Cassazione Civile, Ordinanza n. 23263/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta operata dalla Cassa, sul trattamento pensionistico in godimento del pensionato, a titolo di contributo di solidarietà previsto da una delibera regolamentare dell'ente. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il prelievo e ordinato la restituzione delle somme indebitamente trattenute, nei limiti della prescrizione. La Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità della trattenuta, rigettando l'appello principale della Cassa e accogliendo l'appello incidentale del pensionato sulla prescrizione, ritenendo applicabile la prescrizione decennale e non quella quinquennale. In cassazione la Cassa ha dedotto: 1) violazione delle norme che disciplinano autonomia e poteri regolamentari delle Casse privatizzate, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà introdotto con propria delibera e, in subordine, la possibilità di applicare il contributo di solidarietà ex lege dell'1% per il biennio 2012-2013; 2) violazione dell'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 per non avere riconosciuto tale contributo minimo legale; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il credito fosse soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando il consolidato orientamento secondo cui le Casse privatizzate non possono introdurre, con regolamento o delibera, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già in essere, perché tale prelievo non rientra tra i provvedimenti consentiti dalla disciplina primaria e, comunque, costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura era estranea al decisum della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non si era pronunciata su un autonomo motivo di appello relativo al diritto della Cassa a percepire il contributo dell'1% previsto ex lege. Ha infine rigettato il terzo motivo, confermando che, quando è contestato l'ammontare della pensione perché indebitamente decurtata da una trattenuta illegittima, il credito alla riliquidazione/ripetizione delle somme non è soggetto alla prescrizione quinquennale dei ratei già liquidi ed esigibili, ma all'ordinaria prescrizione decennale. Il ricorso è stato respinto con condanna della Cassa alle spese e al pagamento di ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
d.lgs. n. 509/1994, artt. 1 e 2
riconoscono autonomia gestionale, organizzativa e contabile alle Casse privatizzate entro i limiti della disciplina primaria e della natura pubblica dell'attività svolta
L. n. 335/1995, art. 3, comma 12
è norma imperativa che consente interventi sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata, ma non autorizza prelievi sui trattamenti già liquidati come contributi di solidarietà
L. n. 296/2006, art. 1, comma 763
la modifica del 2006 incide sul sistema del pro rata, ma non fonda il potere delle Casse di introdurre prestazioni patrimoniali imposte
L. n. 147/2013, art. 1, comma 488
la norma di interpretazione autentica non rende legittimi contributi di solidarietà regolamentari, perché riguarda atti finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine e non prelievi provvisori sui trattamenti pensionistici
d.l. n. 201/2011, art. 24, comma 24, lett. b), conv. in L. n. 214/2011
prevede un contributo di solidarietà ex lege per il biennio 2012-2013 in caso di inerzia delle Casse, confermando che il contributo di solidarietà è prestazione patrimoniale imposta e soggetta a riserva di legge
artt. 2, 3 e 23 Cost.
richiamati per affermare che il contributo di solidarietà, come prestazione patrimoniale imposta, può essere introdotto solo dalla legge
richiamato nel primo motivo quale parametro processuale, senza rilievo decisivo nella soluzione
prescrizione quinquennale dei ratei periodici liquidi ed esigibili, non applicabile al credito per riliquidazione conseguente a trattenuta illegittima contestata
richiamato dalla Cassa in tema di prescrizione e interruzione, senza accoglimento della censura
termine ordinario decennale applicabile al credito di ripetizione/riliquidazione delle somme indebitamente trattenute
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
non applicabile perché la controversia non riguarda ratei arretrati non liquidati o riliquidazioni in senso tecnico, ma somme indebitamente trattenute
art. 19, comma 3, L. n. 21/1986
richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza rilievo decisivo nel provvedimento
applicato, in ragione della definizione conforme alla proposta non accettata, per la condanna al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende
art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
la proposta non accettata comporta la valutazione legale dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Massime di principio
- Le Casse previdenziali privatizzate, pur dotate di autonomia regolamentare, non possono introdurre con delibere o regolamenti un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già in essere, quando tale prelievo non sia ricompreso tra i provvedimenti tipizzati dalla disciplina primaria e incida su pensioni già liquidate.
- La previsione di una prestazione patrimoniale imposta a carico dei pensionati richiede una base legale espressa, in ossequio alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.; un atto regolamentare dell'ente non è sufficiente.
- La disciplina del pro rata e le norme che consentono modifiche ai criteri di calcolo del trattamento pensionistico non si estendono a prelievi autonomi e temporanei operati sui ratei già maturati e determinati.
- Quando si contesta l'indebita decurtazione della pensione per effetto di una trattenuta illegittima, il credito alla restituzione o alla riliquidazione non coincide con il singolo rateo periodico già esigibile e non è soggetto alla prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici; si applica la prescrizione ordinaria decennale.
- L'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda ipotesi di ratei arretrati o differenze dovute a seguito di riliquidazione in senso tecnico e non copre i crediti derivanti da trattenute indebitamente operate in base a un prelievo illegittimo.
- In sede di legittimità, è inammissibile la censura che presuppone un'autonoma decisione del giudice di merito su un motivo di appello che in realtà non è stato devoluto o trattato nella sentenza impugnata.
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