Cassazione Civile, Ordinanza n. 41708/2021 del 27/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento emessi per il periodo d'imposta 2004 e 2005 nell'ambito del consolidato fiscale tra una consolidante e una consolidata. L'Agenzia aveva prima rettificato il reddito della consolidata per il 2004, con avviso di primo livello, notificato anche alla consolidante e non impugnato; poi aveva emesso un avviso IRAP definito dalla società; quindi aveva notificato un avviso di secondo livello che riduceva la perdita fiscale del consolidato e, infine, un ulteriore avviso di secondo livello per il 2005, conseguente al recupero parziale delle perdite riportate. In primo e secondo grado le società avevano ottenuto solo parziale accoglimento, con annullamento di alcuni recuperi e conferma di altri. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con i primi due motivi, la violazione delle norme sul consolidato e sul processo tributario, sostenendo che la mancata impugnazione dell'avviso di primo livello e la definizione dell'IRAP rendevano definitivamente incontestabile la pretesa e quindi inammissibili i ricorsi; con il terzo motivo ha censurato la decisione di merito sul recupero di una sopravvenienza/costo, sostenendo la tassatività delle regole di imputazione temporale dei componenti di reddito. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità è stata prodotta la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi del d.l. n. 119/2018, con versamento della prima rata, e l'Ufficio ha poi comunicato che la lite era stata integralmente definita, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato che la controversia era stata definita mediante procedura di definizione agevolata delle liti fiscali. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico delle parti che le hanno sopportate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Agenzia.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi dell'Agenzia come norma sulla legittimazione e sull'interesse ad agire/impugnare, ma la Corte non si pronuncia nel merito della censura perché il giudizio si estingue.
artt. 39, 40 e 40-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamati dall'Agenzia in tema di accertamento e rettifica nell'ambito del consolidato fiscale; la Corte non ne offre una interpretazione di merito per effetto della cessazione della materia del contendere.
artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dall'Agenzia a sostegno delle doglianze processuali; la Corte non decide sul punto nel merito.
artt. 117, 118, 119, 122, 127 e 129 d.P.R. n. 917/1986
Richiamati dall'Agenzia con riferimento alla disciplina del consolidato nazionale; nessuna interpretazione di merito è resa nella decisione finale.
D.M. 9 giugno 2004
Richiamato nei motivi di ricorso, senza che la Corte ne dia applicazione sostanziale per l'estinzione del giudizio.
Citato nel fatto per la definizione dell'avviso IRAP da parte della società.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
Richiamato come base della domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente.
artt. 6 e 7, comma 2, d.l. n. 119/2018 convertito dalla L. n. 136/2018
Costituiscono la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la Corte rileva che la domanda è stata presentata e che il perfezionamento richiede domanda e pagamento della prima rata entro il termine previsto.
art. 6, comma 6, d.l. n. 119/2018 convertito dalla L. n. 136/2018
"la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo della prima rata entro il 31 maggio 2019"
La Corte lo utilizza per affermare che la definizione agevolata si perfeziona con domanda e pagamento della prima rata entro il termine, verificando tali presupposti nella specie.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Le spese restano a carico delle parti che le hanno sopportate, secondo la previsione speciale richiamata dalla Corte.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nella richiesta dell'Agenzia di declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Richiamato nel terzo motivo dell'Agenzia quale parametro della censura, senza esame di merito.
Richiamato nel terzo motivo dell'Agenzia, senza esame di merito.
Richiamato nel terzo motivo come norma sull'imputazione temporale dei componenti di reddito; la Corte non decide la censura nel merito.
Citato nel terzo motivo, ma la Corte non si pronuncia sul relativo profilo.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando risulti perfezionata con presentazione della domanda e pagamento della prima rata nei termini previsti, determina la cessazione della materia del contendere anche in sede di cassazione.
- Quando la lite è integralmente definita per effetto di una procedura speciale di definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso proposti contro la sentenza di merito.
- Ai fini della cessazione della materia del contendere, può essere sufficiente il riscontro documentale della domanda di definizione e del pagamento richiesto dalla disciplina speciale, insieme alla comunicazione dell'Ufficio circa l'integrale definizione della controversia.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata delle liti fiscali, le spese restano regolate dalla disciplina speciale e sono poste a carico delle parti che le hanno sopportate.
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