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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27991/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attori)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di rivendicazione proposta da alcuni coeredi/comproprietari per ottenere l'accertamento della proprietà di due terreni siti in Arbus. Gli attori sostenevano la propria titolarità in base a una dichiarazione di successione dei genitori e a un atto di acquisto; i convenuti resistevano eccependo, per un terreno, il difetto di legittimazione passiva e, per l'altro, l'intervenuta usucapione ventennale. Il primo giudice aveva accolto la rivendica e rigettato l'usucapione; la Corte d'appello aveva invece riformato in parte la decisione, ritenendo non adeguatamente provata la proprietà degli attori sul terreno indicato e, quanto all'usucapione, aveva comunque escluso che i convenuti avessero provato i relativi presupposti, affermando inoltre che il mero uso del fondo per legnatico e pascolo non fosse sufficiente. In Cassazione entrambi i convenuti hanno proposto ricorsi identici con quattro motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto a un mappale; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere considerato che i fatti allegati dagli attori erano contestati e non provati; 3) nullità per ultrapetizione/violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello deciso su questioni asseritamente assorbite; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere posto a carico dei convenuti l'onere di provare l'usucapione, qualificata dai ricorrenti come mera eccezione e non come domanda riconvenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato, quanto ai primi due motivi, che la Corte d'appello aveva accolto l'appello dei convenuti e rigettato integralmente la domanda di rivendica degli attori, sicché mancava l'interesse ad impugnare capi di sentenza in cui i ricorrenti erano vittoriosi. Quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto infondato/inammissibile perché la sentenza impugnata mostrava che la questione dell'usucapione era stata effettivamente devoluta in appello. Quanto al quarto motivo, la Corte ha affermato che anche le eccezioni sono soggette all'onere probatorio: chi eccepisce l'usucapione deve dimostrarne i presupposti, e il giudice di merito aveva accertato, con valutazione di fatto non censurabile nei limiti dedotti, la mancanza di prova. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché le altre parti erano intimate. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    Norma richiamata come base dell'azione di rivendicazione esercitata dagli attori; la Corte la menziona solo per inquadrare la domanda, senza enunciare principi nuovi sulla rivendica.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova grava su chi fa valere il diritto o eccepisce il fatto impeditivo, modificativo o estintivo: in tema di usucapione, spetta a chi la invoca dimostrarne i presupposti, anche quando la deduzione abbia funzione di eccezione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando la questione risulti comunque esaminata o quando la parte non abbia interesse a censurare un capo deciso a suo favore.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla contestazione dei fatti, ma la Corte non accoglie la doglianza perché la decisione di merito si fonda su un apprezzamento probatorio.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire e ad impugnare richiede una soccombenza attuale sul capo censurato; se la parte è già vittoriosa su quel punto, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 335 c.p.c.

    È applicato per la trattazione congiunta dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per la dedotta violazione di legge in tema di riparto dell'onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per la dedotta nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia e ultrapetizione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per l'omesso esame di un fatto decisivo; la censura è però dichiarata inammissibile nel quadro della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'interesse ad impugnare esiste solo se il ricorrente è rimasto soccombente sul capo censurato; non è ammissibile il ricorso contro una statuizione già favorevole alla parte.
  • L'usucapione, anche quando dedotta per paralizzare la domanda avversaria, resta un fatto costitutivo della pretesa di acquisto e deve essere provata da chi la invoca.
  • L'eccezione di omessa pronuncia è infondata se il giudice di merito ha comunque esaminato la questione sollevata, anche implicitamente o nel contesto della motivazione complessiva.
  • La contestazione dei fatti ex art. 115 c.p.c. non esonera la parte dall'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa o eccezione.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la mancanza di prova dei presupposti dell'usucapione, la censura in cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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