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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27989/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

Due comproprietarie di un appartamento in condominio proposero opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di contributi relativi a lavori di manutenzione straordinaria. Sostenevano, in sintesi, che la somma non fosse dovuta perché l'immobile era originariamente intestato anche a un altro soggetto della cui eredità non avevano accettato, e perché l'importo era legato a lavori eseguiti da un'impresa che avrebbero provocato gravi danni da infiltrazioni al loro appartamento. Il tribunale rigettò l'opposizione; la corte d'appello confermò, affermando la solidarietà tra comproprietari per gli oneri condominiali e ritenendo che la domanda risarcitoria dovesse essere proposta contro l'appaltatore e non contro il condominio. In cassazione furono proposti cinque motivi: 1) omesso deposito del fascicolo di parte appellata e violazione del contraddittorio; 2) omessa ammissione di prove e omesso esame di fatto decisivo; 3) nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di delibera previa di approvazione del rendiconto e del riparto; 4) violazione delle norme sulla rinuncia all'eredità e sullo scioglimento della comunione, contestando la solidarietà tra comproprietari; 5) erronea applicazione delle norme sulla responsabilità civile, sostenendo la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per i danni da infiltrazioni e la necessità di ulteriori prove sulla responsabilità del condominio in solido con l'appaltatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il terzo e il quarto motivo, ha accolto il quinto motivo, dichiarando assorbiti il primo e il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, affinché riesamini la domanda risarcitoria applicando i principi sulla responsabilità del custode/committente e sul riparto dell'onere della prova. La Corte ha invece confermato il principio della solidarietà dei comproprietari nei confronti del condominio per i contributi condominiali e ha escluso che l'opponente potesse limitarsi a eccepire l'annullabilità della delibera senza proporre tempestiva domanda di annullamento. Il giudizio di legittimità si è quindi concluso con accoglimento parziale del ricorso e rinvio.

Norme richiamate

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti per dedurre un vizio del giudizio di appello per omesso deposito del fascicolo di parte appellata e violazione del contraddittorio; motivo poi assorbito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti in relazione all'onere della prova e all'omessa ammissione dei mezzi istruttori; motivo poi assorbito

  • art. 63 disp. att. c.p.c.

    richiamato per contestare l'emissione del decreto ingiuntivo in materia condominiale in assenza di presupposti, deducendo la mancanza di delibera di approvazione del rendiconto e del piano di riparto

  • art. 460 c.c.

    invocato dalle ricorrenti per sostenere che la rinuncia all'eredità comporti la perdita dei poteri del chiamato e l'inesistenza di obblighi successori

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla Corte quale possibile base della corresponsabilità del committente in caso di specifica violazione di regole di cautela o di culpa in eligendo

  • art. 2051 c.c.

    ritenuto applicabile al condominio quale custode dei beni comuni, anche in presenza di appalto, ove permanga la disponibilità del bene e non sia totalmente trasferito il potere di fatto all'appaltatore

  • art. 1137 c.c.

    considerato dalla Corte come norma che pone la regola generale dell'annullabilità delle deliberazioni assembleari condominiali, con nullità solo residuale

  • art. 1135 c.c.

    richiamato per delimitare le attribuzioni dell'assemblea, rispetto alle quali la deliberazione che modifichi in via generale i criteri di riparto delle spese esula dalle competenze assembleari

  • L. n. 220 del 2012, art. 15

    richiamata quale modifica dell'art. 1137 c.c. nel sistema delle impugnazioni delle delibere condominiali

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro dei vizi denunciati in cassazione

  • art. 1294 c.c.

    invocato quale base del principio di presunzione di solidarietà tra più debitori, applicato ai comproprietari dell'unità immobiliare verso il condominio

  • art. 113, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per affermare che anche il giudice di pace, decidendo secondo equità, deve rispettare i principi informatori della materia, tra cui la solidarietà dei comproprietari

  • art. 2051 c.c.

    la Corte ribadisce che il condominio, quale custode delle cose comuni, risponde dei danni arrecati alla proprietà esclusiva dei condomini, salvo prova liberatoria

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il giudice può sindacare la nullità della delibera posta a fondamento del decreto; l'annullabilità, invece, può essere fatta valere solo con apposita domanda di annullamento proposta in via d'azione e nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., non essendo sufficiente una mera eccezione.
  • I comproprietari di una unità immobiliare in condominio rispondono in via solidale verso il condominio per gli oneri condominiali; la solidarietà discende sia dalla natura unitaria dell'obbligazione di contribuzione sia dalla presunzione generale di cui all'art. 1294 c.c., senza che rilevi l'origine diversa dei titoli di acquisto delle quote.
  • La responsabilità dell'appaltatore per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera è di regola esclusiva, ma il committente può concorrere a risponderne quando abbia violato regole di cautela, abbia scelto un'impresa assolutamente inidonea o l'appaltatore abbia agito come mero nudus minister.
  • In tema di lavori su beni comuni condominiali, il condominio può restare responsabile ex art. 2051 c.c. come custode del bene se non vi sia stato un totale trasferimento del potere di fatto all'appaltatore e se il bene, per la sua funzione, permanga nella disponibilità sostanziale del condominio; il giudice di merito deve verificare anche il relativo riparto dell'onere della prova liberatoria.
  • Per escludere la responsabilità del condominio non è sufficiente richiamare la sola delibera assembleare di affidamento dei lavori all'impresa, occorrendo accertare concretamente la custodia del bene, l'eventuale permanenza di poteri di vigilanza e le condizioni per l'esonero da responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioniOpposizioni esecutiveResponsabilità del custode
RamiCondominioProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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