Cassazione Civile, Ordinanza n. 23219/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
Una corte d'appello aveva confermato, in parte, la condanna della banca al pagamento di euro 59.466 a titolo di pensione di reversibilità, già riconosciuta con precedente sentenza passata in giudicato e oggetto di mandato di pagamento dell'ente previdenziale. La banca sosteneva di poter opporre in compensazione asseriti crediti per indebito pensionistico maturati in capo al dante causa del pensionato diretto, deducendo che la disciplina dell'indebito previdenziale fosse stata applicata in modo illegittimo rispetto alla regola generale dell'art. 2033 c.c., che fosse stata omessa una motivazione adeguata sull'assenza di dolo del pensionato e sulla prova presuntiva offerta, e che il giudicato formatosi in altro giudizio relativo alla prestazione dovesse spiegare efficacia anche nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché i crediti che la banca intendeva opporre in compensazione erano crediti incerti e comunque non spettanti alla ricorrente; ha inoltre escluso il giudicato invocato dalla banca, rilevando sia la mancanza di identità soggettiva, poiché la banca non era parte del precedente giudizio né avente causa dell'INPS, sia la mancanza di un'efficacia oggettiva tale da escludere l'obbligo della banca. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 preleggi
richiamato dalla ricorrente insieme alle norme speciali sull'indebito previdenziale per sostenere l'eccezionalità della disciplina rispetto alla regola generale dell'indebito
invocato dalla ricorrente come base della disciplina speciale dell'indebito previdenziale
richiamato per sostenere il termine decadenziale e la non ripetibilità delle prestazioni indebite in assenza di dolo
evocato quale regola generale dell'indebito, rispetto alla quale la disciplina previdenziale sarebbe speciale e derogatoria
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle eccezioni relative alla ripetizione dell'indebito
dedotto come vizio processuale per asserito difetto di motivazione e mancata considerazione della prova presuntiva
richiamato quale parametro del motivo per vizio processuale
invocato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato anche nei suoi confronti
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di compensazione, possono essere opposti solo crediti certi, liquidi ed esigibili; non è ammissibile fondare la compensazione su pretese creditorie incerte o non spettanti al soggetto che le invoca.
- La disciplina dell'indebito previdenziale, quale normativa speciale, può essere richiamata solo nei limiti in cui sia effettivamente pertinente al rapporto dedotto, senza che ciò consenta di estendere automaticamente pretese restitutorie a soggetti diversi dal titolare del credito.
- L'efficacia del giudicato presuppone, salvo ipotesi eccezionali, identità soggettiva tra i partecipanti al giudizio e il soggetto contro cui il giudicato è fatto valere; non è sufficiente la mera connessione con un precedente processo né una generica relazione con una parte di quel giudizio.
- L'asserita efficacia riflessa del giudicato non opera quando il soggetto contro cui si pretende di farla valere non era parte del giudizio precedente e non risulta avente causa della parte ivi soccombente.
- L'onere di dimostrare i presupposti della compensazione e del giudicato invocato incombe sulla parte che li eccepisce o li fa valere.
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