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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14801/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da uno scambio di informazioni tra Agenzia delle Entrate e Comune di Spinea sulla valutazione di un terreno ereditato dalla ricorrente dopo la morte del dante causa, ai fini della liquidazione dell’imposta di successione. La ricorrente aveva inizialmente adito il giudice amministrativo, il quale aveva declinato la giurisdizione affermando quella tributaria; la causa era poi stata riassunta davanti al giudice tributario, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto dei presupposti di riassunzione ex art. 59 l. 69/2009, poiché la sentenza declinatoria del T.A.R. era stata a sua volta impugnata dinanzi al Consiglio di Stato. In appello la contribuente aveva riproposto le originarie doglianze senza censurare specificamente la ratio della decisione di primo grado, sicché la Corte tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello principale per carenza di specificità dei motivi e, per riflesso, l’incidentale dell’Agenzia. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha articolato sei motivi, formalmente fondati su violazione di norme costituzionali, di legge civile e processuale, sull’art. 360 n. 5 c.p.c., sull’art. 2041 c.c. e su norme tributarie comunali e statali, nonché su una eccezione di illegittimità costituzionale, ma senza aggredire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e la mancata impugnazione di un atto autonomamente lesivo e impugnabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, infondata la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, sia perché formulata come mera sollecitazione discrezionale sia perché mancava una questione di rilievo nomofilattico; dall’altro, ha condiviso la proposta del consigliere delegato rilevando che i motivi di ricorso non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre le doglianze già svolte nei gradi precedenti. La Corte ha inoltre evidenziato che l’originaria contestazione riguardava un atto endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile in sede tributaria, perché la pretesa impositiva non si era ancora tradotta in un provvedimento lesivo. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese in favore di entrambi i resistenti, ha applicato la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per ciascun resistente, ha irrogato la sanzione di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 59 L. 18 giugno 2009, n. 69

    La riassunzione dinanzi al giudice ritenuto munito di giurisdizione è possibile solo dopo il passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria del giudice preventivamente adito.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Ai fini dell’impugnabilità in sede tributaria occorre un atto in cui il potere impositivo sia concretamente esercitato e si traduca in un provvedimento autonomamente lesivo; gli atti endoprocedimentali non sono di regola impugnabili.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e risultano, in sostanza, non specificamente enunciati.

  • art. 374, terzo comma, c.p.c.

    La rimessione alle Sezioni Unite richiede una questione di particolare rilievo nomofilattico, qui ritenuta insussistente.

  • art. 376, secondo comma, c.p.c.

    L’istanza di rimessione alle Sezioni Unite è mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale.

  • art. 139 disp. att. c.p.c.

    L’istanza di rimessione non risultava proposta nelle forme previste.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La manifesta inammissibilità del ricorso giustifica la condanna equitativa della parte soccombente al pagamento di una somma in favore delle controparti.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La manifesta inammissibilità del ricorso ha giustificato anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la definizione in conformità alla proposta consente di valorizzare la valutazione di manifesta inammissibilità e di applicare le conseguenze ex art. 96 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 97 Cost.

    Norma evocata nei motivi, ma non decisiva nella motivazione di inammissibilità.

  • art. 53 Cost.

    Norma evocata nei motivi, ma non decisiva nella motivazione di inammissibilità.

  • art. 42 Cost.

    Norma evocata nei motivi, ma non decisiva nella motivazione di inammissibilità.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nei motivi, senza incidenza sulla ratio decidendi.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato nei motivi, senza incidenza sulla ratio decidendi.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Evocato come motivo di ricorso, ma le censure non sono state ritenute pertinenti alla decisione impugnata.

  • art. 331 n. 4 c.p.p.

    Richiamato nel ricorso, ma estraneo alla ratio decidendi della controversia.

  • art. 1, comma 741, lett. d) ed e), L. 27 dicembre 2019, n. 160

    Norma evocata nei motivi, ma non scrutinata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • artt. 9 e 10 regolamento del Comune di Spinea

    Richiamati nei motivi, ma non rilevanti ai fini della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 8, lett. f), previgente regolamento comunale

    Richiamato nei motivi, ma non decisivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specificamente diretti contro la ratio decidendi della sentenza impugnata; la riproposizione delle stesse censure già svolte nei gradi di merito, senza attaccare il fondamento logico-giuridico della decisione, equivale a mancanza di motivi ed è causa di inammissibilità.
  • In materia tributaria non è autonomamente impugnabile un atto meramente endoprocedimentale o interlocutorio, occorrendo un provvedimento in cui la pretesa impositiva sia concretamente esercitata e si traduca in una lesione attuale della sfera del contribuente.
  • La riassunzione del processo davanti al giudice ritenuto munito di giurisdizione presuppone il passaggio in giudicato della sentenza declinatoria del giudice preventivamente adito, quando tale pronuncia sia stata tempestivamente impugnata.
  • L’istanza di rimessione alle Sezioni Unite non costituisce un rimedio automatico né impone una motivazione di rigetto ad hoc, trattandosi di sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale subordinato alla presenza di una questione di rilievo nomofilattico.
  • La manifesta inammissibilità del ricorso può fondare, oltre alla condanna alle spese, la condanna equitativa per responsabilità processuale aggravata e la sanzione pecuniaria prevista per l’abuso del processo nel procedimento accelerato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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