Cassazione Civile, Sentenza n. 37498/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma che, in controversia su cartella di pagamento per INVIM e accessori, aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato le impugnazioni, ritenendo ammissibile la doglianza della contribuente circa l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione proposta per la prima volta in appello. Il ricorso principale deduceva violazione dell'art. 57 del D.Lvo 31 dicembre 1992 n. 546 (divieto di proporre nuove eccezioni in appello) e norme sul procedimento civile per avere il giudice di secondo grado ritenuto che la questione dell'omessa notifica non costituisse una nuova eccezione. Il ricorso incidentale di Equitalia contestava, tra l'altro, il mancato esame da parte del giudice di appello della questione di legittimazione passiva dell'agente della riscossione (cioè l'assenza di legittimazione di Equitalia a stare in giudizio in relazione all'oggetto della domanda).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale e cassato la sentenza impugnata, ritenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente considerato come mera difesa una doglianza nuova (l'omessa notificazione dell'avviso di liquidazione), la quale costituisce un'eccezione in senso tecnico e, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile ai sensi dell'art. 57 D.Lvo 546/92. Il ricorso incidentale di Equitalia è stato rigettato: la Corte, pur rilevando che il giudice di appello non si era espressamente pronunciato sulla legittimazione passiva, ha ritenuto la questione infondata o altrimenti risolvibile con correzione ex art. 384, comma 2, c.p.c., richiamando l'orientamento secondo cui il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione senza litisconsorzio necessario. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione; le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente ove richiesto.
Norme richiamate
art. 57 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico (vizi dell'atto impositivo o fatti estintivi/modificativi) e impedisce di introdurre in appello nuovi motivi che costituiscono una diversa causa petendi; non si estende invece alle mere difese o contestazioni dei fatti costitutivi del credito tributario
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato per la valutazione della completezza della motivazione della sentenza impugnata e per censure relative a omissione di pronunce su questioni dedotte
art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Base normativa per il mezzo di cassazione fondato su violazione delle norme sul procedimento e carenza di motivazione
art. 36, comma 2, n. 4 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Richiamato nel ricorso incidentale relativo alla competenza e alla legittimazione a stare in giudizio dell'agente della riscossione
art. 111 Cost.
Principi costituzionali richiamati per giustificare la correzione della motivazione e l'economia processuale, evitando rinnovazioni inutili del giudizio
art. 39 D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112
Stabilisce l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore quando la controversia attiene al merito della pretesa impositiva
art. 384, comma 2 cod. proc. civ.
Consente alla Cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il motivo non esaminato risulti manifestamente infondato e non richieda ulteriori accertamenti di fatto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato integrativo da parte della ricorrente incidentale, se dovuto
Massime di principio
- La distinzione tra "eccezioni in senso tecnico" e "difese/controdeduzioni": le eccezioni che introducono una diversa causa petendi non possono essere sollevate per la prima volta in appello (art. 57 D.L.vo 546/92); le contestazioni dei fatti costitutivi del credito restano invece ammissibili
- Se in appello il contribuente pone una doglianza che costituisce un autonomo vizio dell'atto impositivo (es. omessa notificazione dell'avviso di liquidazione), quella doglianza è inammissibile se non era stata dedotta in primo grado
- Il contribuente può impugnare la cartella indifferentemente contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione: non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario tra i due
- L'agente della riscossione, se la controversia investe il merito dell'imposta, dovrebbe chiamare in giudizio l'ente impositore per svincolarsi dalle conseguenze negative della lite (art. 39 D.L.vo 112/1999)
- Se il giudice di merito omette di esaminare un motivo, la Cassazione può cassare la sentenza o, se il motivo è manifestamente infondato e non richiede accertamenti di fatto, correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., per ragioni di economia processuale
- In sede di riforma o rinvio, la Corte può disporre la restituzione della causa al giudice di merito in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati
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