Cassazione Civile, Ordinanza n. 23126/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionati)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta, operata dalla cassa previdenziale privatizzata sui ratei di pensione già maturati e liquidati, a titolo di contributo di solidarietà previsto dal regolamento interno dell’ente. La corte d’appello aveva condannato la cassa alla restituzione delle somme trattenute, ritenendo che l’ente non fosse legittimato, in assenza di una norma di legge, a introdurre un simile prelievo, e aveva inoltre escluso la prescrizione quinquennale invocata dalla cassa, applicando la prescrizione decennale alla domanda di riliquidazione. Con il ricorso per cassazione l’ente previdenziale ha dedotto quattro censure: violazione delle norme sull’autonomia regolamentare della cassa; legittimità del contributo di solidarietà in funzione del riequilibrio finanziario di lungo periodo; erronea applicazione della prescrizione decennale invece di quella quinquennale per la ripetizione delle somme trattenute; erronea decorrenza degli accessori dal momento delle singole trattenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che la cassa non può introdurre, con fonte regolamentare, un contributo di solidarietà su pensioni già quantificate e attribuite, perché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge. Ha inoltre ribadito che, quando è contestato l’ammontare stesso della pensione in relazione all’applicazione di tale contributo, la domanda di riliquidazione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale. Ha infine ritenuto corretto il criterio di calcolo degli accessori come componenti dell’unica prestazione previdenziale, con decorrenza dal momento dell’inadempimento. Per effetto del rigetto, ha condannato la ricorrente alle spese di lite, al pagamento di una somma equitativa in favore dei resistenti e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 23 Cost.
La Corte lo richiama per affermare che il contributo di solidarietà, in quanto prestazione patrimoniale imposta, richiede una base legale e non può essere introdotto soltanto da regolamento dell’ente previdenziale.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
Viene interpretato nel senso che la legittimità degli atti degli enti previdenziali privatizzati è subordinata alla loro finalizzazione ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine; tale finalità non vale però a legittimare il contributo straordinario di solidarietà applicato a pensioni già liquidate.
art. 2948, n. 4, c.c.
La prescrizione quinquennale si applica ai crediti previdenziali solo quando il credito sia liquidato ed esigibile; se è controverso l’ammontare della prestazione, non opera questa regola.
art. 2946 c.c.
Si applica la prescrizione ordinaria decennale alla domanda di riliquidazione quando sia contestato l’ammontare del trattamento pensionistico per effetto del contributo di solidarietà.
art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935
È richiamato in coerenza con l’art. 2948, n. 4, c.c., per la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali già liquidati ed esigibili.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione conforme alla proposta non accettata comporta l’applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per il giudizio di cassazione definito in tale forma.
art. 96 c.p.c.
La Corte applica la condanna equitativa prevista dalla norma, ritenendone integrati i presupposti nel caso di rigetto del ricorso definito in conformità alla proposta non accettata.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo il rigetto, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Un ente previdenziale privatizzato non può istituire con regolamento un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già maturati e liquidati, perché una simile trattenuta costituisce prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost.
- L’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati non si estende all’introduzione di prelievi sui trattamenti pensionistici già determinati, ma riguarda la disciplina dei criteri di calcolo e delle aliquote nei limiti consentiti dalla legge.
- In materia previdenziale, la prescrizione quinquennale opera per crediti liquidi ed esigibili; quando sia controverso l’ammontare della prestazione pensionistica e si chieda la riliquidazione degli importi, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
- Gli accessori dei crediti previdenziali vanno considerati come componenti dell’unica prestazione dovuta e decorrono dal momento dell’inadempimento sino al soddisfacimento del credito.
- Nel giudizio di cassazione definito in conformità alla proposta non accettata, il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle somme previste dall’art. 96 c.p.c. e gli ulteriori effetti sanzionatori sul contributo unificato.
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