Cassazione Civile, Sentenza n. 37519/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di sei avvisi di accertamento (anni 2006-2011) per IRES, IVA e IRAP connessi a presunta sovrafatturazione da parte della Società Pugilistica Grossetana e relative sanzioni; contestuale impugnazione dei dinieghi dell'Amministrazione alla domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; questione processuale relativa al decreto di estinzione emesso dalla Corte e alla possibilità di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; questioni di diritto sostanziale e processuale su: raddoppio dei termini di accertamento (art. 43 DPR 600/1973) e sua inapplicabilità all'IRAP; ammissibilità del ricorso contro il diniego di definizione agevolata; qualificazione come "già versati in pendenza di giudizio" delle somme che erano oggetto di istanza di rimborso e poi rimborsate; sufficienza della motivazione degli avvisi e della sentenza di merito, valore probatorio delle dichiarazioni rese da terzi nel p.v.c., e omissioni/contraddizioni nella motivazione della CTR.
La decisione
La Corte ha revocato il decreto presidenziale di estinzione (perché la ricorrente aveva tempestivamente chiesto la trattazione). Ha rigettato i ricorsi avverso i dinieghi della definizione agevolata (l'Agenzia ha legittimamente ritenuto che le somme indicate come "già versate" non potessero comprendere importi la cui stabile attribuzione all'erario era contestata dal contribuente in un procedimento di ottemperanza e poi rimborsati). Sul ricorso principale per cassazione la Corte ha invece pronunciato un esito parzialmente favorevole alla ricorrente: ha accolto più motivi (tra cui l'insussistenza del raddoppio dei termini in relazione all'IRAP per il 2009; l'omessa pronuncia e/o vizio di motivazione su eccezioni riguardanti l'anno 2009; la carenza motivazionale in ordine all'indicazione del presupposto impositivo e contraddizioni interne nella decisione su più motivi d'appello) e ha cassato in parte la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale per nuovo esame su quelle questioni. Altre censure della contribuente sono state rigettate perché infondate (es. motivazione degli avvisi riferita alle dichiarazioni di terzi ritenute indiziarie). Pertanto: (i) revoca estinzione; (ii) dinieghi definizione agevolata confermati (ricorrente soccombente su questo punto); (iii) su varie questioni di merito e di motivazione la sentenza di appello è cassata in parte e rinviata per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (definizione agevolata)
Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per essere computate come "già versate" ai fini della definizione, le somme devono essere stabilmente acquisite dall'erario: non possono essere considerate tali gli importi la cui acquisizione è contestata dal contribuente in un procedimento di rimborso e poi effettivamente rimborsati.
art. 391 cod. proc. civ. (decreto di estinzione e fissazione udienza)
Il decreto presidenziale di estinzione emesso ai sensi dell'art. 6 comma 13 ha efficacia esecutiva salvo che una parte chieda, entro il termine previsto, la fissazione dell'udienza: la richiesta non richiede motivazione e consente alla Corte di procedere al merito se ritenuto opportuno.
art. 43 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (raddoppio dei termini di accertamento)
Il c.d. raddoppio dei termini per ipotesi di rilievo penale non è estendibile all'IRAP quando le violazioni non sono presidiate da sanzioni penali; pertanto il raddoppio non opera per l'IRAP (principio applicato al 2009).
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (delitti tributari, art. 2 riferimento nella sentenza)
La qualificazione penale delle fattispecie è rilevante ai fini dell'eventuale raddoppio dei termini, ma occorre coerenza tra la fattispecie penale contestata e l'accertamento fiscale; inoltre l'applicazione del raddoppio non può giustificare estensioni quando la normativa penale non presidia la stessa tipologia d'imposta (es. IRAP).
art. 2 d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (salvaguardia termini e p.v.c.)
La clausola di salvaguardia può consentire il raddoppio dei termini se il contribuente ha avuto formale conoscenza del p.v.c. entro la data di entrata in vigore; tuttavia il gravame erariale che invoca tale circostanza deve essere provato nell'atto di gravame in cassazione.
art. 2729 c.c. (presunzioni)
Le dichiarazioni rese da terzi e raccolte nel p.v.c. hanno valore indiziario e, se gravi, precise e concordanti, possono costituire presunzioni idonee a fondare l'accertamento; resta possibile la confutazione in giudizio.
Massime di principio
- Per accedere alla definizione agevolata gli "importi già versati in pendenza di giudizio" devono essere già definitivamente acquisiti dall'erario: somme oggetto di istanze di rimborso ancora attive o successivamente rimborsate non possono essere considerate per perfezionare la definizione.
- Il diniego alla definizione agevolata è impugnabile e, nelle controversie pendenti in fase di legittimità, la Cassazione è competente in unico grado anche con pienità di giudizio sul provvedimento amministrativo.
- Il c.d. raddoppio dei termini di accertamento per rilevanza penale non si applica alle imposte non presidiate da sanzioni penali (es. IRAP): occorre verificare la corrispondenza tra fattispecie penale ed imposta accertata.
- Le dichiarazioni di terzi raccolte nel processo verbale di constatazione hanno valore indiziario e possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante se supportate da riscontri; non sono per ciò stesso inutilizzabili se non rese in contraddittorio.
- La motivazione degli avvisi d'accertamento e delle sentenze di merito deve indicare chiaramente il presupposto impositivo (elementi numerici o criteri di determinazione dell'imponibile); omissioni o motivazioni contraddittorie significative possono determinare la cassazione per vizio di motivazione o omessa pronuncia.
- Un decreto presidenziale di estinzione può essere revocato se una parte ha tempestivamente chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 391 c.p.c.; la richiesta non richiede motivazione e impedisce l'effetto estintivo definitivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37474/2022 del 22/12/2022
- Sentenza civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37477/2022 del 22/12/2022
- Sentenza civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37497/2022 del 22/12/2022
- Sentenza civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37498/2022 del 22/12/2022
- Sentenza civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37545/2022 del 22/12/2022
- Sentenza civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 37562/2022 del 22/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →