Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27990/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attori)

La controversia

La lite nasce da una domanda di usucapione avente ad oggetto due porzioni di terreno: una annessa a una particella di cui era indicata la proprietà del resistente, l'altra corrispondente a una particella risultante in parte intestata a due soggetti e in parte a un terzo deceduto senza eredi individuati. Il tribunale aveva rigettato la domanda di usucapione per difetto di prova sia sull'esatta individuazione e delimitazione delle aree, sia sulla regolare integrazione del contraddittorio quanto alla porzione intestata al defunto, e aveva rigettato anche la riconvenzionale di rivendica. La corte d'appello, invece, ha accolto l'appello incidentale del convenuto, ordinando il rilascio della porzione di terreno occupata dall'edificio, previa demolizione, e ha ribadito il difetto di integrità del contraddittorio per mancata citazione dello Stato quale chiamato all'eredità in assenza di successibili del comproprietario deceduto; ha inoltre ritenuto non provata con sufficiente precisione l'estensione dell'altra porzione e ha escluso l'usucapione per difetto del requisito temporale. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e nullità per avere la corte ritenuto indeterminato il bene e per non avere disposto consulenza tecnica d'ufficio; 2) violazione delle norme sul contraddittorio e sulla motivazione, sostenendo che l'eccezione di mancata integrazione fosse de iure tertii e che il difetto di contraddittorio non potesse essere rilevato in quel modo; 3) violazione delle norme sull'usucapione e sulla prova testimoniale, lamentando il mancato ingresso della prova orale sul possesso uti dominus; 4) violazione delle norme sulla rivendica e sulle presunzioni, assumendo che l'attore in rivendica debba offrire prova certa e rigorosa della proprietà e che l'atto di acquisto e le visure catastali non bastino. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i primi tre motivi e ha accolto il quarto, affermando che, nel giudizio di rivendicazione, il rivendicante deve provare in modo rigoroso il proprio diritto di proprietà, risalendo fino a un acquisto a titolo originario o dimostrando l'usucapione propria o dei danti causa; il semplice titolo derivativo, anche corroborato da elementi catastali, non è di per sé sufficiente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

Il quarto motivo è stato accolto perché la corte territoriale non si è conformata al principio, in tema di rivendica, secondo cui l'attore deve dare prova certa del proprio diritto di proprietà e non può limitarsi a un titolo derivativo con riscontri catastali. Sono stati rigettati i primi tre motivi: il primo per inammissibilità nella parte relativa al vizio motivazionale e per discrezionalità del giudice nella mancata ctu; il secondo perché la questione del contraddittorio necessario era rilevabile d'ufficio e, nel merito, infondata; il terzo per inammissibilità, essendo stata censurata la mancata ammissione della prova testimoniale senza riportarne i capitoli. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 586 c.c.

    richiamato per affermare la necessità di evocare lo Stato quale chiamato all'eredità in mancanza di successibili del de cuius

  • art. 1159 c.c.

    richiamato dalla corte di merito per escludere, in radice, la sussistenza del requisito temporale utile all'usucapione

  • art. 1158 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di usucapione del bene contestato

  • art. 948 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso e nella motivazione per il principio probatorio dell'azione di rivendicazione

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati in relazione all'uso delle presunzioni nella prova della proprietà e del possesso

  • artt. 112, 163, 164 e 191 c.p.c.

    invocati nel primo motivo per censurare la decisione sulla determinazione del bene e sul diniego di consulenza tecnica d'ufficio

  • artt. 100 e 101 c.p.c.

    invocati nel secondo motivo in relazione al contraddittorio e alla dedotta eccezione de iure tertii

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce l'inammissibilità delle censure di vizio motivazionale non più deducibili nei termini prospettati

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile la censura sulla prova testimoniale non specificamente riportata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel principio sul rigoroso onere probatorio dell'attore in rivendica

Massime di principio

  • Nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare in modo rigoroso la propria proprietà: non basta un titolo di acquisto derivativo, neppure se corroborato da dati catastali, occorrendo risalire a un acquisto a titolo originario oppure dimostrare il possesso utile all'usucapione del bene da parte propria o dei danti causa.
  • La deduzione dell'usucapione da parte del convenuto in rivendica non attenua di per sé l'onere probatorio gravante sul rivendicante; l'attenuazione opera solo se il convenuto riconosce o non contesta specificamente la precedente appartenenza del bene al rivendicante o ai suoi autori all'epoca di inizio del possesso.
  • Nelle controversie volte ad accertare l'usucapione di un bene in comproprietà è necessaria la partecipazione di tutti i comproprietari e, se uno di essi è deceduto senza successibili individuati, può essere necessario evocare lo Stato quale chiamato all'eredità.
  • Il difetto di integrità del contraddittorio nelle ipotesi di litisconsorzio necessario è rilevabile anche d'ufficio dal giudice; la parte che lo deduce deve comunque indicare i litisconsorti pretermessi e le ragioni della necessità dell'integrazione.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo di valutazione rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può motivare il diniego anche implicitamente nel contesto complessivo della decisione.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o che deducano vizi motivazionali non più proponibili nei limiti consentiti dal vigente art. 360 c.p.c.; inoltre, la censura relativa alla prova testimoniale richiede la specifica indicazione dei capitoli di prova non ammessi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.