Cassazione Civile, Sentenza n. 14087/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2009 (maggiori Irpef, Iva e Irap) fondato su verifiche della Guardia di Finanza e su un processo verbale di constatazione: si contestava che l'affittuario avesse corrisposto canoni superiori a quelli indicati in contratto e che il contribuente non avesse dichiarato le eccedenze. In cassazione il contribuente ha dedotto, tra l'altro, la nullità della sentenza d'appello per motivazione per relationem (richiamo non allegato al fascicolo), violazione del contraddittorio, uso di documenti inutilizzabili (trascrizione di conversazioni telefoniche), violazione del principio del giudicato e dedotta carenza della prova presuntiva per mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto lecita la tecnica della motivazione per relationem purché la sentenza rimanga autosufficiente e ricostruisca i contenuti richiamati; ha escluso l'uso della cosiddetta "scienza privata" del giudice perché il riferimento era a una precedente decisione nota e affrontata in altro procedimento; ha rilevato che, pur sussistendo profili critici sulla trascrizione della conversazione, la Commissione Tributaria di secondo grado aveva fondato la decisione su una pluralità di elementi indiziari (PVC, dichiarazioni di terzi, rinvenimento di denaro contante, precedenti contestazioni) idonei a formare prova presuntiva. Pertanto la censura concernente la singola trascrizione non è stata ritenuta tale da inficiare l'intero giudizio d'appello. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite (liquidate in Euro 4.100,00) e ad oneri processuali (doppio contributo).
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione e all'uso di documenti: la Corte ha valutato la legittimità del riferimento ad altra decisione alla luce delle regole sul motivo per relationem, ritenendo ammissibile il rinvio se la sentenza resta autosufficiente.
Codice di procedura civile, art. 115
Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ricordato che la motivazione per relationem è ammissibile purché la decisione sia autosufficiente e contenga adeguata valutazione critica delle argomentazioni richiamate.
Codice di procedura civile, art. 101, comma 2
Richiamato dal ricorrente sul principio del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che, non essendo stato fatto ricorso a scienza privata ma a un precedente ufficiale noto, non sussisteva violazione del contraddittorio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati (vizio di motivazione e violazione di norme di diritto); la Corte ha esaminato i motivi per nullità e violazione di legge e li ha ritenuti infondati.
Codice civile, artt. 2697, 2727, 2729 (comma 1)
Riferiti alla prova (onere della prova e mezzi di prova): la Corte ha applicato i principi sull'onere della prova e sulla valutazione degli indizi, ritenendo che la pluralità di elementi potesse supplire alle criticità di un singolo elemento probatorio.
Citato nell'avviso di accertamento quale normativa relativa a violazioni dichiarative e contabili; impiego come quadro normativo delle sanzioni contestate dall'Amministrazione.
D.Lgs. 547/1992, art. 7, comma 4
Richiamato dal ricorrente in relazione all'utilizzabilità di atti e documenti d'indagine; la Corte ha comunque ritenuto che, anche escludendo la trascrizione in contestazione, sussistesse un quadro indiziario complessivo.
Codice di procedura penale, artt. 268 e 270
Richiamati dal ricorrente con riguardo alle modalità di acquisizione e utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte, pur riconoscendo profili di criticità sulla trascrizione, ha valutato la sufficienza complessiva degli altri elementi indiziari.
Costituzione, art. 15
Invocato con riguardo alla tutela della libertà e alla garanzia delle prove: la contestazione non ha portato la Corte a ritenere violati diritti costituzionali tali da annullare la decisione impugnata.
Codice di procedura civile, art. 118 disposizioni attuative
Richiamato per il principio che il riferimento a precedenti conformi (anche di merito) è ammesso; la Corte ha confermato che il rinvio a precedente della stessa commissione è legittimo se la motivazione resta accessibile e valutata.
Codice di procedura civile, artt. 295, 337, 329, 132
Richiamati dal ricorrente in vari motivi relativi a giudicato e motivazione; la Corte ha esaminato i profili senza concedere rilievo annullatorio perché la decisione d'appello risultava motivata nel suo complesso.
Costituzione, art. 111
Invocato rispetto al giusto processo e alla motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto rispettati i requisiti in concreto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Richiamato in relazione al contributo unificato e agli oneri processuali; la Corte dà atto dell'applicazione delle disposizioni sul contributo e sugli oneri.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammissibile: il giudice può richiamare altra decisione (anche di merito) purché la sentenza rimanga autosufficiente, riproduca i passaggi rilevanti e svolga una valutazione autonoma e criticamente apprezzata del contenuto richiamato; in mancanza la sentenza può essere nulla per vizio di motivazione.
- Il giudice d'appello non commette necessariamente violazione del divieto di "scienza privata" quando richiama decisioni ufficiali conosciute dalle parti; è però necessario che il contenuto richiamato sia reso accessibile e valutato nel processo in cui si decide.
- L'utilizzabilità di una singola prova (es. trascrizioni di conversazioni) può essere contestata, ma la nullità o l'inefficacia di quel singolo elemento non invalida l'intero accertamento se l'Amministrazione e il giudice fondano la decisione su una pluralità di indizi, valutati complessivamente e ritenuti gravidi, precisi e concordanti.
- La prova presuntiva in materia tributaria richiede il rispetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; tuttavia tali requisiti devono essere valutati nel complesso degli elementi raccolti, e non solo con riferimento al singolo elemento probatorio.
- Chi impugna in sede di gravame deve indicare con precisione le prove che sostiene siano state trascurate o confutate; censure generiche o prive di indicazione documentale possono risultare inammissibili o inefficaci.
- Il richiamo a precedenti interni può essere usato per uniformare decisioni e ridurre i tempi processuali, ma impone alle parti l'onere, se interessate, di analizzare e valutare anche il contenuto del precedente richiamato.
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