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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33135/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4266/12/2018 che aveva confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento n. 2317/05/2015, rigettando l'opposizione dell'impresa avverso intimazione di pagamento (e sottesi cartella di pagamento e avviso di accertamento) per € 18.221,49. Il ricorso per cassazione articolava undici motivi: irregolarità della rappresentanza processuale dell'agente della riscossione; omissione di chiamata in causa dell'ente impositore; impropria esclusione o inammissibilità di motivi relativi a vizi di notifica (avviso di accertamento, cartella di pagamento, intimazione di pagamento); contestazioni sulla validità della motivazione dell'intimazione in relazione a interessi e spese; contestazione della conformità delle copie prodotte agli originali (art. 2719 c.c.); e deduzione tardiva del giudicato esterno

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: è stata dichiarata inammissibile l'eccezione di giudicato esterno proposta tardivamente in sede di legittimità; la rappresentanza processuale della Riscossione Sicilia S.p.A. mediante avvocato del libero foro è stata ritenuta legittima (la norma che vieta rappresentanza volontaria è riferibile, per l'interpretazione della Corte, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e non alle società private concessionarie vigenti all'epoca); i motivi relativi alla mancata chiamata in causa dell'ente impositore non hanno inficiato il giudizio poiché non sussiste litisconsorzio necessario e l'obbligo di chiamata sorge solo quando è in discussione il merito dell'accertamento; il terzo motivo (presunta specificazione non tempestiva di motivi con memorie) è inammissibile per violazione dei limiti previsti dall'art. 24 d.lgs. 546/1992 e per carenza di autosufficienza; i profili relativi alla regolarità delle notifiche della cartella e dell'intimazione sono stati ritenuti infondati o insufficientemente provati dalla ricorrente (la Riscossione ha prodotto relata/avviso di ricevimento con numero identificativo della cartella e la ricorrente non ha disconosciuto specificamente la conformità delle copie ai sensi dell'art. 2719 c.c.); l'intimazione di pagamento è stata ritenuta congruamente motivata richiamando la cartella e indicando l'importo complessivo di interessi e spese, conforme al modello ministeriale. Spese e contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, commi 1, 2 e 8

    1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. (...) 2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale (...) è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3. (...) 8. L'Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'ente può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l'ente, assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

    La norma disciplina lo scioglimento delle società Equitalia e la riallocazione delle funzioni di riscossione; la Corte la utilizza per distinguere la posizione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (soggetta a regole particolari di patrocinio e possibile avvalimento dell'Avvocatura dello Stato) rispetto alle società concessionarie private come Riscossione Sicilia S.p.A., che al momento dei fatti potevano farsi assistere da avvocati del libero foro.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2

    2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.

    La disposizione limita la rappresentanza volontaria per gli enti pubblici indicati; la Corte precisa che l'estensione a 'agente della riscossione' va interpretata riferendosi in via primaria all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ente pubblico economico), e non si applica automaticamente alle società private concessionarie come Riscossione Sicilia S.p.A., che potevano quindi costituirsi con difensore del libero foro.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, commi 2-4

    2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito. 3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. (...) 4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile.

    Limita fortemente la possibilità di introdurre nuovi motivi in corso di causa: le memorie illustrative non possono sostituirsi formalmente all'atto di motivi aggiunti quando non ricorrono le condizioni previste, con conseguente inammissibilità di deduzioni tardive o non autosufficienti.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, commi 2 e 3

    2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.

    L'intimazione di pagamento è soggetta a contenuto vincolato (modello ministeriale). Il richiamo alla cartella e l'indicazione dell'importo complessivo di interessi e spese sono di norma sufficienti a garantire la motivazione dell'intimazione.

  • art. 2719 cod. civ.

    Stabilisce che la conformità delle copie agli originali può essere disconosciuta; la Corte ricorda che il disconoscimento deve essere specifico e circostanziato, non generico, perché altrimenti la copia prodotta dall'agente della riscossione conserva efficacia probatoria.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    In tema di notifica della cartella, la prova si dà mediante relata di notificazione e/o avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella: la produzione di tali elementi è generalmente sufficiente a provare la notificazione, salvo disconoscimento specifico e valido delle copie.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    La cartella di pagamento che segue un avviso di accertamento divenuto definitivo esaurisce la sua funzione in una intimazione: non costituisce un nuovo atto impositivo. Pertanto, vizi dell'avviso definitivo non possono essere rilevati con l'impugnazione della cartella salvo il caso in cui il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa solo con la cartella.

  • art. 156 cod. proc. civ.

    Riferimento al principio per cui l'impugnazione dell'atto impositivo da parte del contribuente può sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo (sanatoria), se l'atto ha raggiunto il destinatario nei termini utili.

  • d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (art. 76, commi 1,2,4)

    Dispone lo scioglimento di Riscossione Sicilia S.p.A. e il subentro dell'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° ottobre 2021; la Corte osserva però che al momento dell'instaurazione del processo di appello (2015) la società era ancora operativa e quindi legittimata a costituirsi con avvocato del libero foro.

Massime di principio

  • La rappresentanza processuale: le norme che vietano la rappresentanza volontaria si applicano in via primaria all'Agenzia delle Entrate - Riscossione; le società concessionarie private operanti prima della loro estinzione possono validamente costituirsi con avvocati del libero foro, salvo specifiche disposizioni diverse o successivi subentri.
  • Giudicato esterno: il giudicato costituito dopo la chiusura del quadro difensivo in appello può essere opposto anche in cassazione, ma se si è formato prima della deliberazione/udienza di discussione in appello deve essere eccepito in appello o sino all'udienza di discussione; dedurlo tardivamente in Cassazione può essere inammissibile.
  • Chiamata in causa dell'ente impositore: non sempre è necessaria; l'agente della riscossione deve chiamare l'ente solo quando è effettivamente in discussione il merito dell'accertamento. In generale non sussiste litisconsorzio necessario tra ente e concessionario.
  • Limiti delle memorie e motivi aggiunti: nel processo tributario l'ampliamento dell'oggetto processuale è rigorosamente limitato dall'art. 24 d.lgs. 546/1992; memorie illustrative non possono introdurre nuovi motivi se non nei casi previsti (documenti nuovi non conosciuti o ordine della commissione) e devono rispettare i termini e le formalità richieste.
  • Prova della notifica della cartella: la produzione in giudizio della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento con il numero identificativo della cartella è normalmente sufficiente a provare la notificazione; la parte che contesta la conformità delle copie deve disconoscerle specificamente e circostanziatamente ai sensi dell'art. 2719 c.c.
  • Impugnabilità dei vizi dell'accertamento: se l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, la cartella successiva è sindacabile solo per vizi propri; i vizi dell'atto presupposto non possono normalmente essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, salvo che il contribuente abbia avuto conoscenza dell'accertamento soltanto con la cartella stessa.
  • Contenuto dell'intimazione di pagamento: l'intimazione redatta secondo il modello ministeriale che richiama la cartella e indica l'importo complessivo di interessi e spese soddisfa l'obbligo di motivazione; non è necessaria una motivazione analitica aggiuntiva salvo che la cartella o l'intimazione costituiscano il primo atto che quantifica gli interessi.
  • Ruolo della Cassazione su questioni processuali: la Corte può esaminare e decidere anche questioni processuali (es. omissioni nella motivazione su eccezioni rilevabili d'ufficio) ai sensi dell'art. 384 c.p.c., purché la decisione non richieda accertamenti di fatto ulteriori.

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