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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23257/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, operata dalla Cassa sulle rate della pensione di vecchiaia anticipata di un iscritto, di un contributo di solidarietà previsto dall'art. 22 del regolamento previdenziale della Cassa e da successive delibere. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo tale prelievo e aveva riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, limitatamente però ai ratei non coperti da prescrizione decennale. La Cassa ricorre per cassazione con tre motivi: con i primi due contesta la dichiarazione di illegittimità del contributo di solidarietà, sostenendo che il potere di autonomia normativa riconosciuto alle Casse privatizzate, insieme alle disposizioni legislative richiamate (tra cui le norme sul riequilibrio finanziario e sul pro rata), legittimerebbe la misura; con il terzo motivo sostiene che la domanda di restituzione sarebbe soggetta a prescrizione quinquennale e non decennale, invocando le norme speciali in materia di prescrizione dei ratei pensionistici e delle relative differenze.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Conferma che la Cassa non aveva il potere di introdurre, con fonte regolamentare, un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate e in pagamento, poiché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge e non di un mero criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Conferma inoltre che, quando si controverte sull'ammontare dovuto della pensione in conseguenza di trattenute illegittime, la pretesa restitutoria dell'assicurato è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale dei ratei già liquidati e liquidi/esigibili. Non vengono poste spese in favore dell'intimato, che non ha svolto difese, ma la ricorrente è condannata a versare € 2.000 alla Cassa delle Ammende per la definizione conforme alla proposta accelerata non accettata.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    Attribuisce alle Casse privatizzate autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma entro limiti legali e senza consentire l'introduzione di prelievi patrimoniali non previsti dalla legge.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    È la fonte regolamentare che aveva introdotto il contributo di solidarietà; la Corte la ritiene incapace di legittimare un prelievo su pensioni già determinate e in pagamento.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    Norma imperativa che consente alle Casse di adottare solo provvedimenti che incidano sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del pro rata; non legittima contributi di solidarietà su pensioni già liquidate.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    La modifica della disciplina del pro rata non è idonea a fondare il potere della Cassa di imporre una prestazione patrimoniale ai pensionati.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    La norma di sanatoria/interpretazione non si applica a prelievi come il contributo di solidarietà, perché presuppone atti finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine e comunque non copre misure estranee ai criteri di determinazione della pensione.

  • art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    È richiamato come conferma che il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e, come tale, è soggetto a riserva di legge.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione, ma la Corte esclude il profilo di illegittimità costituzionale perché la disciplina applicabile è diversa da quella invocata.

  • art. 23 Cost.

    Il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, dunque introduttibile solo con legge.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia previdenziale; non vale a superare i limiti legali all'autonomia regolamentare.

  • art. 2946 c.c.

    La domanda di ripetizione/riliquidazione delle somme trattenute illegittimamente è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    La prescrizione quinquennale dei ratei periodici opera solo per crediti liquidi ed esigibili; non per differenze pensionistiche controverse o somme trattenute illegittimamente.

  • art. 129 R.D.L. n. 1827/1935

    Anche questa disposizione richiede che il credito sia liquidato, esigibile e 'pagabile'; non si applica alla contestazione dell'ammontare della pensione per effetto di trattenute illegittime.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    La prescrizione quinquennale dei ratei arretrati e delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni non si applica perché il caso non è una riliquidazione pensionistica, ma una pretesa restitutoria per indebita trattenuta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata consente l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per il procedimento accelerato.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    È applicato, in combinato con l'art. 380-bis c.p.c., per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo finale in tema di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le Casse previdenziali privatizzate, pur dotate di autonomia regolamentare, possono adottare solo provvedimenti espressamente consentiti dalla legge e incidenti sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non possono introdurre, con fonte regolamentare, prelievi patrimoniali su pensioni già liquidate e in pagamento.
  • Un contributo di solidarietà applicato ai trattamenti pensionistici già determinati non costituisce un criterio di calcolo della pensione, ma una prestazione patrimoniale imposta; pertanto la sua introduzione è riservata alla legge per effetto della riserva di cui all'art. 23 Cost.
  • Le disposizioni che consentono variazioni di aliquote, coefficienti di rendimento o altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico non possono essere estese a misure che operano come trattenute dirette sui ratei già maturati e liquidati.
  • La disciplina del pro rata e le norme di salvezza degli atti adottati dalle Casse non sanano prelievi che restano estranei al potere regolamentare dell'ente e alla determinazione del trattamento pensionistico.
  • In tema di previdenza, la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido, esigibile e pagabile; quando è contestata la debenza dell'importo per effetto di una trattenuta illegittima, la pretesa restitutoria o di riliquidazione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
  • La differenza tra quanto effettivamente corrisposto e quanto sarebbe spettato senza il prelievo illegittimo non coincide con un semplice rateo arretrato di pensione e non è riconducibile alla disciplina della riliquidazione periodica dei trattamenti pensionistici.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiPensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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