Cassazione Civile, Ordinanza n. 27992/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia originava da un giudizio di accertamento negativo della servitù di passaggio su una strada di proprietà della resistente. Il giudice di primo grado e la corte d'appello avevano escluso che il ricorrente fosse titolare di alcuna servitù sul fondo altrui, ritenendo che l'atto di compravendita richiamato dal ricorrente riguardasse un terreno diverso da quello oggetto di causa, che la proprietà del fondo fosse provata dalla documentazione catastale e che alcune prove richieste in primo grado fossero irrilevanti o inammissibili. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi, tutti con richiamo promiscuo ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c. e a norme civili, processuali e costituzionali: ha contestato il riconoscimento della proprietà del fondo in capo alla resistente; ha dedotto la mancata prova della proprietà da parte dell'attrice originaria e, correlativamente, la prova del proprio diritto di passaggio mediante rogito; ha censurato il mancato esame di prove testimoniali; ha contestato la declaratoria di inammissibilità del giuramento decisorio e la qualificazione della notificazione dell'appello al terzo chiamato; infine ha lamentato la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero costruiti in modo promiscuo, con sovrapposizione di censure eterogenee ex art. 360, nn. 3, 4 e 5, senza specifica illustrazione della violazione di legge, della nullità dedotta o del fatto decisivo asseritamente omesso. Ha inoltre osservato che i primi tre motivi tendevano a sollecitare un riesame del merito, precluso in sede di legittimità; che la censura sul giuramento decisorio era inammissibile per mancata riproduzione del relativo capitolo; che la doglianza sulla notificazione al terzo non colpiva la ratio decidendi, poiché la corte territoriale aveva comunque ritenuto superflua la rinnovazione della notifica; e che la censura sulla mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio era apodittica e non indicava quali elementi decisivi sarebbero emersi da quel fascicolo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
i motivi di ricorso non possono cumulare in modo promiscuo vizi di violazione di legge, nullità e omesso esame senza una chiara e separata esposizione delle censure
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa servitù e del contenzioso sui confini/proprietà, ma senza specifica e ammissibile deduzione
richiamato dal ricorrente, ma non oggetto di una censura specifica idonea a superare l'inammissibilità
richiamato dal ricorrente, ma non illustrato in modo specifico
richiamato dal ricorrente in relazione alla servitù, senza specifica dimostrazione della violazione
richiamato per contestare l'onere probatorio sulla proprietà e sulla servitù, ma senza una critica ammissibile alla decisione impugnata
richiamato dal ricorrente, ma senza indicare una concreta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato dal ricorrente, ma senza specificare l'errore di applicazione della norma
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente senza autonoma e specifica argomentazione rilevante ai fini dell'ammissibilità
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa una censura specifica idonea a fondare il ricorso
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio, ma la Corte afferma che tale omissione non integra di per sé un vizio del procedimento o della sentenza
l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non è condizione essenziale di validità del giudizio d'appello; la sua omissione rileva solo se la parte indichi elementi decisivi non altrimenti reperibili
nel caso del chiamato in garanzia pretermesso non vi è necessità di integrazione del contraddittorio ai sensi della norma, secondo il precedente richiamato
richiamato nel precedente giurisprudenziale riportato dalla Corte per distinguere la causa principale da quella di garanzia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo violazioni di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi senza consentire di distinguere chiaramente le singole doglianze.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione del merito, delle prove o della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
- La censura relativa al mancato esame di prove o alla mancata ammissione di un mezzo istruttorio deve essere specifica e deve riprodurre o indicare con precisione il contenuto dell'atto o del capitolo di prova di cui si lamenta il mancato scrutinio.
- La doglianza contro la declaratoria di inammissibilità o irrilevanza di una questione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.
- La mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado in appello non determina automaticamente nullità del giudizio o della sentenza, occorrendo la specifica indicazione di elementi decisivi che il giudice avrebbe potuto trarre da quel fascicolo e che non risultano altrimenti acquisiti.
- Nel rapporto tra causa principale e garanzia propria, la posizione del chiamato in garanzia non comporta necessariamente un'inscindibilità tale da imporre in ogni caso l'integrazione del contraddittorio in appello.
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