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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23252/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un’opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa in materia di lavoro subordinato irregolare. In sede ispettiva era stato contestato a una persona fisica di avere assunto irregolarmente 13 lavoratori subordinati in un arco temporale compreso tra settembre 2012 e luglio 2014. La Corte d’appello, in riforma del primo giudice, aveva ritenuto rispettato il termine di 90 giorni per la contestazione previsto dall’art. 14 l. n. 689 del 1981, considerando la complessità dell’accertamento ispettivo e la necessità di acquisire numerosi documenti e di sentire oltre 50 persone, e aveva inoltre reputato provata la subordinazione sulla base del materiale raccolto dall’Ispettorato e delle testimonianze acquisite. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 14 l. n. 689 del 1981 e degli artt. 24 e 97 Cost., sostenendo che il termine avrebbe dovuto decorrere prima e che la richiesta documentale tardiva dell’Ispettorato avrebbe pregiudicato la difesa; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 246 c.p.c., lamentando sia l’asserita inversione dell’onere della prova sia l’utilizzo di dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell’ispezione, che avrebbe reputato inutilizzabili per incapacitá a testimoniare. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile, perché la decorrenza del termine di 90 giorni dipende dal momento in cui l’illecito è apprezzabile all’esito degli accertamenti e tale valutazione, se congruamente motivata, è riservata al giudice di merito; ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che non vi è stata inversione dell’onere della prova e che i verbali ispettivi costituiscono elemento di prova liberamente valutabile, nonché che l’art. 246 c.p.c. riguarda l’incapacità a testimoniare nel processo e non le audizioni svolte in sede amministrativa ispettiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che fosse stato violato il termine di contestazione di cui all’art. 14 l. n. 689 del 1981, ritenendo congrua la motivazione della Corte territoriale sulla complessità dell’indagine ispettiva e sulla ragionevolezza della durata dell’accertamento. Ha poi escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., osservando che non vi era stata alcuna inversione dell’onere probatorio, e ha ribadito che i verbali ispettivi, per le circostanze non coperte da fede privilegiata, sono liberamente apprezzati dal giudice e possono essere superati solo da specifica prova contraria. Ha infine affermato che l’art. 246 c.p.c. attiene alla fase processuale e non alle dichiarazioni rese in sede di ispezione amministrativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 14 l. n. 689 del 1981

    Il termine di 90 giorni per la contestazione non decorre dalla mera violazione, ma dal momento in cui il quadro complessivo dell’illecito sia apprezzabile all’esito degli accertamenti; la relativa valutazione è riservata al giudice di merito se congruamente motivata.

  • art. 28 l. n. 689 del 1981

    Richiamato per distinguere la decorrenza del termine di prescrizione dalla decorrenza del termine di contestazione.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente; la Corte non ravvisa lesione del diritto di difesa nella tempistica dell’accertamento.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dal ricorrente; non emerge dalla decisione una violazione del principio di buon andamento.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è censurabile solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme al motivo sull’utilizzo del materiale probatorio; la Corte ribadisce il libero apprezzamento del giudice sul materiale istruttorio.

  • art. 246 c.p.c.

    L’incapacità a testimoniare è eccezione processuale riferita a persone indicate come testimoni nel giudizio e non si estende alle audizioni svolte in sede di ispezione amministrativa.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il termine di 90 giorni per la contestazione delle violazioni amministrative ex art. 14 l. n. 689 del 1981 decorre dal momento in cui l’illecito è pienamente apprezzabile sulla base degli accertamenti compiuti, e non dalla mera data del fatto contestato.
  • La valutazione circa la complessità dell’indagine e la conseguente tempestività della contestazione è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • La denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si contesti una reale inversione dell’onere della prova; non può essere utilizzata per censurare il modo in cui il giudice ha valutato le prove acquisite.
  • I verbali ispettivi costituiscono elemento di prova liberamente valutabile dal giudice per le circostanze non coperte da fede privilegiata; il loro contenuto può essere disatteso solo in presenza di motivata inattendibilità o di prova contraria specifica.
  • L’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. riguarda la fase processuale e non rende inutilizzabili, di per sé, le dichiarazioni rese da terzi nel corso di un’ispezione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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