Cassazione Civile, Ordinanza n. 27995/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Dopo circa due anni e mezzo dall'acquisto e con circa 150.000 chilometri percorsi, l'autovettura acquistata dal ricorrente subiva un grave guasto in autostrada. Esauriti i tentativi di composizione bonaria, egli conveniva in giudizio la distributrice e la concessionaria, deducendo vizi di costruzione e/o difetti negli interventi di manutenzione e domandando, in via principale, l'annullamento della vendita per vizio del consenso e, in subordine, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Le domande venivano rigettate in primo grado e la decisione era confermata in appello. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 116 c.c. per errata valutazione delle prove; 2) violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione inesistente, apparente o incomprensibile; 3) omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla motivazione sui risultati della consulenza tecnica d'ufficio e alle osservazioni del consulente di parte. Preliminarmente, una resistente eccepiva la tardività del ricorso perché la sentenza d'appello era stata notificata a uno dei difensori del ricorrente via PEC, mentre il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni. Il ricorrente sosteneva inoltre, in via subordinata, la nullità o inesistenza della notificazione della sentenza perché effettuata mediante semplice copia informatica in pdf priva di attestazione di conformità.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione: ha ritenuto che la notificazione della sentenza d'appello effettuata all'indirizzo PEC di uno dei due difensori del ricorrente fosse idonea a far decorrere il termine breve ex art. 325, comma 2, c.p.c., non essendo esclusa dall'elezione di domicilio presso l'altro difensore. Ha escluso che la mancanza di attestazione di conformità della copia notificata della sentenza determinasse inesistenza della notifica e ha comunque ritenuto sanata l'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo, perché il destinatario aveva ricevuto l'atto ed era in condizione di conoscerlo. Ha inoltre affermato che, essendo le domande rivolte contro due convenuti fondate su un unico fatto generatore, la tardività/inammissibilità nei confronti di uno si estendeva anche all'altro in un rapporto di litisconsorzio unitario o quasi necessario. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.c.
invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la censura è assorbita dall'inammissibilità.
art. 132 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per denunciare motivazione inesistente/apparente/incomprensibile; non esaminato nel merito per tardività.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; non esaminato nel merito per tardività.
art. 325, comma 2, c.p.c.
il termine breve di sessanta giorni dall notificazione della sentenza decorre dalla notificazione validamente eseguita al procuratore costituito.
art. 47 c.c.
l'elezione di domicilio speciale è funzionale a uno specifico affare e, di regola, non ha carattere esclusivo.
art. 16 Cost.
richiamato per distinguere il domicilio generale, espressione di libertà fondamentale, dal domicilio speciale, di funzione strumentale.
art. 2890 c.c.
menzionato come esempio di previsione legislativa che attribuisce carattere esclusivo alla notificazione in un domicilio determinato.
art. 141 c.p.c.
la notificazione presso il domiciliatario ha carattere generale di facilitazione e, fuori dei casi espressamente previsti, non è esclusiva.
art. 170, comma 1, c.p.c.
dopo la costituzione in giudizio, le notificazioni e comunicazioni si fanno al procuratore costituito, anche a uno qualunque dei più procuratori.
art. 170, comma 3, c.p.c.
richiamato come esempio di ipotesi eccezionale in cui la notificazione ha carattere esclusivo.
art. 330, comma 1, c.p.c.
richiamato come altra ipotesi eccezionale di notificazione esclusiva della sentenza.
art. 156, comma 3, c.p.c.
l'eventuale nullità della notificazione non può essere dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
distinto dalla fattispecie in esame; la giurisprudenza sull'improcedibilità per difetto di attestazione di conformità non è applicabile alla diversa questione della validità della notificazione della sentenza.
art. 384, comma 1, c.p.c.
consente alla Corte di enunciare il principio di diritto sulla notificazione presso il domiciliatario e sui rapporti con la notifica al diverso difensore.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002.
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio speciale, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge o concordate dalle parti, non è esclusiva e non impedisce la validità della notificazione presso altri recapiti riferibili al destinatario.
- Quando una parte è rappresentata da più difensori, la notificazione della sentenza o degli atti processuali a uno solo dei procuratori costituiti è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
- La notificazione della sentenza effettuata via PEC al difensore costituito è valida ai fini della decorrenza del termine breve, se eseguita secondo le regole processuali applicabili.
- La mancanza di attestazione di conformità della copia notificata della sentenza non comporta inesistenza della notificazione; l'eventuale nullità è sanata se l'atto raggiunge il suo scopo, ossia la conoscenza legale del destinatario.
- Nei giudizi promossi contro più convenuti fondati su un unico fatto generatore, l'inammissibilità o tardività dell'impugnazione nei confronti di uno può estendersi agli altri quando ricorre un litisconsorzio unitario o quasi necessario.
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