ma soltanto al limite dell'estinzione del diritto del terzo pregiudicato. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri tre motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sulle spese. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
primo comma; secondo comma
L'opposizione di terzo ordinaria non è soggetta a un termine di tardività come quello valorizzato dal giudice di merito, ma incontra soltanto il limite dell'estinzione del diritto del terzo pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altre persone; distinta resta l'opposizione revocatoria di cui al secondo comma.
Il giudicato esterno opera solo se vi è identità oggettiva e soggettiva tra la precedente decisione e la controversia successiva; non può essere esteso a beni diversi né a chi non sia stato parte del precedente giudizio.
Il motivo relativo al litisconsorzio necessario è stato dichiarato assorbito, senza statuizione di merito.
Il motivo relativo alla rimessione al primo giudice è stato dichiarato assorbito, senza statuizione di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro invocato per i motivi di violazione di legge relativi a giudicato, opposizione di terzo, litisconsorzio e spese.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato il parametro invocato per il motivo di omesso esame del fatto decisivo relativo alla dedotta falsità del documento.
Massime di principio
- Il giudicato esterno è opponibile solo quando la precedente sentenza presenti identità oggettiva e soggettiva rispetto alla controversia successiva; se i beni controversi sono diversi o la parte attuale non ha partecipato al precedente giudizio, il giudicato non può essere automaticamente esteso.
- L'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, primo comma, c.p.c. non è soggetta a un termine di decadenza fondato sulla conoscenza della sentenza, ma può essere respinta solo se il diritto del terzo pregiudicato si sia ormai estinto.
- Quando il motivo accolto rende necessaria una nuova regolazione delle spese e la decisione di merito deve essere riesaminata, restano assorbite le censure ulteriori, compreso l'eventuale ricorso incidentale sulle spese.
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