Cassazione Civile, Ordinanza n. 23117/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto nei gradi di merito di accertare la nullità o l'illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati con un comune tra il 2010 e il 2013, di ottenere la conversione del rapporto e il risarcimento del danno previsto dall'art. 32 d.lgs. n. 183/2010, oltre al risarcimento per circa 1308 ore di lavoro asseritamente svolte in surplus o comunque in periodi privi di copertura contrattuale e assicurativa. In appello la domanda era stata respinta per giudicato interno sull'impugnativa dei contratti, per insussistenza della prova di un rapporto subordinato nei periodi scoperti e per mancanza di autorizzazione al lavoro straordinario; la Corte aveva inoltre rilevato che i contratti erano part-time e che l'art. 90 d.lgs. n. 267/2000 consentiva, con provvedimento motivato, la sostituzione del trattamento accessorio con un unico emolumento comprensivo anche dello straordinario. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione degli artt. 112, 132, 115 e 116 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e erronea interpretazione dell'art. 90 TUEL, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2126 c.c.; ha sostenuto che i giudici di merito avessero travisato le prove documentali e testimoniali, trascurato la documentazione amministrativa e il verbale di sommarie informazioni che, a suo dire, dimostrava l'utilizzo in uffici diversi da quello di staff del sindaco e l'esecuzione di lavoro senza regolare contratto, nonché l'illegittimità del diniego di compenso per lo straordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., la presenza di una "doppia conforme" senza che il ricorrente avesse indicato e confrontato le differenti rationes di fatto delle due decisioni di merito. Ha poi osservato che le ulteriori censure non si confrontavano con il decisum, perché tendevano a una nuova valutazione del materiale probatorio e non rispettavano gli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti ex artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. Inoltre il ricorso non scalfiva la ratio secondo cui, da un lato, la Corte territoriale aveva escluso il lavoro senza copertura contrattuale nel periodo gennaio-marzo 2013 sulla base delle testimonianze e, dall'altro, aveva ritenuto non autorizzato lo straordinario e non incompatibile con il part-time il regime contrattuale esistente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.lgs. n. 183/2010
richiamato dal ricorrente quale base del risarcimento in caso di illegittima apposizione del termine; la sentenza non ne esamina il merito perché il relativo accertamento è precluso dal giudicato interno e il ricorso è inammissibile
consente, per il personale assunto a tempo determinato per l'ufficio di staff, che il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione collettiva sia sostituito da un unico emolumento comprensivo anche dei compensi per lavoro straordinario, produttività collettiva e qualità della prestazione
art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010
richiamato dalla Corte d'appello per affermare che l'emolumento unico per il personale flessibile soggiace ai limiti di spesa per il personale e alla spesa flessibile
artt. 2 e 40 d.lgs. n. 165/2001
richiamati per sostenere che il compenso straordinario richiedeva valida autorizzazione e disciplina conforme al sistema del pubblico impiego
art. 38, commi 1 e 2, CCNL
richiamato come fonte che richiede autorizzazione per il riconoscimento dello straordinario
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso, ma le censure sono state ritenute in concreto dirette a una rivalutazione del fatto e quindi inammissibili
dedotto come violato per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che la doglianza non cogliesse il decisum e fosse comunque carente di specificità
invocato per motivazione omessa/apparente/perplessa; la Corte ha escluso che la motivazione fosse censurabile nei termini prospettati
invocato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che il ricorso mirava a una nuova valutazione del merito
invocato per erronea interpretazione della valutazione probatoria; censura ritenuta inammissibile perché finalizzata alla rilettura del fatto
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto alla retribuzione del lavoro svolto
richiamato dal ricorrente per sostenere la remunerabilità dell'attività lavorativa svolta in assenza di valida copertura contrattuale
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente in connessione con la legittimità dell'impiego e dell'organizzazione dell'amministrazione
la Corte ha rilevato la mancata trascrizione/sintesi e localizzazione degli atti e dei documenti su cui si fondava la censura
richiamato per la carenza di specifica produzione/localizzazione degli atti rilevanti nel giudizio di legittimità
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
lamentato omesso esame di fatti decisivi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile in presenza di doppia conforme e perché diretta alla rivalutazione del merito
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove documentali e testimoniali: se le censure, pur formalmente rubricate come violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in sostanza a una diversa lettura del fatto, sono inammissibili.
- Le doglianze che denunciano omessa pronuncia o omesso esame devono confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su autonome statuizioni che il ricorso non attacca specificamente, la censura non coglie il decisum.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario rispettare gli oneri di specifica indicazione, trascrizione o localizzazione degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura; la loro omissione comporta inammissibilità.
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la pretesa al compenso per lavoro straordinario richiede la verifica della preventiva autorizzazione e della compatibilità con il regime contrattuale e organizzativo applicabile; in mancanza di tale autorizzazione, la domanda risarcitoria o retributiva non può essere accolta sulla base della sola allegazione del lavoro svolto.
- Quando il rapporto è regolato come part-time e con contratto di staff ex art. 90 TUEL, il giudice può escludere, in fatto e in diritto, la configurabilità di ore straordinarie eccedenti se non risultano autorizzate e compatibili con l'assetto contrattuale.
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