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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23266/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia origina da due giudizi promossi dal pensionato contro la Cassa previdenziale di categoria. Nel primo giudizio il Tribunale aveva dichiarato illegittime le trattenute operate sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà e aveva condannato la Cassa alla restituzione di quanto prelevato, nei limiti della prescrizione decennale. Nel secondo giudizio il Tribunale aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione assumendo, quale base pensionabile, la media dei redditi degli ultimi 15 anni di contribuzione anteriori al 2003, anziché i 18 anni applicati dalla Cassa. La Corte d’appello, decidendo sugli appelli della Cassa, aveva in parte riformato le decisioni: aveva ritenuto legittimo il prelievo per il biennio 2012-2013 nella misura dell’1% ai sensi dell’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 e aveva stabilito che la prescrizione decennale era interrotta dalla notifica del ricorso e non dal suo deposito. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme che disciplinano autonomia e potere regolamentare delle casse privatizzate, nonché dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, per sostenere la legittimità del contributo di solidarietà introdotto dal regolamento della Cassa; (2) violazione delle norme sul principio del pro rata e sulla validità delle delibere/regolamenti della Cassa per contestare l’inapplicabilità del regolamento alle pensioni liquidate prima del 2007; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, per sostenere che l’azione di ripetizione/riliquidazione fosse soggetta a prescrizione quinquennale e non decennale. Il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che la Cassa non aveva potere di introdurre, con regolamento, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, poiché tale prelievo costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge e non un mero criterio di determinazione della pensione. Ha inoltre ribadito che, per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007, continua ad applicarsi il regime originario dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, senza efficacia sanante retroattiva delle successive modifiche invocate dalla Cassa. Infine, ha confermato che, quando è controverso l’ammontare della pensione o si chiede la restituzione di trattenute indebitamente operate, non opera la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici già liquidati e pagabili, ma la prescrizione ordinaria decennale. La Cassa è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, essendo stata definita la controversia in conformità alla proposta non accettata, è stata altresì condannata al pagamento di una somma in favore del resistente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale di deduzione dei vizi di violazione di legge nei tre motivi di ricorso.

  • d.lgs. n. 509/1994, artt. 1 e 2

    Riconoscono alle casse privatizzate autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma entro i limiti stabiliti dalla legge e della natura pubblica dell’attività svolta.

  • L. n. 335/1995, art. 3, comma 12

    Costituisce il parametro legale della disciplina previdenziale delle casse privatizzate; nella formulazione originaria imponeva il rispetto del principio del pro rata ed è norma imperativa inderogabile dall’autonomia regolamentare delle casse.

  • L. n. 296/2006, art. 1, comma 763

    Ha riformulato il regime del pro rata per il futuro, rendendolo meno rigido, ma non ha reso legittime retroattivamente le delibere/regolamenti anteriori incompatibili con la disciplina vigente al tempo della loro adozione.

  • L. n. 147/2013, art. 1, comma 488

    Ha natura interpretativa nei limiti chiariti dalla Corte: salva gli atti approvati prima del 2006 solo se finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine e non legittima un contributo di solidarietà introdotto per via regolamentare in assenza di base legale.

  • d.l. n. 201/2011, art. 24, comma 24, lett. b), conv. in L. n. 214/2011

    Conferma che il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e può essere introdotto solo dal legislatore; non costituisce fonte del potere regolamentare della Cassa di istituirne uno proprio.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, ma la Corte rigetta il motivo aderendo al consolidato orientamento di legittimità.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazioni costituzionali nella disciplina applicata.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione sia al contributo di solidarietà sia alla prescrizione; la Corte esclude la violazione del principio di eguaglianza.

  • art. 23 Cost.

    Il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, soggetta a riserva di legge.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente sul secondo motivo; la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 32 dello Statuto della Cassa

    Richiamato dalla ricorrente come base regolamentare interna; non può fondare un prelievo patrimoniale sui pensionati in assenza di legge.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    È la fonte regolamentare interna con cui era stato introdotto il contributo di solidarietà; la Corte la considera eccedente i poteri della Cassa.

  • art. 10, comma 8, del Regolamento di disciplina del Regime previdenziale

    È richiamato nel secondo motivo; la Corte conferma l’orientamento secondo cui non consente di derogare alla disciplina legale applicabile ai trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiede che i ratei siano liquidati e pagabili; non si applica quando è controverso l’ammontare dovuto e si chiede la riliquidazione o la restituzione di trattenute indebitamente operate.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica in via ordinaria al credito restitutorio o alla differenza di pensione oggetto di contestazione, con prescrizione decennale.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riguardo all’effetto interruttivo; la Corte conferma che l’interruzione rileva dal momento della notifica del ricorso giudiziale.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    La Corte ne esclude l’applicazione perché riguarda i ratei arretrati di prestazioni pensionistiche o le differenze dovute a seguito di riliquidazione, non il credito restitutorio conseguente a trattenute illegittime.

  • art. 19, comma 3, L. n. 21/1986

    È evocato nel terzo motivo tra le norme violate, ma la Corte rigetta la censura sulla prescrizione.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    Viene letto in continuità con la giurisprudenza consolidata: non sanatoria generalizzata e non fonte di legittimazione di un contributo di solidarietà regolamentare.

Massime di principio

  • Le casse previdenziali privatizzate godono di autonomia regolamentare, ma tale autonomia incontra un limite nella legge: non possono introdurre con propri atti prestazioni patrimoniali imposte ai pensionati se manca una espressa base legislativa.
  • Un contributo di solidarietà applicato a trattamenti pensionistici già liquidati non costituisce un semplice criterio di determinazione della pensione, ma un prelievo patrimoniale autonomo soggetto alla riserva di legge dell’art. 23 Cost.
  • Per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1 gennaio 2007, la legittimità dei regolamenti delle casse va valutata secondo il regime originario dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995; le modifiche successive non operano retroattivamente in peius.
  • La norma interpretativa che salva gli atti previdenziali delle casse anteriori al 2006 non sana indiscriminatamente ogni delibera, ma solo gli atti coerenti con il requisito di finalizzazione all’equilibrio finanziario di lungo termine.
  • Quando si controverte sull’esatto ammontare della prestazione pensionistica o si chiede la restituzione di trattenute indebitamente operate, il credito non è un rateo già ‘pagabile’ e si applica la prescrizione ordinaria decennale, non quella quinquennale dei ratei liquidati.
  • L’interruzione della prescrizione, nei casi in cui rilevi il ricorso giudiziale, decorre dalla notifica dell’atto e non dal suo mero deposito.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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