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Sentenza

Sentenza del 28/01/2021 n. 96 - Comm. Trib. Prov. Trapani

Ricorso cumulativo - Connessione oggettiva e soggettiva - Difetto - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo per difetto dei requisiti di connessione oggettiva e soggettiva; il merito delle impugnazioni non è stato esaminato nel quadro del ricorso cumulativo e le impugnazioni dovranno essere eventualmente proposte separatamente o secondo altra strategia processuale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso cumulativo è stato dichiarato inammissibile per mancanza, negli atti impugnati, della connessione oggettiva e soggettiva richiesta. In particolare è mancata l'identità o il collegamento essenziale tra le fattispecie di fatto e di diritto impugnate (connessione oggettiva) e/o la congruenza tra le parti e le posizioni giuridiche coinvolte (connessione soggettiva), requisiti previsti dall'art. 18 d.lgs. 546/1992 per la riunione in un unico ricorso di più impugnazioni.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. 546/1992

    L'art. 18 delimita i requisiti per il ricorso cumulativo: esso è ammesso solo quando sussistono connessione oggettiva e soggettiva tra gli atti impugnati; la mancanza di tali requisiti determina l'inammissibilità del ricorso cumulativo.

  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 10150 del 11.04.2019

    Citata come giurisprudenza di segno difforme: rappresenta un orientamento che ha avuto valutazioni meno rigorose o differenziate sui presupposti per l'ammissibilità del ricorso cumulativo.

  • Corte di Cassazione, n. 13916/06

    Giurisprudenza indicata come difforme rispetto alla decisione che ha dichiarato l'inammissibilità; attesta l'esistenza di pronunce con valutazioni diverse sui requisiti di connessione.

  • Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3692 del 16/02/2009

    Pronuncia delle Sezioni Unite richiamata tra le decisioni rilevanti; la sua interpretazione è stata ricondotta a orientamenti non univoci sulla materia della cumulazione dei ricorsi.

  • Corte di Cassazione, n. 21955 del 27/10/2010

    Ulteriore decisione di segno difforme citata; rilevata come espressione di una giurisprudenza che può ammettere una lettura più ampia della connessione necessaria per la cumulazione.

Massime di principio

  • Verificare sempre la connessione oggettiva: devono sussistere elementi di identità o stretta concatenazione dei fatti e delle questioni giuridiche impugnate.
  • Verificare la connessione soggettiva: la cumulazione è corretta quando le stesse posizioni soggettive (stesso ricorrente e/o stessa controparte) e i profili giuridici sono tali da giustificare un unico procedimento.
  • Se manca anche uno solo dei requisiti (oggettivo o soggettivo), il ricorso cumulativo è in genere inammissibile e si devono proporre ricorsi distinti per ciascun atto.
  • Nel redigere il ricorso cumulativo, documentare chiaramente e compiutamente l'identità dei fatti e delle norme comuni che giustificano la cumulazione, per prevenire eccezioni di inammissibilità.
  • Esaminare la giurisprudenza contrastante e, se si ritiene applicabile un orientamento più favorevole, motivare espressamente nel ricorso le ragioni interpretative che consentono la cumulazione; in alternativa presentare ricorsi separati.
  • La declaratoria di inammissibilità per carenza di connessione comporta che il merito non venga esaminato in quella sede; valutare ricorso separato o eventuali richieste di riunione/coordinate procedure ove procedimentalmente ammesse.

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