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Sentenza

Sentenza del 28/01/2021 n. 102 - Comm. Trib. Prov. Torino

Aliquota ridotta - Immobili strumentali - Abitazione - Cambio di destinazione - Eccezione - Agevolazione "prima casa" non applicabile agli immobili in trasformazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha dato ragione alla resistente: l'agevolazione IVA al 4% prevista per le abitazioni (anche non ultimate) si applica solo quando permanga l'originaria destinazione ad abitazione; trattandosi di un immobile strumentale in corso di trasformazione la condizione dell'originaria destinazione non è soddisfatta e l'agevolazione non può essere riconosciuta. La richiesta del ricorrente è stata quindi respinta

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

si contestava l'esclusione dell'agevolazione IVA al 4% per l'acquisto di un immobile non ultimato: il ricorrente sosteneva che l'immobile dovesse rientrare nella fattispecie prevista per le abitazioni (anche non ultimate) poiché sarebbe destinato ad uso abitativo; l'amministrazione sosteneva invece che, al momento della compravendita, l'immobile era ancora strumentale e stava subendo una trasformazione di destinazione d'uso da strumentale ad abitativo, pertanto non poteva beneficiare dell'aliquota agevolata

Norme richiamate

  • DPR n. 633/1972, Tabella Parte II, n. 21

    aliquota 4% per le cessioni di abitazioni (con esclusione di alcune categorie), estesa agli immobili non ultimati purché permanga l'originaria destinazione ad abitazione

    la norma è stata interpretata restrittivamente: l'agevolazione è un'eccezione riservata ai casi in cui l'immobile abbia originariamente e tuttora destinazione abitativa; non si estende agli immobili che, pur essendo oggetto di lavori di trasformazione verso l'uso abitativo, siano al momento della cessione ancora qualificabili come strumentali

Massime di principio

  • L'agevolazione 'prima casa' ai fini IVA (aliquota 4%) richiede che l'immobile abbia originariamente e continuativamente destinazione ad abitazione; un cambiamento di destinazione in corso esclude il beneficio.
  • La nozione di 'immobile non ultimato' ammesso all'agevolazione non va confusa con l'ipotesi di 'immobile strumentale in trasformazione': l'eccezione si applica solo se l'originaria destinazione ad abitazione permane al momento della cessione.
  • Onere della prova a carico del contribuente: fornire documentazione che dimostri la destinazione abitativa effettiva e originaria (classamento catastale, titoli abilitativi, attestazioni sulla destinazione d'uso) prima della cessione.
  • Per ottenere l'agevolazione in casi di conversione d'uso, conviene completare e formalizzare il cambio di destinazione (approvazione amministrativa, aggiornamento catastale) prima della stipula dell'atto.
  • Le norme agevolative vanno interpretate restrittivamente: simili fattispecie non espressamente contemplate dalla norma non possono essere estese per analogia a favore del contribuente.

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