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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23112/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di una società a partecipazione pubblica aveva agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della revoca della progressione verticale già riconosciutagli e del successivo provvedimento con cui gli erano state nuovamente attribuite mansioni/inquadramento inferiori. La vicenda nasceva dal suo transito da altra società pubblica presso la nuova società, in forza di accordo sindacale che prevedeva un determinato livello di inquadramento; egli sosteneva di avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle formalmente attribuite e che la società gli avesse poi riconosciuto in via definitiva un livello più alto, successivamente revocato con motivazione legata al divieto, per una partecipata pubblica, di attribuire mansioni superiori o progressioni in difetto di procedure selettive pubblicistiche. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sul testo unico delle società partecipate, sostenendo che la partecipazione pubblica non trasforma la natura privatistica della società né impone l'applicazione del regime del pubblico impiego al rapporto di lavoro; 2) violazione delle norme sul reclutamento del personale nelle partecipate e dell'interpretazione delle disposizioni preliminari, censurando l'estensione della disciplina del reclutamento alle progressioni verticali già nel rapporto in corso; 3) omessa pronuncia sui capi di domanda riproposti in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo assorbito il terzo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione. Ha affermato che il rapporto di lavoro alle dipendenze di società a controllo pubblico resta disciplinato dal codice civile e dalla normativa privatistica, salvo specifiche deroghe, e che le norme sul reclutamento del personale nelle società partecipate non derogano alla disciplina delle mansioni dell'art. 2103 c.c. né possono essere interpretate nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera o di rendere nullo il riconoscimento della qualifica superiore nel rapporto già instaurato. Ha inoltre chiarito che le eventuali violazioni delle direttive di contenimento della spesa o delle procedure di reclutamento possono rilevare sul piano della responsabilità degli amministratori, ma non determinano di per sé la nullità dell'atto di inquadramento superiore in assenza di una espressa previsione normativa.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei primi due motivi di ricorso

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per il vizio di omessa pronuncia denunciato nel terzo motivo

  • art. 1 d.lgs. n. 175/2016

    richiamato dal ricorrente per sostenere la natura privatistica della società partecipata

  • art. 16 d.lgs. n. 175/2016

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo in tema di società partecipate

  • art. 19 d.lgs. n. 175/2016

    disposizione che, secondo la Corte, ribadisce l'applicazione del diritto privato ai dipendenti delle società a controllo pubblico e disciplina il reclutamento, non la gestione delle mansioni; la nullità testuale colpisce solo i contratti stipulati in assenza delle procedure previste

  • art. 18 d.l. n. 112/2008

    nel testo applicabile, disciplina il reclutamento del personale e impone alle società partecipate politiche di contenimento degli oneri del personale, senza derogare all'art. 2103 c.c.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per l'interpretazione della disciplina e per escludere un'estensione analogica delle norme sul reclutamento alle progressioni verticali

  • art. 2103 c.c.

    la Corte afferma che resta applicabile ai rapporti di lavoro delle società a partecipazione pubblica; il mutamento di mansioni/qualifica non integra novazione del rapporto e l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    richiamato per escludere una nullità virtuale dell'atto di attribuzione dell'inquadramento superiore in mancanza di una norma proibitiva riferita specificamente a tale atto

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    usato per richiamare la motivazione delle precedenti decisioni di legittimità

  • art. 97 Cost.

    evocato per distinguere l'impiego pubblico contrattualizzato dalle società partecipate e per escludere l'equiparazione alle procedure concorsuali

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel ragionamento sulla conformazione del contratto individuale al contratto collettivo nel pubblico impiego

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    insieme all'art. 2, comma 3, giustifica nel pubblico impiego la nullità della pattuizione individuale difforme; la Corte esclude un meccanismo analogo per le società partecipate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    indicata come norma speciale dell'impiego pubblico, non estensibile alle società partecipate

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per il sistema delle fonti dell'impiego pubblico e per la sua inapplicabilità alle partecipate

  • art. 12 d.lgs. n. 175/2016

    richiamato per la possibile responsabilità degli amministratori verso la società e il socio pubblico in caso di violazione degli obblighi di contenimento dei costi

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di una società a controllo o partecipazione pubblica, la disciplina generale resta quella del codice civile e della legislazione lavoristica privata, salvo espressa deroga normativa.
  • Le norme che impongono alle società partecipate procedure selettive per il reclutamento del personale e obiettivi di contenimento della spesa non si estendono automaticamente alle progressioni verticali o all'attribuzione di mansioni superiori nel rapporto già costituito.
  • L'attribuzione della qualifica superiore nel rapporto di lavoro privato non determina di regola la novazione del rapporto né l'instaurazione di un nuovo rapporto autonomo, ma costituisce una modificazione del rapporto originario.
  • La nullità virtuale ex art. 1418 c.c. richiede una norma proibitiva che si riferisca direttamente all'atto impugnato; non è sufficiente richiamare, in via sistematica, disposizioni di contenimento della spesa o di reclutamento del personale.
  • La violazione degli obblighi di contenimento dei costi e delle direttive sul personale nelle società partecipate può comportare responsabilità degli amministratori, anche erariale, ma non rende di per sé invalido l'atto di inquadramento superiore in assenza di espressa previsione legislativa.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriAmministratoriImpugnazioni
RamiLavoroSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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