Cassazione Civile, Ordinanza n. 30804/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia riguarda due giudizi riuniti aventi ad oggetto il rimborso di un credito IRPEG relativo all’anno d’imposta 1999, maturato in relazione a crediti d’imposta sui dividendi indicati dalla fondazione in dichiarazione. In un giudizio si discuteva del diniego tacito di rimborso; nell’altro del diniego espresso comunicato dall’ufficio, ritenuto tardivo dalla contribuente. L’Agenzia delle entrate ha impugnato le sentenze della Commissione tributaria regionale che avevano confermato il diritto al rimborso. Con il primo gruppo di motivi ha dedotto l’erroneità della ritenuta ammissibilità del ricorso avverso un diniego tacito nonostante l’esistenza di un provvedimento espresso di rigetto, e la mancata riunione dei giudizi. Con il nucleo centrale dei motivi ha contestato la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto consolidato il credito solo perché esposto in dichiarazione e non tempestivamente contestato con controlli ex artt. 36-bis e 43 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’Amministrazione può comunque negare il rimborso anche dopo la scadenza dei termini di accertamento. Infine ha censurato la statuizione che aveva escluso l’operatività del divieto di rimborso del credito d’imposta sui dividendi previsto dall’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 153/1999, sostenendo che, ove la fondazione abbia fruito o possa fruire del regime agevolato, il rimborso è comunque precluso.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi, ha respinto i motivi relativi alla dedotta inammissibilità del ricorso per diniego tacito e alla litispendenza/riunione, ma ha accolto i motivi sostanziali sull’an e sul divieto di rimborso. Ha quindi cassato entrambe le sentenze impugnate e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto in dichiarazione anche se sono scaduti i termini per l’accertamento e che il controllo formale ex art. 36-bis non equivale a riconoscimento implicito del credito; ha inoltre ritenuto operante, in linea di principio, il divieto di rimborso di cui all’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 153/1999, salvo il necessario accertamento in fatto dell’effettiva fruizione delle agevolazioni rilevanti.
Norme richiamate
art. 19, lett. g), d.lgs. n. 546/1992
provvedimento espresso di diniego impugnabile
La Corte richiama la norma nel contesto dell’impugnazione del diniego di rimborso, senza ravvisare inammissibilità della tutela proposta avverso il diniego espresso.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale parametro processuale nel primo motivo di ricorso sull’impugnazione dell’atto di diniego.
La contemporanea pendenza di più giudizi davanti allo stesso ufficio giudiziario può giustificare la riunione, ma la mancata riunione non determina invalidità degli atti o delle decisioni.
Richiamato in tema di simultanea pendenza e riunione dei giudizi.
Indicato quale disposizione sul rimborso d’imposta nella disciplina applicabile alla richiesta della contribuente.
I termini di accertamento non impediscono all’Amministrazione di contestare il credito esposto in dichiarazione ai fini del rimborso.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Il controllo automatizzato non equivale a riconoscimento implicito del credito e non preclude successive contestazioni sul rimborso.
art. 12, comma 6, d.lgs. n. 153/1999
non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito d'imposta sui dividendi percepiti dalle fondazioni
Il divieto di rimborso opera per evitare la sovrapposizione del beneficio con il regime agevolato delle fondazioni; per negare il rimborso occorre verificare l’effettiva fruizione/operatività delle agevolazioni previste.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 153/1999
Richiamato per evidenziare il collegamento sistematico con il comma 6 nella disciplina fiscale delle fondazioni bancarie.
Affermato il principio di autonomia di ciascun periodo d’imposta, che in via generale impedisce che il giudicato su un anno valga per anni diversi, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per errori processuali/inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di rimborso di imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare la spettanza del credito esposto in dichiarazione anche quando siano decorsi i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica, perché tali termini operano rispetto alla pretesa impositiva e non impediscono di opporsi a una richiesta di esborso.
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, se svolto senza rilievi, non integra di per sé un riconoscimento implicito del credito esposto in dichiarazione e non fa decorrere un nuovo termine di prescrizione del credito.
- Il contribuente che abbia indicato in dichiarazione un credito d’imposta non ottiene per ciò solo un diritto al rimborso consolidato e incontestabile; il credito resta soggetto alle contestazioni dell’ufficio sulla sua spettanza sostanziale.
- Nel processo tributario, la contemporanea pendenza di due giudizi davanti allo stesso ufficio giudiziario può essere risolta con riunione, ma la mancata riunione non comporta di regola invalidità degli atti o delle decisioni adottate nei singoli procedimenti.
- Il giudicato relativo a un determinato periodo d’imposta non si estende automaticamente ad annualità diverse, per il principio di autonomia dei periodi d’imposta, salvo ipotesi di elementi permanenti o di imposta unica frazionata.
- Nella disciplina fiscale delle fondazioni bancarie, il divieto di rimborso o riporto a nuovo del credito d’imposta sui dividendi opera in connessione sistematica con il regime agevolato di cui al medesimo art. 12: per negare il rimborso occorre verificare se la fondazione abbia effettivamente fruito o potuto fruire delle agevolazioni previste.
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