Sentenza del 28/01/2021 n. 1870 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diritto al rimborso di una eccedenza d'imposta IRPEG esposta nella dichiarazione Mod. 760/87 per l'anno 1986. L'Ufficio, con avviso di accertamento n.65/91, aveva ridotto il credito esposto; la contribuente impugnò l'avviso. Successivamente la banca presentò (in data 10/01/2007) formale istanza di rimborso (e interessi) per l'eccedenza originaria: l'Agenzia opose eccezione di prescrizione e contestò altresì la titolarità del credito; la Commissione Tributaria Provinciale accolse il ricorso, la Commissione Regionale invece dichiarò il diritto prescritto e rigettò l'appello incidentale della contribuente. In cassazione la contribuente ha dedotto che l'impugnazione dell'avviso di accertamento ha interrotto la prescrizione (art.2943 c.c.) poiché la domanda giudiziale contestava l'esistenza e l'ammontare del debito d'imposta e quindi riguardava direttamente il credito reclamato; ha inoltre dedotto la rilevanza della L. n.350/2003, art.2 comma 58, che limiterebbe la possibilità per l'Amministrazione di eccepire la prescrizione per rimborsi derivanti da dichiarazioni presentate fino al 30/06/1997.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i secondi e terzi motivi (connessi): l'impugnazione dell'avviso di accertamento che investiva integralmente l'atto e chiedeva l'annullamento ha avuto effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art.2943 c.c., poiché la domanda contestava l'esistenza e l'ammontare del debito d'imposta e quindi il credito di rimborso. Perciò la prescrizione decennale non era maturata alla data dell'istanza di rimborso del 10/01/2007. La Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise e ha rinviato la causa alla competente Commissione regionale per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese; il primo motivo relativo alla L. n.350/2003 è stato dichiarato assorbito e non deciso.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 1991, n. 413 (art.32 e art.38)
Richiamata per spiegare la presentazione della dichiarazione integrativa da parte della contribuente al fine di definire il periodo d'imposta oggetto di accertamento; non è stata oggetto di specifica interpretazione decisiva nella pronuncia.
Legge 23 dicembre 2003, n. 350, art.2, comma 58
"l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei crediti presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti"
La ricorrente sosteneva che la norma impedisca all'Amministrazione di eccepire la prescrizione per rimborsi relativi a dichiarazioni presentate entro il 30/06/1997; la questione è stata richiamata in sede di ricorso, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo assorbito dopo aver deciso i profili relativi all'interruzione della prescrizione e non ha pronunciato una statuizione definitiva su tale norma nel caso concreto.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (art.62)
Norma processuale tributaria citata in relazione ai rimedi esperibili contro il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso; non modifica i principi civili sulla prescrizione discussi dalla Corte.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art.38)
Richiamato per distinguere il diverso termine di decadenza fiscale; la Corte ribadisce che la segnalazione del credito nella dichiarazione costituisce già istanza di rimborso, perciò non si applica il termine di decadenza dell'art.38 DPR 602/1973.
Principio generale: la prescrizione estingue i diritti se non esercitati entro i termini di legge; la sospensione/interruzione è regolata tassativamente dalle disposizioni vigenti.
Le cause di interruzione della prescrizione sono tassative; la Corte interpreta che una domanda giudiziale ha effetto interruttivo ai sensi dell'art.2943 quando la domanda riguarda direttamente l'esercizio o la tutela del diritto di credito dedotto in prescrizione (ossia contesti l'esistenza o l'ammontare del debito che incide sul credito). Nell'ipotesi concreta l'impugnazione dell'avviso di accertamento è stata ritenuta idonea ad interrompere la prescrizione del credito di rimborso.
Riferito al momento da cui il diritto può essere fatto valere; la Corte richiama che il termine di prescrizione riprende a decorrere a partire dal momento in cui il diritto è nuovamente esercitabile, anche con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio interruttivo.
Richiamato per i termini temporali conseguenti all'interruzione della prescrizione: l'effetto interruttivo perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio instaurato.
Norma collegata in tema di prescrizione e termini processuali; citata tra le disposizioni rilevanti ma non oggetto di autonoma interpretazione decisiva nella sentenza.
Riferito al termine decennale della prescrizione applicabile al credito di cui si chiede il rimborso; la Corte considera che, avendo l'impugnazione interrotto la prescrizione, il termine decennale non era spirato al momento dell'istanza del 2007.
Codice di Procedura Civile, art.360 (motivazioni di cassazione)
Richiamato perché i motivi di cassazione sono stati formulati ex art.360 c.p.c. (vizi di motivazione e violazione di norme); la Corte ha ritenuto fondati i motivi concernenti l'omessa valutazione sull'effetto interruttivo dell'impugnazione.
Codice di Procedura Civile, art.366-bis
La Corte osserva che l'art.366-bis c.p.c. non è applicabile ratione temporis al caso in esame (disposizione abrogata dalla L. n.69/2009) e quindi non rileva per la decisione.
Massime di principio
- La mera indicazione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi vale come istanza di rimborso: da quella data decorre il termine per il silenzio-rifiuto (90 giorni) e il diritto è soggetto alla prescrizione decennale.
- Una impugnazione dell'avviso di accertamento che investe l'interezza dell'atto e chiede l'annullamento è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al rimborso quando la domanda giudiziale contesti l'esistenza o l'ammontare del debito d'imposta in modo da incidere direttamente sul credito reclamato (art.2943 c.c.). L'effetto interruttivo perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
- Le cause di interruzione o sospensione della prescrizione sono tassative: il soggetto che deduce l'interruzione ha l'onere di provarne i fatti e dimostrare il collegamento tra gli atti interruttivi e le specifiche poste creditorie contestate.
- La L. n.350/2003, art.2, comma 58, è invocata per impedire all'Amministrazione di eccepire la prescrizione per rimborsi relativi a dichiarazioni presentate entro il 30/06/1997; tuttavia la sua efficacia e portata sono state oggetto di controversie giurisprudenziali e costituzionali e, nel caso concreto, la Corte di Cassazione ha ritenuto superfluo decidere sul punto dopo aver risolto la questione sull'interruzione della prescrizione.
- In contenziosi su rimborsi che coinvolgono imprese incorporate o fuse è opportuno allegare e conservare documentazione che provi la titolarità del credito e la catena di successione aziendale (altrimenti l'Amministrazione può eccepirne la mancata prova).
- Nel calcolo dei termini, se la prescrizione è stata interrotta da una domanda giudiziale, il nuovo termine decorre secondo le regole del codice civile (con riferimento al passaggio in giudicato della sentenza che decide il giudizio interruttivo).
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