DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. 153
Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto che disciplina le fondazioni nate dai conferimenti dell'azienda bancaria: definisce natura e scopi, limiti all'attività imprenditoriale, organi, conflitti di interesse e regole di governance; norme su partecipazioni di controllo, diversificazione del patrimonio e operazioni di scorporo/cessione (assegnazioni, apporto a fondi immobiliari, permute). Prevede vigilanza ministeriale/Autorità, poteri commissariali e regime fiscale agevolato con termini transitori (soprattutto disposizioni e benefici collegati al trasferimento delle azioni entro il 31/12/2005).
Disciplina delle fondazioni bancarie (governance, patrimonio e fiscalità)
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