Cassazione Civile, Sentenza n. 37579/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva confermato l'annullamento, per l'annualità 2008, dell'avviso di accertamento (recupero a tassazione di un premio versato su presunta polizza detenuta presso banca svizzera) e dell'atto di contestazione sanzioni per omessa dichiarazione di investimenti esteri. L'Agenzia censurava la decisione ritenendo errata l'applicazione dell'art.12 del d.l. n.78/2009 (in particolare la irretroattività del comma 2 e l'interpretazione dei commi 2-bis e 2-ter che raddoppiano i termini), mentre il contribuente eccepiva in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza e l'esistenza di giudicati interni/esterni che avevano già deciso sul merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia, accogliendo le eccezioni del resistente circa l'esistenza di giudicati interni (e richiamando pronunce successive della stessa Corte che hanno chiarito la natura sostanziale della presunzione dell'art.12, comma 2 e la natura procedurale dei commi 2-bis e 2-ter). Pur rilevando che la questione sulla natura procedimentale dei termini era stata oggetto di contrasti giurisprudenziali, la Corte ha ritenuto che l'Agenzia non avesse impugnato i passi decisivi della sentenza impugnata relativi all'insufficienza probatoria delle disponibilità estere; di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale del contribuente è stato assorbito quanto ai primi due motivi e rigettato sui restanti. La Corte ha confermato l'annullamento degli atti impugnati e ha condannato l'Agenzia alla rifusione delle spese a favore del resistente (e ha rilevato anche profili relativi al contributo unificato).
Norme richiamate
art.12 d.l. n.78 del 2009 (commi 2, 2-bis, 2-ter)
La Corte richiamata ha ritenuto che la presunzione prevista dal comma 2 abbia natura sostanziale e quindi non sia retroattiva; i commi 2-bis e 2-ter, che raddoppiano termini di decadenza e prescrizione, hanno natura procedimentale e si applicano secondo il principio tempus regit actum
art.3 legge n.27 luglio 2000 n.212 (Statuto del contribuente)
Richiamato in relazione alla tutela del diritto di difesa e all'effettività della documentazione a supporto delle pretese fiscali
art.12 disposizioni preliminari cod. civ.
Richiamato per la collocazione delle norme sulle presunzioni tra le norme sostanziali del codice civile
Citato in relazione alla doglianza sul regime delle spese e alla presunta violazione nella pronuncia sulla compensazione
art.92 comma 2 c.p.c. (come riformulato dalla l. n.69/2009)
Richiamato in tema di compensazione delle spese per 'gravi ed eccezionali ragioni' e sulla nozione elastica che può giustificare la compensazione in caso di obiettiva incertezza sul diritto
art.13 comma 1-quater d.P.R. n.115 del 2002
Valutato in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato: la Corte ha osservato che non sussistono presupposti per imporre l'ulteriore contributo all'Amministrazione dello Stato (esenzione tramite prenotazione a debito), mentre sussistono presupposti per il contribuente incidente
Cass. n.29632/2019 (giurisprudenza di riferimento)
Richiamata come principio consolidato secondo cui la presunzione di cui all'art.12, comma 2, è sostanziale e non retroattiva, mentre i commi 2-bis e 2-ter hanno natura procedimentale
Massime di principio
- La presunzione di evasione prevista dall'art.12 comma 2 del d.l. n.78/2009 ha natura sostanziale: non si applica retroattivamente e non può essere invocata per periodi anteriori alla sua entrata in vigore a fondamento di un accertamento.
- I commi 2-bis e 2-ter dell'art.12 (raddoppio dei termini di decadenza e prescrizione) hanno natura procedimentale: si applicano secondo il principio tempus regit actum e pertanto possono operare anche per periodi d'imposta precedenti quando rilevanti ai fini processuali.
- Per imporre sanzioni e contestare omessa dichiarazione di disponibilità estere, l'Amministrazione deve fornire prova adeguata dell'esistenza e della consistenza delle disponibilità estere; l'assenza di elementi probatori (anche indiziari) può determinare l'annullamento dell'atto.
- Le amministrazioni che, in precedenti gradi, non impugnano specifici capi di decisione che accertano l'insufficienza probatoria o dichiari in fatto l'inesistenza delle disponibilità, rischiano l'inammissibilità successiva dei ricorsi per effetto del giudicato interno.
- La compensazione delle spese processuali può essere disposta per 'gravi ed eccezionali ragioni', tra cui una obiettiva incertezza interpretativa della normativa, ma il giudice di legittimità sindaca la motivazione del merito solo nei limiti della sua coerenza con le evidenze di causa.
- Le Amministrazioni dello Stato sono esenti dall'obbligo di versare il contributo unificato mediante il meccanismo della prenotazione a debito; il contribuente può invece essere tenuto al pagamento aggiuntivo se ricorrono i presupposti.
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