Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26802/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza presso la società erano stati contestati costi ritenuti non inerenti o non deducibili, fatture per operazioni inesistenti, spese per carburante prive di schede e movimentazioni bancarie sui conti della società e dei soci; l'Agenzia aveva quindi emesso avviso di accertamento per maggior reddito IRES 2011. La CTP aveva accolto integralmente il ricorso della contribuente, mentre la CTR del Lazio aveva riformato la decisione, richiamando anche una precedente sentenza relativa all'anno 2009, e aveva ritenuto legittimi il recupero a tassazione dei costi e gli accertamenti bancari. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: omessa considerazione delle controdeduzioni in appello; motivazione per relationem ritenuta viziata; errata applicazione dell'art. 109 TUIR sulla deducibilità dei costi; erroneità della legittimazione dell'accertamento bancario alla luce delle norme sull'onere probatorio e sui poteri istruttori; omessa pronuncia sulla mancata decurtazione del reddito ex art. 84 TUIR. Nelle more la ricorrente ha presentato istanza di cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata ex l. n. 197/2022 (rottamazione quater), ma la documentazione prodotta non dimostrava con precisione la corrispondenza tra cartella definita e avviso impugnato; tuttavia l'Ufficio non ha contestato l'intervenuta definizione della controversia.

La decisione

La Corte ha dichiarato la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, rilevando che la ricorrente aveva chiesto la cessazione della materia del contendere per effetto della definizione agevolata e che l'Agenzia delle Entrate non aveva contestato l'intervenuta definizione. Ha inoltre precisato che, in ragione di tale definizione, non sussistevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato; le spese del grado sono state poste a carico di chi le aveva anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente aderisce a una definizione agevolata riferita alla pretesa tributaria e chiede la cessazione della materia del contendere, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse se la controparte non contesta l'intervenuta definizione della lite.
  • La produzione documentale sulla rottamazione deve consentire di verificare la corrispondenza tra il carico definito e l'atto impositivo oggetto del giudizio; tuttavia, ai fini della declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse, rileva anche la mancata contestazione dell'amministrazione circa la definizione intervenuta.
  • In presenza di definizione agevolata della controversia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di misura riferita ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.