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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23261/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda trattenute operate su un trattamento pensionistico da una cassa di previdenza privatizzata a titolo di "contributo di solidarietà" previsto da una norma regolamentare interna della Cassa. Il pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado la dichiarazione di illegittimità delle trattenute, con condanna alla restituzione delle somme prelevate nei limiti della prescrizione. La Corte d'appello, in parziale riforma, aveva però limitato la restituzione alla differenza tra le trattenute effettuate e l'1% del trattamento pensionistico previsto dall'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 per gli anni 2012-2013. La Cassa ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo sosteneva la legittimità del contributo di solidarietà e la possibilità per la Cassa, alla luce delle norme sull'autonomia degli enti previdenziali privatizzati e delle delibere/regolamenti interni, di incidere sulle pensioni già in godimento; con il secondo contestava il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale, invocando la disciplina dei ratei pensionistici e delle riliquidazioni. Il controricorrente resisteva chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ribadito che le casse previdenziali privatizzate, pur dotate di autonomia regolamentare, non possono introdurre con propri atti un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati e attribuiti, perché tale prelievo non rientra nei provvedimenti consentiti dall'art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 né nei criteri di determinazione del trattamento pensionistico di cui all'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, ed è invece una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ex art. 23 Cost. Ha inoltre confermato che, quando si controverta sull'ammontare effettivamente dovuto della pensione per effetto di trattenute illegittime, la pretesa restitutoria o di riliquidazione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale dei ratei già liquidati e pagabili. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della Cassa alle spese e alle ulteriori somme previste per il rigetto in sede di definizione accelerata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • d.lgs. n. 509/1994, artt. 1 e 2

    le casse privatizzate conservano autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma nei limiti della natura pubblica dell'attività svolta e dei provvedimenti tipizzati consentiti dal decreto.

  • L. n. 335/1995, art. 3, comma 12

    costituisce norma imperativa che consente solo interventi sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del pro rata; non legittima un contributo di solidarietà su pensioni già in essere.

  • L. n. 296/2006, art. 1, comma 763

    richiamata come modifica del sistema del pro rata; la Corte esclude che estenda alle casse il potere di imporre prestazioni patrimoniali ai pensionati.

  • L. n. 147/2013, art. 1, comma 488

    la norma di interpretazione autentica viene letta come riferita ad atti finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine e, comunque, non idonea a legittimare il contributo di solidarietà in esame.

  • d.l. n. 201/2011, art. 24, comma 24, lett. b)

    richiamato come esempio di contributo di solidarietà previsto direttamente dalla legge; conferma che un prelievo di questo tipo richiede una base legale e non regolamentare.

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    l'art. 23 Cost. è richiamato per affermare la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte; l'art. 3 Cost. è evocato sulla prescrizione, ma la Corte ne esclude la violazione.

  • artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della Cassa

    invocati dalla ricorrente a sostegno della propria autonomia regolamentare, ma ritenuti insufficienti a fondare il contributo di solidarietà.

  • delibere n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017

    atti regolamentari interni richiamati per giustificare il prelievo, ma giudicati non idonei a derogare alla legge.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con DM 14 luglio 2004

    la disposizione regolamentare istitutiva del contributo di solidarietà è ritenuta illegittima perché introduce un prelievo non consentito ai regolamenti della Cassa.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma non valorizzato dalla Corte nella decisione.

  • art. 19, comma 3, L. n. 21/1986

    norma invocata per la prescrizione quinquennale, senza accoglimento della tesi della ricorrente.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale dei ratei si applica solo ai crediti liquidi ed esigibili e pagabili; non alle differenze controverse su pensioni indebitamente decurtate.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di interruzione della prescrizione, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 2946 c.c.

    la Corte conferma che la domanda di restituzione/riliquidazione delle somme trattenute illegittimamente è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    non applicabile alla fattispecie, perché riguarda ratei arretrati e riliquidazioni di trattamenti pensionistici, non un credito restitutorio da trattenute illegittime.

  • art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    la definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Le casse previdenziali privatizzate, pur dotate di autonomia regolamentare, possono incidere sui trattamenti pensionistici solo nei limiti dei poteri tipizzati dalla legge; non possono introdurre con regolamenti interni prestazioni patrimoniali imposte sui trattamenti già liquidati, perché tali prelievi richiedono una base legislativa ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • Il riferimento al principio del pro rata e ai poteri di riequilibrio finanziario degli enti previdenziali privatizzati consente interventi sui criteri di calcolo della prestazione, non l'imposizione di trattenute autonome su pensioni già determinate.
  • Quando si contesti l'illegittima decurtazione di ratei pensionistici mediante un prelievo non dovuto, il credito alla restituzione della differenza non coincide con il singolo rateo pensionistico già liquidato e pagabile; pertanto si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale propria dei ratei arretrati liquidi ed esigibili.
  • L'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 opera per ratei arretrati e riliquidazioni di trattamenti pensionistici, non per azioni restitutorie fondate sull'indebita applicazione di un prelievo patrimoniale illegittimo.
  • Un contributo di solidarietà sui trattamenti previdenziali, per sua natura, costituisce una prestazione patrimoniale imposta e non un mero criterio tecnico di determinazione della pensione; se previsto solo da fonte regolamentare interna e non da legge, è illegittimo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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