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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37497/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta; la controversia riguarda tre avvisi di accertamento per omesso versamento ICI relativi agli anni 2010-2012 per l'immobile sito in Corso Giuseppe Garibaldi n. 87 (presunta abitazione principale/conferimento in fondo patrimoniale, presunta residenza effettiva e domicilio professionale). Motivazioni del ricorso: nullità degli atti per mancata convocazione nel procedimento di accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997); rilevanza del perfezionamento della compiuta giacenza della raccomandata dopo la sospensione dei termini; rilevanza del conferimento in fondo patrimoniale ai fini della qualificazione come abitazione principale e del relativo beneficio fiscale; utilità delle comunicazioni/dichiarazioni anagrafiche prodotte; applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative e nullità per omessa applicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi cinque motivi (nullità per mancata convocazione nell'accertamento con adesione; effetto della compiuta giacenza; rilevanza del fondo patrimoniale e della documentazione prodotta per dimostrare l'abitazione principale; valutazione della residenza familiare) e inammissibile il sesto (cumulo giuridico) poiché la censura era stata sollevata oltre il perimetro delle doglianze iniziali o esulava. In sintesi: la mancata convocazione non determina nullità degli atti; il conferimento in fondo patrimoniale non crea di per sé la qualifica di abitazione principale; la prova della dimora abituale del nucleo familiare non è stata fornita; l'errore di calcolo sulle sanzioni non comporta nullità e il cumulo giuridico deve essere dedotto nel giudizio di merito. Il ricorso è stato quindi respinto senza pronuncia sulle spese (resistente rimasta intimata).

Norme richiamate

  • D.L.vo 19 giugno 1997 n. 218, art. 6

    "Il contribuente ... può formulare ... istanza in carta libera di accertamento con adesione ... Il termine per l'impugnazione ... sono sospesi per un periodo di novanta giorni ... Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza ... l'ufficio ... formula al contribuente l'invito a comparire."

    La presentazione dell'istanza sospende il termine di impugnazione per 90 giorni ma non rende inefficace l'avviso di accertamento; la convocazione dell'ufficio è facoltativa e la mancata convocazione non comporta nullità degli atti impositivi.

  • D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 8, comma 2

    "Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono ...; Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ... e i suoi familiari dimorano abitualmente."

    L'agevolazione per l'abitazione principale richiede che la dimora abituale coinvolga anche i familiari; la residenza anagrafica costituisce presunzione relativa modificata successivamente dalla legge finanziaria 2007.

  • Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 173, lett. b

    "... dopo le parole: 'adibita ad abitazione principale del soggetto passivo' sono inserite le seguenti: ', intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,'"

    Introduce una presunzione relativa che l'abitazione principale coincida con la residenza anagrafica salvo prova contraria; il contribuente può fornire prova contraria ma deve dimostrare la dimora abituale del nucleo familiare.

  • D.L. 27 maggio 2008 n. 93, art. 1 (conv. L. 24 luglio 2008 n. 126)

    "A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili ... l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo."

    Con decorrenza 2008 la riduzione ICI è diventata esenzione per le abitazioni principali (con specifiche eccezioni catastali); i requisiti per l'esenzione seguono la disciplina dell'art. 8 del D.L.vo 504/1992.

  • Codice Civile, artt. 167-168

    Il vincolo del fondo patrimoniale (art.167) destinato ai bisogni della famiglia non presuppone il godimento diretto e non crea di per sé la presunzione che l'immobile sia dimora abituale del coniuge e della famiglia ai fini fiscali.

  • D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472, art. 12

    Regola le sanzioni amministrative: l'omesso cumulo giuridico nella determinazione delle sanzioni può comportare un errore di calcolo ma tale errore non equivale necessariamente a nullità dell'atto impositivo; la questione del cumulo va dedotta nel merito.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5

    Fondamento di motivi di cassazione per violazione di legge (n.3) e per omesso esame di fatto decisivo (n.5); la Corte richiede che l'omesso esame riguardi un fatto storico decisivo e che sia stato adeguatamente indicato come tale.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 115, 116

    Regole sulla valutazione della prova e sull'onere di motivazione del giudice; richiamate nelle censure sul mancato esame di atti/documenti e sulla valutazione delle prove anagrafiche e documentali.

  • D.P.R. 29 maggio 1982 n. 655, art. 40, comma 3 e art. 1335 c.c.

    Norme richiamate in relazione alla notificazione/giacenza della raccomandata: la compiuta giacenza perfezionatasi dopo la sospensione dei termini non rileva ai fini dell'inefficacia dell'avviso di accertamento.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione per 90 giorni ma non invalida automaticamente l'avviso di accertamento; la mancata convocazione non determina nullità dell'atto.
  • La compiuta giacenza di una raccomandata utile alla convocazione, se perfezionatasi dopo la sospensione del termine, non incide sulla validità dell'avviso di accertamento né sulla decorrenza del termine di impugnazione.
  • Il conferimento dell'immobile in fondo patrimoniale non costituisce di per sé prova che l'immobile sia l'abitazione principale ai fini fiscali; occorre dimostrare la dimora abituale dell'intero nucleo familiare.
  • Per ottenere l'agevolazione/exenzione per abitazione principale è essenziale provare, oltre alla residenza anagrafica (presunzione), la dimora abituale del nucleo familiare; in assenza di separazione legale la presunzione si mantiene e non possono coesistere due abitazioni principali per lo stesso nucleo.
  • Errori di calcolo nelle sanzioni (omesso cumulo giuridico) sono, di norma, vizi correggibili e non comportano automaticamente la nullità degli atti impositivi; la questione del cumulo deve essere sollevata nel giudizio di merito per poter essere valutata in cassazione.
  • In sede di cassazione la denuncia di omesso esame di un fatto è rilevabile solo se il fatto è indicato con precisione, risultante dagli atti, discusso in primo grado ed effettivamente decisivo; confessioni unilaterali stragiudiziali hanno valore limitato e rimangono oggetto di valutazione del giudice di merito.

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