Cassazione Civile, Ordinanza n. 23214/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fondazione)
La controversia
La controversia origina da una domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo proposta da una società nei confronti di una fondazione previdenziale. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, condannando la società al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta dalla fondazione ed escludendo l'obbligo contributivo per due posizioni lavorative. In appello, la società aveva visto dichiarato inammissibile il proprio gravame principale per difetto di specificità, mentre l'appello incidentale della fondazione era stato rigettato. In cassazione, la società ha dedotto, con un motivo articolato, la violazione delle norme sull'appello e sul diritto di difesa, lamentando anche l'illegittimo stralcio di una memoria depositata in appello e l'erronea declaratoria di inammissibilità del gravame per asserita mancanza di confutazione critica della sentenza di primo grado. La fondazione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando a sua volta la violazione del principio di non contestazione e, in relazione a due rapporti lavorativi, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel negare la qualificazione di agenzia e nel ritenere insussistenti alcuni profili di contestazione. La società ha inoltre contestato in cassazione la distinzione tra agenzia e procacciamento d'affari operata dal giudice di merito e la sufficienza della motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società perché le censure non rispettavano il requisito di specificità e autosufficienza: la ricorrente non aveva trascritto il contenuto della memoria asseritamente stralciata né la sentenza di primo grado, impedendo alla Corte di verificare compiutamente l'errore denunciato e l'effettiva portata delle doglianze contro la decisione di appello. Quanto al ricorso incidentale della fondazione, esso è stato rigettato: la Corte ha affermato che il principio di non contestazione opera solo per gli atti processuali e non per atti extraprocessuali come il verbale ispettivo, sicché erano infondate le censure basate sulla mancata contestazione dei fatti ivi contenuti; inoltre, le ulteriori doglianze erano inammissibili per difetto di specificità. Sul merito della qualificazione dei rapporti, la Corte ha confermato che i caratteri distintivi dell'agenzia sono la continuità e stabilità dell'attività di promozione con obbligo di osservare le istruzioni del preponente, mentre il procacciamento d'affari è attività episodica e occasionale: la Corte territoriale aveva correttamente applicato tali criteri, escludendo nella specie la prova di vincoli tipici dell'agenzia. La censura di motivazione apparente è stata respinta, perché la motivazione della sentenza d'appello era esistente e comprensibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, da parte di entrambe le ricorrenti.
Norme richiamate
L'appello deve contenere una chiara e specifica confutazione delle ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado, pena l'inammissibilità.
Richiamato in relazione alla disciplina dell'appello e alla specificità delle difese nella fase di gravame.
Richiamato in tema di allegazioni e contestazioni nel rito del lavoro, anche ai fini del principio di non contestazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità.
Norma evocata per la qualificazione del rapporto di agenzia; la Corte ribadisce che l'agenzia richiede continuità, stabilità e obbligo di promuovere affari per il preponente.
Il principio di non contestazione opera solo per i fatti allegati nel processo e non per atti extraprocessuali come il verbale ispettivo; il giudice di merito apprezza la condotta di non contestazione, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
Richiamato tra le norme denunciate dalla ricorrente principale in relazione alla valutazione delle prove.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo in caso di anomalia motivazionale radicale; non basta il mero difetto di sufficienza o l'asserita erroneità delle argomentazioni.
Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Anche nei ricorsi per errores in procedendo la parte deve indicare e trascrivere specificamente gli atti rilevanti, non potendo limitarsi a rinviare al fascicolo.
L'appello deve individuare in modo chiaro questioni e punti contestati e contenere una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice.
È richiamato quale parametro per l'obbligo dell'agente di adempiere gli incarichi secondo istruzioni e di informare il preponente sulle condizioni di mercato nella zona assegnata.
Richiamato indirettamente nel quadro dell'onere della prova in relazione alle contestazioni e alla qualificazione dei rapporti.
D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012
È il testo normativo che ha riformulato gli artt. 342 e 434 c.p.c., rafforzando il requisito di specificità dell'appello.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, anche quando si denuncia un error in procedendo, il ricorrente deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza: occorre indicare e trascrivere gli atti processuali rilevanti, non essendo sufficiente un generico rinvio al fascicolo di parte.
- L'appello, ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., è inammissibile se non contiene una chiara individuazione delle parti della sentenza impugnata contestate e una confutazione argomentata delle ragioni decisorie di primo grado; non è necessario un progetto alternativo di sentenza, ma è indispensabile una critica specifica.
- Il principio di non contestazione opera nel perimetro degli atti processuali e delle allegazioni endoprocessuali; non può essere esteso automaticamente a dati e risultanze di fonti extraprocessuali come i verbali ispettivi.
- La qualificazione del rapporto come agenzia richiede continuità e stabilità dell'attività di promozione, svolta nell'interesse del preponente e con obbligo di attenersi alle sue istruzioni; in difetto di tali elementi, il rapporto può essere ricondotto al procacciamento d'affari.
- La denuncia di motivazione apparente o inesistente è fondata solo in presenza di una vera anomalia motivazionale che renda la sentenza priva di motivi o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente contestare la correttezza o la completezza dell'argomentazione del giudice di merito.
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