Cassazione Civile, Sentenza n. 37545/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Silvestroni convenne Seaser per il risarcimento dei danni dovuti a gravi infiltrazioni nel garage acquistato il 4 marzo 2009. Seaser eccepì la decadenza e la prescrizione della garanzia ex art.1495 c.c. L'attore, con memoria ex art.183 c.p.c., qualificò la pretesa come azione ex art.1669 c.c. (responsabilità del costruttore). Il Tribunale di Ravenna dichiarò inammissibile la nuova qualificazione; la Corte d'Appello di Bologna confermò la qualificazione originaria come azione di venditore (art.1495), rilevando anche la mancata indicazione della data di scoperta dei vizi e la prescrizione. Silvestroni impugnò in Cassazione sostenendo (i) omissione di interpretazione del contratto e mancata verifica della qualità di venditore-costruttore di Seaser, (ii) errata applicazione delle norme processuali rispetto ai documenti prodotti, (iii) mancata istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse errato nel ricondurre automaticamente la domanda all'art.1495 senza esaminare il contenuto sostanziale della domanda e il contratto prodotto, e abbia sbagliato a considerare come 'nuova' la specificazione dell'azione ex art.1669 operata con la memoria ex art.183. Richiamando il principio delle Sezioni Unite (sent. n.12310/2015), la Cassazione ha affermato che la modifica della domanda in memoria può riguardare anche petitum e causa petendi se resta connessa alla stessa vicenda sostanziale e non pregiudica le difese. Ne consegue che la Corte territoriale doveva interpretare il contratto e verificare se Seaser potesse essere chiamata a rispondere come costruttrice; per tali errori la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Cassazione non si è pronunciata nel merito sui vizi o sulla responsabilità definitiva, ma ha disposto nuovo esame in grado territoriale e la decisione sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
Norma sulla garanzia per i vizi nella vendita; la Corte d'appello l'aveva ritenuta applicabile in prima valutazione, ma la Cassazione ha ritenuto necessario verificare se la domanda dovesse invece essere qualificata diversamente (art.1669) alla luce del contratto prodotto.
Disciplina la responsabilità del costruttore per rovina o difetti gravi dell'opera; la Corte ha ricordato che tale responsabilità può trovare applicazione anche in rapporto tra acquirente e venditore/costruttore anche in assenza di formale appalto, se l'opera sia stata eseguita sotto la responsabilità del venditore.
art. 183 cod. proc. civ. (comma 6 e ss.)
Regola la possibilità di precisare o modificare la domanda in memoria. La Cassazione ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n.12310/2015) secondo cui la modifica può riguardare elementi oggettivi della domanda (petitum o causa petendi) se rimane connessa alla stessa vicenda sostanziale e non compromette le difese della controparte.
Norma relativa alla produzione dei documenti: il ricorrente aveva contestato che la Corte d'appello non avesse valutato adeguatamente i documenti prodotti; la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione di cassazione per carenze interpretative.
art. 164 cod. proc. civ. e artt. 1362, 2699, 2700 cod. civ.; art. 111 Cost.
Riferimenti richiamati dal ricorrente in tema di regole di interpretazione del contratto, onere della prova e garanzia dei diritti di difesa; la Cassazione ha sottolineato la necessità che la Corte territoriale interpreti il contratto e valuti la qualità di venditore/costruttore della resistente.
Sentenza Corte SS.UU. n.12310/2015
Principio giurisprudenziale richiamato: la modifica della domanda in memoria ex art.183 può riguardare elementi del petitum e della causa petendi se connessa alla stessa vicenda sostanziale e senza pregiudicare le potenzialità difensive della controparte.
Cass. Sez. 2, sent. n.20877/2020 (richiamata)
Giurisprudenza che conferma l'applicabilità dell'art.1669 anche tra acquirente e venditore/costruttore in assenza di formale contratto d'appalto quando l'opera è stata eseguita sotto la responsabilità del venditore.
Massime di principio
- Se si voglia contestare la responsabilità del venditore anche come costruttore, è fondamentale produrre sin dall'inizio il contratto e ogni documento che dimostri la qualità di venditore-costruttore; la corte deve interpretare questi documenti prima di limitarsi a qualificazioni formali della domanda.
- La precisazione o modifica della domanda con la memoria ex art.183 c.p.c. non è automaticamente 'nuova' e inammissibile: è ammessa se rimane collegata alla stessa vicenda fattuale e non pregiudica le difese della controparte (Sez. U. 12310/2015).
- In casi di vizi dell'immobile è necessario indicare la data di scoperta dei vizi nella domanda o comunque nelle memorie, perché la questione della prescrizione/decadenza può dipendere da quella data.
- Distinguere chiaramente tra azione di garanzia del venditore (art.1495 c.c.) e responsabilità del costruttore (art.1669 c.c.): i presupposti e le implicazioni (anche temporali e probatorie) possono essere diversi e influenzare l'azione giudiziale.
- Il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale delle domande e dei documenti prodotti; una mera classificazione formale della domanda senza interpretazione contrattuale può portare a cassazione e rinvio.
- Chi resiste dovrebbe, se contestata, dimostrare tempestivamente di non aver assunto ruoli di costruzione/responsabilità sull'opera; chi propone domanda dovrebbe articolare fin da subito elementi probatori per non rischiare affermazioni generiche.
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