Cassazione Civile, Sentenza n. 37474/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Origine: Corti chiese la restituzione di €20.337,03 pagati per lo spostamento di un palo della luce sul suo terreno; il Tribunale accolse la domanda. Enel (allora Enel Servizio Elettrico) fu notificata e poi impugnò eccependo la nullità delle notifiche (effettuate non nella sede legale ma presso la controllante e presso l'Ufficio di Firenze). La Corte d'appello dichiarò la nullità dell'atto introduttivo e dell'intero giudizio e rimise la causa al primo giudice, ritenendo che il termine breve per proporre appello non fosse decorsi. In Cassazione Corti perse; successivamente propose ricorso per revocazione della sentenza di Cassazione, deducendo (a) errore di fatto sulla data di perfezionamento della notifica (sostiene che fosse perfezionata entro il 12/7/2011 e dunque l'appello sarebbe stato tardivo) e (b) omesso esame della rilevanza del raggiungimento dello scopo della notifica ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso di revocazione inammissibile. Ha ritenuto che le questioni dedotte (tardività dell'appello e presunto raggiungimento dello scopo della notifica) fossero già state oggetto di contrasto tra le parti e valutate nella pronuncia impugnata; pertanto non sussisteva l'errore di fatto revocatorio previsto dagli artt. 395 n.4 e 391-bis c.p.c., che richiede fatti incontestabili e non controversi. In fine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente (compensi €3.500,00 oltre spese forfettarie 15%, esborsi €200,00 e accessori) e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.
Norme richiamate
Norma invocata per il ricorso ex procedura sommaria (atto introduttivo con cui era iniziato il giudizio di merito).
Riferimento al termine breve per proporre appello: la Corte ha ritenuto che tale termine non si applicasse ove la notifica non sia stata eseguita presso la sede legale.
Norma richiamata in relazione all'eccezione d'inammissibilità per tardività dell'appello sollevata da Corti; la Corte d'appello e poi la Cassazione hanno valutato la tempestività alla luce della validità delle notifiche.
In caso di nullità della notifica e dell'atto introduttivo la Corte d'appello ha rimesso le parti al giudice di primo grado ai sensi di questa disposizione.
Invocato dal ricorrente per sostenere che la nullità della notifica fosse irrilevante perché essa aveva comunque raggiunto lo scopo (la conoscenza dell'atto); la Corte ha ritenuto che tale censura era già implicitamente esaminata e disattesa nell'ambito della pronuncia impugnata.
art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Testo che disciplina l'errore di fatto revocatorio: la Corte ha richiamato la lettura restrittiva secondo cui l'errore di fatto è rilevante solo se consista in una falsa percezione di fatti incontestabili e non controversi.
Richiamato quale riferimento alle sentenze della Corte di cassazione e collegato alla disciplina della revocazione per errore di fatto.
art. 23, comma 8-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)
Norma citata in ordine alla celebrazione dell'udienza pubblica in camera di consiglio (misure emergenziali per udienze in epoca COVID).
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di disporre l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 e art. 391-bis c.p.c.) è rimedio eccezionale e strettamente limitato: è ammissibile solo quando l'errore consista in una falsa percezione di fatti incontestabili e non già in una diversa valutazione di fatti che siano stati oggetto di contesa.
- Se la validità o il perfezionamento di una notifica è stato oggetto di contrapposte allegazioni e di valutazione giurisdizionale, la stessa questione è 'controversa' e non è rimediabile con la revocazione per errore di fatto.
- La regola del 'raggiungimento dello scopo' (art. 156 c.p.c.) non opera automaticamente per sanare una notifica formalmente nulla: è necessario dimostrare in modo incontrovertibile che la notifica ha effettivamente raggiunto lo scopo e che ciò non è stato oggetto di valutazione contrastata in giudizio.
- La decorrenza del termine breve per l'impugnazione (es. art. 325 c.p.c.) dipende dalla corretta esecuzione della notifica alla sede legale: notifiche eseguite altrove possono non far decorrere il termine breve e la questione va valutata sul piano probatorio e giuridico.
- Tentativi di riproporre davanti alla revocazione argomenti già esaminati e respinti nella pronuncia impugnata sono normalmente inammissibili; il ricorso per revocazione non è strumento per rinnovare motivi già decisi.
- Chi propone revocazione che venga dichiarata inammissibile può essere condannato alle spese del giudizio e ad ulteriori oneri (contributo unificato), quindi va valutata con cautela la fondatezza reale di un motivo di revocazione.
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