Cassazione Civile, Ordinanza n. 23113/2025 del 12/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di un ente pubblico sanitario aveva ottenuto, a seguito di un precedente giudizio, una condanna generica al pagamento di differenze retributive per avere svolto mansioni superiori rispetto alla categoria di inquadramento. Su tale base aveva poi conseguito decreto ingiuntivo per la somma di euro 11.563,06, riferita alla differenza tra la categoria di appartenenza e quella dell'autista ambulanza. L'ente proponeva opposizione al decreto, ma il Tribunale di Frosinone la rigettava e la Corte d'appello di Roma confermava, ritenendo formato giudicato sulla spettanza delle differenze e sulla loro quantificazione, con conseguente preclusione dell'applicabilità dell'art. 28 del c.c.n.l. 1999. In cassazione l'ente deduceva: 1) violazione del giudicato sostanziale e delle norme processuali sulla portata della condanna generica, sostenendo che la decisione precedente non avrebbe precluso la contestazione dei criteri di liquidazione; 2) omessa pronuncia su un motivo di appello sul medesimo punto; 3) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto collettivo e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, per avere la Corte applicato l'art. 28 c.c.n.l. anziché la disciplina delle mansioni superiori di mero fatto; 4) omesso esame di un fatto decisivo, invocando anche una diversa decisione della stessa Corte d'appello in fattispecie analoga, per sostenere che la condanna generica non impedisse di verificare in concreto gli importi già corrisposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla precedente sentenza di appello non si limitasse ad affermare in astratto il diritto alle differenze retributive, ma avesse anche risolto in senso preclusivo il tema della loro quantificazione, affermando espressamente che eventuali percezioni di importi diversi dai minimi tabellari avrebbero dovuto essere tempestivamente allegate e provate. Perciò la questione sulla corretta base di calcolo è stata considerata assorbita dal giudicato, rendendo superfluo il dibattito sull'applicazione dell'art. 28 c.c.n.l. o dell'art. 52 d.lgs. 165/2001. La Corte ha inoltre precisato che la natura di condanna generica della decisione originaria non esclude che essa possa definire, in modo generico ma preclusivo, alcuni profili della base di calcolo del credito. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il lavoratore non ha svolto difese, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla forza del giudicato sostanziale, ritenuto preclusivo rispetto alla riesame dei profili già decisi nel precedente giudizio
evocato dalla ricorrente per sostenere che la condanna generica non vincolasse sulla liquidazione, ma la Corte ha escluso tale lettura in concreto
richiamato in relazione alla formazione del giudicato formale e ai suoi effetti preclusivi
invocato per omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto assorbito il tema dal giudicato
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel motivo di appello non esaminato
richiamato in relazione al dedotto vizio processuale di omessa pronuncia
art. 36 Cost.
richiamato nel motivo di diritto relativo alla corretta determinazione delle differenze retributive
artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1371 c.c.
richiamati come canoni ermeneutici per l'interpretazione del c.c.n.l., ma la Corte non li ha applicati perché la controversia era assorbita dal giudicato
richiamato in tema di mansioni superiori e trattamento economico, ma non decisivo per effetto del giudicato
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
invocato per sostenere che il caso riguardasse mansioni superiori di mero fatto; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dal giudicato sulla base di calcolo
art. 28 c.c.n.l. 7 aprile 1999
richiamato quale fonte contrattuale applicata dalla Corte territoriale per determinare le differenze retributive; la Cassazione ha ritenuto che la sua applicazione fosse ormai coperta dal giudicato
richiamato quale vizio di legittimità dedotto per violazione di legge
richiamato quale vizio di omesso esame di fatto decisivo
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315
richiamata come precedente per l'attestazione dei presupposti processuali relativi al contributo unificato
Massime di principio
- La condanna generica non impedisce che, nel giudizio successivo, alcuni profili di quantificazione siano già coperti da giudicato se la precedente decisione li ha risolti espressamente, anche in forma generica ma preclusiva.
- Il giudicato sostanziale preclude la rivalutazione dei criteri di liquidazione quando il precedente decisum abbia già affermato la misura del credito o abbia escluso, per difetto di allegazione e prova, criteri di calcolo alternativi.
- La deduzione di un vizio di omessa pronuncia o di violazione di legge non può superare il limite del giudicato formatosi sulla stessa questione tra le parti.
- Quando una questione è assorbita dal giudicato, divengono irrilevanti i motivi che mirano a discutere la corretta fonte normativa o contrattuale della quantificazione del credito.
- La natura di condanna generica di una sentenza non esclude che essa possa definire in modo vincolante, per successive fasi o giudizi, la base di calcolo del diritto riconosciuto.
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