Cassazione Civile, Ordinanza n. 23116/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di rapporti intercorsi dal 29.12.2006 tra una lavoratrice e un Comune, qualificati formalmente dapprima come collaborazioni coordinate e continuative e poi come contratto di cottimo fiduciario. La lavoratrice ha chiesto di accertare la nullità dei contratti per violazione dell'art. 46 della l. n. 133/2008 e dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, o comunque per frode alla legge, con declaratoria di un unico rapporto di lavoro subordinato, oltre a differenze retributive, contribuzione e risarcimento del danno non inferiore a 24 mensilità. Il Tribunale ha rigettato; la Corte d'appello ha invece dichiarato l'illegittimità dei contratti a termine intercorsi dal 29.12.2006 al 31.10.2012 e ha condannato il Comune al risarcimento del danno in misura pari a 6 mensilità, ritenendo che, al di là delle forme contrattuali utilizzate, il rapporto si fosse svolto in concreto come rapporto subordinato e che mancassero indicazioni delle ragioni tecnico-organizzative o temporanee ed eccezionali che giustificassero il termine. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 368/2001: sostiene che tra le parti non vi sarebbe mai stato un contratto di lavoro subordinato a termine, ma solo contratti di collaborazione ex artt. 2222 e 2229 c.c. e art. 409 c.p.c., conferiti ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6-bis e 6-ter, del d.lgs. n. 165/2001; perciò la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la disciplina sulla successione dei contratti a termine e il correlato regime risarcitorio, riferiti a una fattispecie diversa. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva qualificato formalmente i rapporti come collaborazioni da riqualificare in forza della disciplina sui contratti a termine, ma aveva accertato in fatto che il rapporto, pur sotto diverse forme contrattuali, si era svolto concretamente come rapporto subordinato attraverso contratti a termine succedutisi nel tempo. Il ricorso non censurava specificamente tale accertamento fattuale, non deduceva la violazione dell'art. 2094 c.c. sulla subordinazione, né un vizio motivazionale, e non attaccava in modo specifico neppure la quantificazione del danno. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto che la censura fosse costruita su un presupposto non condiviso dalla sentenza d'appello, cioè che la Corte territoriale avesse applicato la disciplina dei contratti a termine a rapporti che essa stessa aveva qualificato come collaborazioni: in realtà la Corte d'appello aveva svolto un accertamento in fatto sulla concreta subordinazione del rapporto e sulla successione di contratti nel tempo. Poiché il ricorrente non ha aggredito tale accertamento né la specifica motivazione sulla mancanza di ragioni legittimanti il termine, né la quantificazione del risarcimento, il motivo non è stato ritenuto idoneo a fondare un sindacato di legittimità. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi oltre accessori e rimborso forfettario, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla lavoratrice per sostenere l'illegittimità dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, in quanto asseritamente in violazione della disciplina sulle forme di impiego flessibile.
Invocato dal ricorrente per sostenere che i rapporti erano incarichi di collaborazione conferiti dalla pubblica amministrazione per esigenze cui non poteva far fronte con personale in servizio, con conseguente inapplicabilità della disciplina sui contratti a termine.
La Corte d'appello lo ha utilizzato per affermare che la violazione di norme imperative sull'assunzione nella PA non comporta conversione in rapporto a tempo indeterminato, ma dà luogo al risarcimento del danno; la Cassazione richiama tale impostazione e ne evidenzia la coerenza con il principio per cui il risarcimento va riconosciuto nei limiti dell'art. 2126 c.c.
Il ricorrente lamenta la violazione della disciplina sui contratti a termine, sostenendo che la Corte territoriale l'abbia applicata a una fattispecie diversa da quella effettivamente intercorsa tra le parti.
La Cassazione osserva che il ricorrente non ha dedotto la violazione di questa norma, che sarebbe stata rilevante per censurare specificamente l'accertamento di subordinazione compiuto dal giudice di merito.
Richiamato come parametro per il riconoscimento del risarcimento dovuto nei rapporti di lavoro svolti in violazione di norme imperative, nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
Utilizzato dalla Corte territoriale per la quantificazione del danno in misura presuntiva pari a 6 mensilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso viene formalmente proposto per violazione e falsa applicazione di legge; la Cassazione rileva però che la censura non attacca la ratio della decisione di merito.
La Corte rileva che il ricorrente non prospetta neppure un vizio motivazionale come ancora rilevante ai fini del ricorso.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315
Richiamata ai fini del presupposto processuale per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In cassazione, la censura per violazione di legge è inammissibile se si fonda su un presupposto fattuale non corrispondente alla ratio decidendi della sentenza impugnata e non aggredisce l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito accerta che, al di là della forma negoziale adottata, il rapporto si è svolto concretamente come rapporto di lavoro subordinato, il ricorrente deve contestare specificamente tale accertamento e non limitarsi a richiamare la forma formale del contratto.
- Nelle controversie relative a rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni, la violazione di norme imperative sull'impiego non comporta conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato, ma può dare luogo al solo risarcimento del danno nei limiti stabiliti dalla disciplina speciale e dalla giurisprudenza.
- La quantificazione del danno operata dal giudice di merito deve essere oggetto di censura specifica; la mera contestazione astratta della disciplina applicata non consente di investire il capo della decisione relativo alla misura del risarcimento.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con tutti i passaggi decisivi della motivazione impugnata; se omette di censurare l'accertamento centrale o il criterio di liquidazione adottato, il ricorso è inammissibile.
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